Provvedimento del 10 giugno 2011 [1826751]
Provvedimento del 10 giugno 2011 [1826751]
[doc. web n. 1826751]
Provvedimento del 10 giugno 2011
Registro dei provvedimenti
n. 221 del 10 giugno 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 aprile 2011 nei confronti dell´Agenzia del territorio, con il quale XY e KW hanno ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) – volta a ottenere la cancellazione dei dati che li riguardano relativi a un atto di pignoramento immobiliare tuttora presenti nei registri immobiliari;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;
VISTA la nota datata 2 maggio 2011, con la quale l´Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Roma, ha comunicato di aver "eseguito l´annotazione della cancellazione della trascrizione dell´atto di pignoramento immobiliare" in data 12 novembre 2009 e di non poter dar seguito alla richiesta di "eliminare o oscurare la predetta formalità pregiudizievole dai registri immobiliare" tenuto conto del disposto di cui all´art. 2673 cod. civ.;
RILEVATO che il trattamento di dati personali degli interessati effettuato dall´Agenzia del territorio, attesa la sua natura di ente pubblico ai sensi del d.lg. n. 300/1999, è disciplinato dagli artt. 18 e ss. del Codice, e quindi è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
RITENUTO che la richiesta di cancellazione avanzata nei confronti dell´Agenzia del territorio è infondata, non essendo emersi, all´esito dell´istruttoria, elementi che facciano ritenere illecito il trattamento dei dati dei ricorrente; rilevato, infatti, che l´Agenzia risulta agire in conformità alla disciplina in materia e, in particolare, alle specifiche disposizioni del codice civile che attualmente regolano le modalità di tenuta dei registri immobiliari (artt. 2673 ss. cod. civ.) e le formalità per la cancellazione delle trascrizioni (art. 2668 cod. civ.);
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
dichiara infondato il ricorso.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
Roma, 10 giugno 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
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