Autorizzazione n. 2 del 2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo...
Autorizzazione n. 2 del 2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Autorizzazione n. 2 del 2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(G. U. n. 83 del 9 aprile 2002 - Suppl. Ordinario n. 70)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l´art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996 , il quale individua i dati personali "sensibili"; Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati; Visti gli artt. 22, comma 3 e comma 3-bis e 23 della medesima legge n. 675/1996; Visto l´art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000, con il quale sono state individuate le rilevanti finalità di interesse pubblico di cui all´art. 22 comma 3 della legge n. 675/1996 ; Visto l´art. 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che prevede modalità semplificate per le informative di cui all´art. 10 della medesima legge e per la prestazione del consenso; considerato che analoghe modalità semplificate sono previste dall´art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999 ; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d´ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996 ); Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 gennaio 2002, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell´esperienza maturata; Visto l´art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (come integrato e modificato dall´art. 16 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281 ), secondo cui il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione; considerato che il trattamento dei dati genetici può essere proseguito nei limiti di quanto disposto dalla presente autorizzazione fino al rilascio della predetta autorizzazione; Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo determinato ai sensi dell´art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501, in relazione alla prevista emanazione del testo unico della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge n. 127 del 2001 ; Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d´Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N.R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell´ambito dell´assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito; Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è effettuato per finalità di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche scientifiche o per la fornitura all´interessato di prestazioni, beni o servizi; Visto l´art. 35 della legge n. 675/1996 ; Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza adottato con d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 ; Visto l´art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 ; Visti gli atti d´ufficio; Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15, del regolamento del Garante n. 1/2000 ; Relatore il dott. Mauro Paissan; autorizza:
Il consenso, ove previsto, è acquisito in conformità anche a quanto previsto dall´art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n. 675/1996 e dall´art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999 , e successive modificazioni ed integrazioni.
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento. Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1) che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi. Devono essere considerati sottoposti all´ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
3) Modalità di trattamento. Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999 , il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra elencati. Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso dell´interessato e di informarlo in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante.
4) Conservazione dei dati. Nel quadro del rispetto dell´obbligo previsto dall´articolo 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 , i dati possono essere conservati, per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all´incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l´interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l´eventuale conservazione, a norma di legge, dell´atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l´essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
5) Comunicazione e diffusione dei dati. Ai sensi dell´articolo 23, comma 4, della legge n. 675/1996 , i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l´osservanza delle norme che regolano la materia. I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall´interessato e per i quali l´interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi. I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all´esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all´interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell´interessato.
6) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell´ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.
7) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l´impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all´educazione, alla prevenzione o all´informazione di carattere sanitario.
8) Efficacia temporale e disciplina transitoria. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003. Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 2/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE |