Osservatorio sui crimini ambientali (Ocam) - 16 novembre 2006 [1365989]
Osservatorio sui crimini ambientali (Ocam) - 16 novembre 2006 [1365989]
[doc. web n. 1365989]
Osservatorio sui crimini ambientali (Ocam) - 16 novembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO:
Il Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Garante su uno schema di decreto che disciplina l´istituzione dell´Osservatorio sui crimini ambientali (Ocam) presso l´Ufficio di Gabinetto del Ministro al fine di contrastare il fenomeno della criminalità diffusa ed organizzata in materia ambientale.
L´articolo 2 prevede che l´Osservatorio, per lo svolgimento delle proprie attività, possa avvalersi della sala situazioni del Reparto analisi del Comando Carabinieri e acquisire dati informativi resi anonimi necessari all´analisi del fenomeno della criminalità diffusa, organizzata e denominata "ecomafia". Tali informazioni anonime possono essere acquisite ed utilizzate ai soli fini istituzionali di tale Osservatorio ed a cura solo dei suoi componenti elencati all´art. 4.
OSSERVA
Il decreto riguarda solo l´attività del predetto Osservatorio e non concerne, quindi, altre forme di utilizzazione e circolazione dei dati riguardanti illeciti in materia ambientale.
In questo quadro, le finalità istituzionali dell´Osservatorio indicate nello schema di provvedimento sono compatibili, ma alquanto diverse da quelle proprie dell´ulteriore attività d´istituto del Comando Carabinieri presso il Ministero.
Il Garante rileva che la corretta previsione dell´ utilizzazione da parte dell´Osservatorio solo di dati anonimi (art. 2 dello schema; vedi anche art. 4, comma 1, lett. n) debba essere accompagnata dalla specifica indicazione dell´anonimizzazione dei dati da parte del predetto Comando prima della loro comunicazione all´Osservatorio. I dati che il Comando fornirà all´Osservatorio dovrebbero essere quindi privati delle generalità degli interessati e di altri elementi che consentano, anche indirettamente, di risalire in questa sede agli interessati.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
esprime parere favorevole sullo schema di decreto, a condizione che la prevista anonimizzazione dei dati (art. 2) venga operata prima della loro comunicazione all´Osservatorio sui crimini ambientali.
Roma, 16 novembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli