Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079935]
Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079935]
[doc. web n. 1079935]
Provvedimento del 2 luglio 2003
Il ricorso al Garante non regolarizzato nei termini stabiliti è inammissibile.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 7 maggio 2003, presentato da Cesare Negri nei confronti di Aspiag Service S.p.A.;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 7273 del 20 maggio 2003 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;
CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota ed ha anzi proposto un nuovo ricorso in data 17 giugno 2003;
RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;
VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Gaetano Rasi;
DICHIARA:
l´inammissibilità del ricorso.
Roma, 2 luglio 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli