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Provvedimento del 21 dicembre 2023 [9979832]

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[doc. web n. 9979832]

Provvedimento del 21 dicembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 619 del 21 dicembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente ed il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 26 maggio 2022 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL (234) collegati ad articoli contenenti notizie relative ad una vicenda giudiziaria risalente, a 30 anni relativa al suo diploma di laurea ( Gruppo A -  “vicenda laurea”) e ad altra risalente a circa 10 anni fa relativa a sue presunte implicazioni nell’ambito di indagini penali che hanno interessato l’Ospedale Israelitico di Roma (Gruppo B “vicenda ospedale romano”);

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rappresentato che:

con riferimento al primo gruppo di URL (Gruppo A- “vicenda laurea”) essi rimandano ad un fatto (accertate irregolarità del proprio percorso di laurea) per il quale ha ottenuto la riabilitazione con provvedimento del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2013, beneficiando così della cancellazione di qualsiasi effetto della sentenza penale di condanna, risalente ad oltre trent’anni fa (1989), tornando ad essere incensurato rispetto a tale accaduto;

i predetti URL «propongono una lettura distorta, incompleta e parziale degli accadimenti, lesivi dell’immagine e della reputazione del reclamante», sì che per analoghi contenuti questo Garante ha accolto l’istanza di oblio formulata dal reclamante con altro precedente reclamo (provvedimento n.223 del 12 novembre 2020)

nonostante tale precedente, Google ha provveduto ad accogliere solo parzialmente la richiesta di deindicizzazione formulata preliminarmente dal reclamante con riferimento a diversi URL rinvianti alla menzionata “vicenda laurea”;

con riferimento al secondo gruppo di URL (Gruppo B – “vicenda ospedale romano”) essi rinviano ad una vicenda che ha interessato l’Ospedale Israelitico di Roma («riferite irregolarità nelle attività volte al rimborso delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura sanitaria che fa parte del sistema sanitario regionale») con ricadute anche sul reclamante, avendo egli ricoperto in quegli anni la carica di Direttore generale, vicenda che si è conclusa nei suo confronti con provvedimenti di archiviazione o non luogo a procedere;

anche rispetto a tale secondo gruppo di URL la richiesta di deindicizzazione rivolta a Google è rimasta insoddisfatta;

la permanente reperibilità in rete degli articoli riportati negli URL indicati nel reclamo non trova giustificazione alla luce del notevole lasso di tempo trascorso dagli accadimenti, della natura dei provvedimenti con cui questi ultimi si sono definiti (riabilitazione, archiviazione o non luogo a procedere), della circostanza che egli non riveste un ruolo di rilievo pubblico;

sul piano giornalistico le notizie riportate negli URL in questione non soddisfano più alcun interesse pubblico, afferiscono inoltre a dati giudiziari - dotati di una tutela giuridica rafforzata, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento - e infine sono incomplete, stante l’assenza all’interno delle stesse delle precisazioni e degli aggiornamenti sui provvedimenti della magistratura con cui si sono definiti i procedimenti; circostanze, queste, tali da renderle «gravemente lesive della privacy dell’esponente e della sua immagine», oltre che di ostacolo al suo reinserimento sociale e professionale, obiettivo precipuo, peraltro, del provvedimento di riabilitazione da lui ottenuto in relazione alla “vicenda laurea”;

infruttuosi sono stati i molteplici tentativi di contatto dei siti sui quali gli articoli sono stati pubblicati, perché chiusi o privi di riferimenti utili a tal fine, lasciando così, senza possibilità di rettifica, notizie di cronaca non aggiornate, lesive dell’identità personale e morale dell’interessato;

la richiesta di deindicizzazione formulata in prima battuta a Google LLC e successivamente al Garante trova il suo fondamento nel diritto all’oblio previsto dall’art. 17 del Regolamento e come suggellato dalla Corte di Giustizia UE – in particolare dalla sentenza 24 settembre 2019 causa C-136/17 relativa agli obblighi dei motori di ricerca riguardo alle notizie aventi ad oggetto procedimenti giudiziari – nonché dai numerosi provvedimenti del Garante e dalla giurisprudenza nazionale;

sono state rinnovate più volte a Google le richieste di deindicizzazione, supportate dalla documentazione necessaria, tra cui il provvedimento del Garante dell’12 novembre 2020 con il quale l’Autorità ha ritenuto fondata l’istanza di oblio in relazione ad URL sulla “vicenda laurea” analoghi a quelli oggetto delle attuali istanze;

il diniego alla richiesta di deindicizzazione e la permanenza delle notizie non aggiornate reperibili negli URL oggetto di reclamo configura una violazione degli artt. 5, 10, 16 e 17 del Regolamento, in ragione della quale vengono pertanto richiesti al Garante provvedimenti nei confronti di «Google LLC e/o Google INC. e/o Google Italy s.r.l. e/o ai titolari e responsabili del trattamento»;

VISTA la nota del 23 gennaio 2023 (prot. n. 10640/23) con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la comunicazione del 24 gennaio 2023 con cui Google LLC ha chiesto una proroga del termine stante l’indisponibilità di alcuni documenti citati nel reclamo, successivamente acquisiti e trasmessi dall’Autorità a Google LLC in data 3 febbraio 2023 (prot.19112);

VISTA la nota del 23 febbraio 2023 con la quale Google LLC ha comunicato:

• con riguardo ad alcuni degli URL oggetto di richiesta (I Gruppo A, nn. 1 – 20 secondo la numerazione indicata nel riscontro di Google LLC; I Gruppo B, nn. 1-39), di aver provveduto a bloccarli dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate al nome del reclamante;

• con riguardo ad altro elenco di URL (II Gruppo A, nn. 1-13 secondo la numerazione di Google LLC; II Gruppo B nn.1-19), che le relative pagine non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e pertanto non è necessario alcun intervento da parte di Google LLC rispetto tali URL.

• con riferimento agli ulteriori URL:

https://...

https://...

https://...

di non poter accedere ai relativi contenuti, essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito per poter accedere agli articoli, invitando pertanto il reclamante a inviare uno screenshot dei relativi contenuti per consentire alla Società di svolgere le dovute valutazioni.

• con riguardo ai restanti URL (III Gruppo A, nn. 1 –8 secondo la numerazione indicata nel riscontro di Google e III Gruppo B nn. 1-31)

di non poter invece accogliere le istanze dell’interessato non ritenendo sussistenti nel caso in esame i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, tenuto conto del fatto che i corrispondenti articoli si riferiscono a notizie diverse rispetto alla vicenda descritta nel reclamo (la laurea) e non citate nell’atto (dimissioni dalla presidenza dell’INPS a seguito di un disegno di legge contro i conflitti di interesse nei vertici della pubblica amministrazione, presunte ingenti perdite durante la gestione dell’INPS da parte del reclamante, nomina del suo successore alla carica di Presidente dell’Istituto), ovvero ne contengono alcuni riferimenti che assumono una veste secondaria o comunque risultano completi e aggiornati con i seguiti della vicenda;

i contenuti di tali URL sono analoghi ad altri per i quali il Garante ha ritenuto infondato il reclamo con il citato provvedimento n. 223 del 12 novembre 2020;

rispetto a questi URL non deindicizzati, sussiste un interesse pubblico alla conoscibilità delle relative informazioni in considerazione del ruolo pubblico rivestito dal reclamante «noto uomo d'affari e professionista», «tenuto conto di quanto riferito dagli articoli secondo i quali avrebbe occupato cariche apicali in ben 25 enti pubblici diversi» (in linea con quanto espresso nelle Linee Guida adottate dal WP Art. 29 il 26 novembre 2014 e con quanto affermato dallo stesso Garante nel citato provvedimento n.223/2020);

molti degli URL indicati dal reclamante rimandano ad articoli giornalistici, pubblicati anche da testate a rilevanza nazionale, confermando il sussistente interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, in linea con quanto espresso nelle citate Linee Guida;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo agli URL identificati come I Gruppo A, numeri da 1 a 20 e I Gruppo B, numeri da 1 a 39 (secondo la numerazione indicata nella comunicazione trasmessa da Google LLC in data 24 febbraio 2023), quest’ultima ha dichiarato di aver provveduto a bloccarli dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate al nome del reclamante;

PRESO ATTO altresì che con riguardo agli URL identificati come II Gruppo A, numeri da 1 a 13 e II Gruppo B, numeri da 1 a 19, Google LLC ha dichiarato che le relative pagine non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante, non rendendosi pertanto necessario alcun intervento da parte della Società;

RITENUTO pertanto che rispetto ai predetti URL (I Gruppo A - nn. da 1 a 20 e I Gruppo B - nn. da 1 a 39; II Gruppo A - nn. da 1 a 13 e II Gruppo B - nn. da 1 a 19) non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo agli ulteriori URL per i quali Google LLC ha ritenuto di non accogliere la richiesta di deindicizzazione che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014 (causa C-131/12), nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali deve comunque essere sempre conformato al rispetto del principio di esattezza (art. 5, par. 1, lett. d del Regolamento), da intendersi anche quale completezza e aggiornamento dell’informazione reperibile attraverso il motore di ricerca (punti n. 4 e 7 delle "Linee Guida" del 2014 cit.);

RILEVATO che gli URL inclusi nel Gruppo A di cui Google non ha accolto la deindicizzazione solo alcuni richiamano la cosiddetta “vicenda laurea” e di essi i seguenti

https://...

https://...

risultano non soddisfare i predetti requisiti del trattamento in quanto richiamano la vicenda giudiziaria relativa alle irregolarità nel conseguimento del titolo da parte del reclamante senza fornire notizia circa la sopravvenuta riabilitazione disposta nei suoi confronti sin dal 2013 (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, causa C-136/17), istituto la cui ratio è quella di eliminare taluni effetti della condanna al fine favorire il reinserimento sociale e professionale dell’interessato;

RILEVATO che parimenti contraria al principio di esattezza, come sopra specificato, è la reperibilità in rete, attraverso il nome e cognome del reclamante, degli URL rinvianti agli articoli sulla c.d. “vicenda ospedale romano” (indagini sui rimborsi ottenuti dall’Ospedale Israelitico), privi di un riferimento ai successivi provvedimenti di archiviazione e di non luogo a procedere riguardanti le ipotesi di reato contestate al reclamante, sopravvenuti tra il 2017 e il 2020, di cui quest’ultimo ha fornito documentazione;

RILEVATO, in particolare, che rientrano tra i predetti URL alcuni di quelli inclusi nel III Gruppo A (nn. 1, 2, 3 secondo la numerazione utilizzata da Google) di seguito riportati:

1. https://...

2. https://...

3. https://...

e alcuni di quelli inseriti nel III Gruppo B (nn.18,25,26,27,28,29,30 secondo la numerazione utilizzata da Google):

18.https://...

25.https://...

26.https://...

27.https://...

28.https://...

29.https://...

30.https://...

CONSIDERATO, d’altra parte, che il principale interesse del motore di ricerca e quello dell’utente della rete – offrire e ricevere una visione complessiva strutturata delle informazioni disponibili in ordine ad una determinata persona e delinearne così un profilo (Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014 cit., “Linee Guida” n. 5/2019 cit.) – non vengono comunque pregiudicati dalla rimozione di tali URL, stante l’insieme di informazioni relative alla figura del reclamante comunque disponibili in rete;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere il reclamo limitatamente alla richiesta di rimozione degli URL del III Gruppo A e III Gruppo B identificati come sopra e, per l’effetto, di dover ordinare a Google, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di rimuoverli, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dai risultati di ricerca effettuati "a partire dal nome" dell’interessato;

RILEVATO, con riferimento agli URL residui, che:

essi rimandano a contenuti aggiornati con i dati relativi al sopravvenuto provvedimento di riabilitazione rispetto alla “vicenda laurea” (III Gruppo A nn. 2,6,8 secondo la numerazione di Google):

2.    https://...

6.    https://...

8.    http://...

e di archiviazione e di non luogo a procedere rispetto alla “vicenda ospedale romano” (III Gruppo B da nn. 1 a 13 e 15, 16 secondo la numerazione di Google):

1.    https://...

2.    https://...

3.    https://...

4.    https://...

5.    https://...

6.    https://...

7.    https://...

8.    https://...

9.    https://...

10.    https://...

11.    https://...

12.    https://...

13.    https://...

15.    https://...

16.    https://...

ovvero rimandano a contenuti diversi (attinenti all’attività lavorativa del reclamante) nei quali non vi sono riferimenti alle sue vicende giudiziarie (“vicenda laurea” e “vicenda ospedale romano”):

14. https://...

17. https://...

19. https://...

20. https://...

21. https://...

22. https://...

23. https://...

24. https://...

RILEVATO che rispetto a tali contenuti deve ritenersi sussistente l’interesse alla loro conoscenza da parte del pubblico, secondo le indicazioni contenute nelle citate Linee Guida del 2014 e del 2020, considerato il ruolo pubblico del reclamante quale comprovato:

dai numerosi incarichi, anche di vertice, assunti negli anni presso enti pubblici e privati e dalla sua attuale attività professionale, quale risulta pubblicamente documentata anche dallo stesso (https://...);

dall’esposizione mediatica avuta dall’interessato, nel cui contesto figurano sue pubbliche dichiarazioni (https://...), esposizione alimentata dal dibattito, anche politico, suscitato dalla molteplicità degli incarichi ricoperti dallo stesso, anche durante la presidenza dell’Inps, (ex pluribus https://...; https://...) e dalle iniziative legislative annunciate in tali frangenti, volte a disciplinare la materia;

RILEVATO d’altra parte che i risultati restituiti dal motore di ricerca in associazione al nome e cognome del reclamante forniscono un quadro complessivamente aggiornato della posizione del reclamante rispetto anche alle più recenti vicende giudiziarie (quelle relative all’Ospedale Israelitico), comparendo tra essi – oltre alle più recenti interviste rilasciate al riguardo dal reclamante (di cui anche quella sopra citata, ripresa anche da altri organi di informazione) − articoli recenti che confermano l’evoluzione delle stesse in termini favorevoli al reclamante ( https://.../ );

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il reclamo infondato con riferimento ai suindicati URL residui;

RILEVATO infine che riguardo ai seguenti URL:

https://...;

https://...

l’intero contenuto non risulta accessibile e, in assenza di ulteriori elementi di valutazione da parte del reclamante, non è allo stato dato evincersi un trattamento di dati corrispondente a quelli oggetto di doglianza;

RITENUTO pertanto che non sussistano allo stato gli estremi per provvedere riguardo ad essi;

RITENUTO infine inammissibile il reclamo con riferimento alla richiesta di adottare provvedimenti nei confronti di Google in relazione “ad ogni altro link inerente i medesimi fatti”, stante la necessità di una specifica indicazione degli stessi, come pure la richiesta di adottare provvedimenti nei confronti “di vari titolari e responsabili del trattamento”, in ragione della mancata individuazione degli stessi e della genericità della richiesta stessa;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento con riguardo alla rimozione degli URL identificati in premessa come I Gruppo A, numeri da 1 a 20 e I Gruppo B, numeri da 1 a 39 e alla circostanza che le pagine relative agli URL identificati in premessa come II Gruppo A, numeri da 1 a 13 e II Gruppo B, numeri da 1 a 19, non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e pertanto ritiene che, con riguardo ad essi, non vi siano gli estremi per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

b) dichiara fondato il reclamo con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL relativi alla “vicenda laurea” richiamati in premessa e di seguito riportati:

https://...

https://...

e, con riferimento alla vicenda ospedale romano”, degli URL indicati in premessa come III Gruppo A (nn.1,2,3) e III Gruppo B (nn.18,25,26,27,28,29,30) e, per l’effetto, ordina a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i predetti URL dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell’interessato nei sensi di cui sopra;

c) dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL oggetto di reclamo, secondo le indicazioni e le ragioni di cui in premessa;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei