Sistema statistico nazionale
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Tenuto conto che la legge n. 675/1996, all´art. 43, comma 2, ha fatto salve, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lg. n. 322/1989 (recante norme sul Sistema statistico nazionale), che fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di fornire all´Istat ogni informazione che venga richiesta, devono ritenersi assolte le condizioni poste dall´art. 27, comma 2 della stessa legge n. 675/1996 - che autorizza la comunicazione di dati fra soggetti pubblici quando, fra l´altro, ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento - in caso di trasmissione all´Istat, da parte di una università statale, degli elenchi dei laureati, finalizzata al compimento di una indagine statistica sul loro inserimento professionale.
- Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 135 [doc. web n. 42292]