Certificato di assistenza al parto
Certificato di assistenza al parto
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La materia delle adozioni è regolata da specifiche disposizioni normative, non modificate dalla legge n. 675/1996 (art. 42, comma 2), che non consentono il rilascio dell´unico certificato comprovante la maternità, ossia il certificato di assistenza al parto (art. 2 della legge n. 127/1997, come modificata dalla legge n. 191/1998).
- Garante 11 agosto 1999, in Bollettino n. 9, pag. 59 [doc. web n. 41898]