Pluralità di titolari del trattamento
Pluralità di titolari del trattamento
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L´invio da parte dell´interessato al titolare del trattamento di una nota solo "per conoscenza" non può costituire, in caso di mancato riscontro, valido presupposto per la proposizione di un ricorso al Garante, che è quindi inammissibile. Presupposto indefettibile per l´esercizio del diritto di accesso ai dati è, infatti, la precisa individuazione di quale sia, specie all´interno di una pluralità di soggetti interessati ad una medesima vicenda, l´effettivo destinatario della richiesta, al fine di consentire a tale soggetto di percepire univocamente di essere destinatario dell´istanza formulata ai sensi di una normativa specifica, quale quella sulla protezione dei dati personali, che richiede un riscontro in termini estremamente ravvicinati.
- Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081602]