Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari del Ministero del lavoro e della...
Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale- 28 febbraio 2007 [1409015]
[doc. web n. 1409015]
Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale- 28 febbraio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g) e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presentata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 20 febbraio 2007 (prot. n. 107029/16/213);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSA:
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da esso effettuati.
Il Ministero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare unicamente la finalità di rilevante interesse pubblico è necessario che, con un atto di effettiva natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.
A tale scopo, il Ministero è tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.
Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni di trattamento eseguibili, in relazione a specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi effettuato dal medesimo Ministero.
Roma, 28 febbraio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli