Informativa e consenso su pagine web - 11 gennaio 2001 [1162563]
Informativa e consenso su pagine web - 11 gennaio 2001 [1162563]
[doc. web n. 1162563]
Informativa e consenso su pagine web - 11 gennaio 2001
Nel segnalare la necessità di riformulare il modulo per l´informativa ed il consenso su una pagina web, il Garante ricorda che le relative formule possono essere anche sintetiche e in stile colloquiale.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l´ing. Claudio Manganelli;
PREMESSO:
1. In data 15 novembre 2000 il Garante ha avviato accertamenti per verificare la fondatezza di una segnalazione relativa ad un trattamento di dati effettuato dall´Osservatorio sulla legalità e la questione morale (sito www.antoniodipietro.org), in relazione alla ricezione non gradita di un messaggio.
Sulla base dei riscontri effettuati e degli elementi forniti dall´Osservatorio, la segnalazione non è risultata fondata.
Il messaggio in questione è stato infatti inviato non direttamente dall´Osservatorio o dal menzionato sito o da chi comunque gestisce la newsletter "DiPietro2001", ma da un privato che ha ritrasmesso quest´ultima ad un limitato numero di destinatari, nel quadro di una probabile attività interpersonale di informazione.
Sulla base della documentazione acquisita, va peraltro segnalata autonomanente all´Osservatorio, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità che l´informativa e la formula di consenso inserite sul sito, in calce al modulo di adesione all´Osservatorio, siano riformulate in modo da contenere, anche sinteticamente e con eventuale stile colloquiale, tutti gli elementi richiesti dall´art. 10 della legge n. 675/1996.
TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondata la segnalazione pervenuta nei riguardi dell´Osservatorio sulla legalità e la questione morale;
b) segnala autonomamente al medesimo Osservatorio, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di riformulare l´informativa e la formula di consenso presenti sul sito www.antoniodipietro.org nei termini di cui in motivazione, fornendo un riscontro al Garante entro il 5 marzo 2001.
Roma, 11 gennaio 2001
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Manganelli
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Vedi anche (10)
-
È la persona giusta per te? Te lo dice l’algoritmo - Intervento di Guido Scorza
-
Scorza: "Perché abbiamo bloccato Replika, minori a rischio" - Intervento di Guido Scorza
-
Replika: la chat(bot) degli orrori - Intervento di Guido Scorza
-
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Calvi Risorta - 20 ottobre 2022 [9852741]
-
Scorza: “Stop al business online sulla pelle dei minori” - Intervento di Guido Scorza
-
Davvero l’unica soluzione è uscire dai social? - Intervento di Guido Scorza