Carte di credito
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Nell´ipotesi di rifiuto da parte di un istituto bancario del rilascio di una carta di credito, l´interessato può esercitare il diritto, attribuitogli dalla normativa in materia di dati personali, di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano conservate dall´istituto, ivi compresi i dati, anche di carattere negativo, espressi in forma di punteggi o classifiche sul suo grado di solvibilità o affidabilità, derivanti dall´applicazione dei parametri cui la banca si attiene nella concessione della carta. Non è invece consentito all´interessato di conoscere detti parametri, che non costituiscono suoi dati personali, ma attengono ai criteri a cui il titolare informa l´organizzazione della propria attività.
- Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067276]
Non può configurarsi come esercizio dei diritti attribuiti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali la richiesta dell´interessato di conoscere quali fra le informazioni detenute da un istituto di credito hanno determinato il diniego al rilascio di una carta di credito. Il relativo ricorso presentato al Garante è quindi inammissibile.
- Garante 7 ottobre 2003 [doc. web n. 1082486]
Il soggetto che chiede il rilascio di una carta di credito ha diritto di accedere a tutti i dati personali detenuti dalla società emittente, ivi compresi quelli espressi all´interno di valutazioni anche in forma di punteggio o classifiche sul suo grado di affidabilità o solvibilità. Pertanto deve essere parzialmente accolto il ricorso nel caso in cui l´istituto di credito, titolare del trattamento, in risposta all´invito ad aderire formulatogli dal Garante, si limiti a comunicare solo i dati riportati nel modulo di richiesta della carta e quelli inseriti nel documento di identità del ricorrente, omettendo di trasmettere tutti gli altri, sul presupposto che gli stessi rientrerebbero tra i dati interni e riservati sottratti all´accesso.
- Garante 14 novembre 2003 [doc. web n. 1082980]