Provvedimento del 9 dicembre 2003 [1085738]
Provvedimento del 9 dicembre 2003 [1085738]
[doc. web. n. 1085738]
Provvedimento del 9 dicembre 2003
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino
nei confronti di
MediaMarket S.p.A.;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio al proprio domicilio di una comunicazione promozionale, aveva chiesto a MediaMarket S.p.A. (presso Cemit Interactive Media S.p.A., soggetto responsabile per il trattamento dei dati personali) conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, nonché la cancellazione dei dati trattati. Con la medesima istanza il ricorrente aveva chiesto altresì di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, la logica e le finalità del trattamento.
Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.
All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ha risposto, con nota inviata via fax in data 31 ottobre 2003, Cemit Interactive Media S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento di MediaMarket S.p.A., indicando l´origine dei dati personali del ricorrente tratti da un modulo di richiesta, la logica e le finalità del trattamento e comunicando di aver già cancellato i dati in questione "a far data dal 2 ottobre ultimo scorso conseguentemente alla (…) richiesta di cancellazione avanzata per via telefonica alla società MediaMarket" dal ricorrente stesso.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario al domicilio del ricorrente.
Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine a tutte le richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, avendo il titolare del trattamento fornito un completo riscontro per mezzo del proprio responsabile designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, sostenendo anche (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver già cancellato i dati personali relativi al ricorrente, anche a seguito di ulteriore richiesta telefonica da parte di quest´ultimo.
L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico della società resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, all´interessato.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di MediaMarket S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 9 dicembre 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli