Provvedimento del 5 novembre 2003 [1083508]
Provvedimento del 5 novembre 2003 [1083508]
[doc. web. n. 1083508]
Provvedimento del 5 novembre 2003
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Fulvio Leonardi rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Cassano presso il cui studio ha eletto domicilio
nei confronti di
Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO:
Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto al trattamento di dati personali che lo riguardano "svolto per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario".
Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.
All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax il 5 ottobre 2003 dichiarando:
-
che il mancato riscontro all´istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 sarebbe stato "dovuto ad un disguido organizzativo per la concomitanza con il periodo feriale";
-
di "aver provveduto in data 01/10/03 alla cancellazione del (…) nominativo" dell´interessato "dalle liste di clienti da contattare per finalità commerciali/promozionali", nominativo che sarebbe stato inserito erroneamente tra i soggetti che hanno acconsentito all´invio di sms pubblicitari sebbene risultasse il suo diniego al trattamento dei dati per tali finalità.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte su una richiesta di opposizione al trattamento di dati personali svolto per finalità promozionali e commerciali da una società di telefonia.
Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La società resistente ha fornito un riscontro adeguato alla richiesta formulata dall´interessato affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver cancellato il nominativo del ricorrente dagli elenchi dei clienti da contattare per finalità promozionali/commerciali.
L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura di 100 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito alle richieste dell´interessato, sia pure dopo la presentazione del ricorso al Garante.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa parziale compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 5 novembre 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli