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Provvedimento del 23 marzo 2023 [9894160]

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[doc. web n. 9894160]

Provvedimento del 23 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 106 del 23 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 15 dicembre 2021, successivamente regolarizzata in data 15 aprile e 13 maggio 2022, con il quale XX ha invocato il diritto all’oblio, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, in relazione ad alcuni articoli rinvenuti a seguito di ricerche effettuate in rete, chiedendo al Garante di ingiungere agli editori-titolari del trattamento di soddisfare la richiesta di deindicizzazione dei relativi URL, già formulata a questi ultimi e da loro rigettata;

CONSIDERATO in particolare che il reclamante ha rappresentato che:

- dal 2006 al 2016 ha svolto il ruolo di “risk manager” in Società Autostrade e nel 2013, insieme ad un suo collega ingegnere, ha individuato per la prima volta il rischio di crollo del Ponte Morandi, nell’ambito di un approfondimento sui rischi catastrofali, riportando gli esiti di tale approfondimento ai soggetti competenti;

- su tali fatti ha riferito alla Guardia di Finanza, dopo il crollo del Ponte nell’agosto del 2018, quale “persona informata sui fatti e non indagata” e tale è rimasta nel prosieguo delle indagini

- diversi articoli riportano stralci di una conversazione telefonica privata intercorsa tra lui e il padre nella quale egli riportava la sintesi dell’audizione da parte della Guardia di Finanza, articoli per i quali ha chiesto e ottenuto la pubblicazione di una rettifica da parte di diversi editori con la quale si precisava la sua effettiva posizione nella vicenda;

- tuttavia, attraverso una ricerca effettuata sulla rete, risultano facilmente reperibili articoli contenenti stralci di questa conversazione, i quali di fatto forniscono una informazione non corretta e pregiudizievole, atteso che lui non è tra i soggetti indagati/imputati per il crollo del Ponte; considerati tali effetti, egli ritiene legittimo invocare il diritto all’oblio e chiederne la rimozione dal web, ritenendo che la sola rettifica non fornisca un’adeguata tutela;

VISTA l’attività istruttoria avviata con riferimento ad alcuni titolari del trattamento in data 26 aprile 2022, con la quale sono state chieste osservazioni al reclamo e l’eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la comunicazione del 13 maggio 2022 con cui il reclamante ha inteso circoscrivere l’ambito soggettivo dei titolari interessati dalla sua istanza a quelli indicati nell’allegato 2 del reclamo e tra questi è che tra gli URL indicati nel reclamo è incluso https://...” rinviante ad un articolo del 16 aprile 2021 dal titolo “Crollo Ponte Morandi, il controllore non l'aveva mai visto dal vivo”;

VISTA la nota del 16 maggio 2022 con cui la Società, in riscontro alla citata richiesta dell’Autorità del 26 aprile (prot.22807), ha rilevato l’infondatezza delle pretese del reclamante rappresentando che:

- l’articolo indicato fa riferimento ad una intercettazione regolarmente ammessa nel procedimento penale, di rilevante interesse investigativo attinente ad informazioni la cui reperibilità si giustifica anche in ragione del ruolo assunto dal reclamante quale membro operativo del “risk management” di Autostrade per l’Italia e nella elaborazione del “Cataologo dei rischi”; egli pertanto «aveva un compito strategico essenziale che, stando alle sue stesse dichiarazioni, aveva espletato da remoto, cioè senza mai recarsi ad ispezionare la struttura della quale doveva garantire, certo non da solo, la sicurezza»;

- le sue parole sono state rilevanti ai fini delle accuse mosse a carico degli imputati, avuto riguardo alla criticità e al livello di degrado del viadotto e pertanto ne verrebbe compromessa la completezza dell’informazione se, nel seguito del procedimento «in occasione della audizione dei testi, fra i quali il reclamante potrebbe essere inserito e, comunque, nel momento in cui quella conversazione diverrà oggetto di attenzione nel corso del dibattimento, gli utenti che dovessero cercare le prime notizie sul suo ruolo e su quella conversazione, trovassero in rete dei buchi informativi, derivanti da un mai maturato diritto all’oblio, escluso proprio dalla potenziale e probabile riattualizzazione della vicenda»;

- la resistente ha dato immediato riscontro all’istanza del reclamante del 13 novembre 2021 (formulata «appena sette mesi dopo la pubblicazione de qua, indirizzata al direttore della testata, carente di ogni legittimazione, in ordine alla gestione del sito, ma competente a riscontrare le rettifiche»), eccependo «l’intempestività della richiesta, avente ad oggetto una vicenda giudiziaria di estrema importanza, ancora in corso, visto che, nell’ambito del procedimento, quella conversazione aveva appena assunto una spiccata valenza probatoria.... e manifestava la propria disponibilità, invece, a pubblicare, previa ricezione di un testo che si adattasse a quello dell’articolo de quo, una rettifica analoga a quella già pubblicata da altre testate, che sarebbe stata postata in calce sulla stessa pagina web»;

- i fatti narrati sono veri, correttamente riferiti e di indiscutibile interesse pubblico  e il reclamante mai è stato indicato come indagato nell’articolo; «risulta, dunque, evidente, da un lato, la liceità del trattamento ex art. 5 GDPR: la pubblicazione dell’articolo è infatti avvenuta, ex artt. 6 lett. e) e 85 GDPR, al fine di soddisfare un interesse pubblico consistente nell’attività giornalistica e, in particolare, nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca tutelato anche dall’art. 21 Cost.»;

- risulta parimenti «legittima la libera accessibilità da parte del pubblico all’articolo in parola», non potendo il reclamante chiedere la cancellazione dei propri dati posto che «ai sensi dell’art. 17 par. 3 GDPR, il diritto all’oblio non si applica nella misura in cui il trattamento sia, come nella specie, necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO preliminarmente che:

gli articoli oggetto di reclamo sono espressione dell’esercizio del diritto/dovere di cronaca riguardo ad un fatto di grande interesse pubblico e di forte impatto sociale e mediatico – quale è stato il crollo del Ponte Morandi a Genova e le relative conseguenze in termini di perdite umane – per i quali trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per finalità giornalistiche (artt. 136 e ss. del Codice e le relative Regole deontologiche);

in tale quadro, dal punto di vista della completa e necessaria informazione sulla vicenda (art. 6 delle Regole deontologiche), assumono rilievo i diversi dati emergenti dalle indagini, idonei a fornire il quadro delle azioni e delle procedure che integravano – o avrebbero dovuto integrare - il sistema dei controlli della infrastruttura, comprese le informazioni rilasciate dal reclamante quale dirigente della Società Autostrade che in passato ha svolto approfondimenti sui possibili rischi di crollo del Ponte, acquisite agli atti di indagine;

gli stralci delle conversazioni del reclamante con il padre, per come sono state riportate (talvolta anche con i virgolettati) anche nei titoli degli articoli, forniscono una lettura idonea - prima facie - ad attribuire al reclamante responsabilità significative, se non determinanti, nell’ambito delle indagini volte ad individuare le condotte o le omissioni penalmente rilevanti connesse al crollo del Ponte, responsabilità che tuttavia non risultano sostenute dalle risultanze delle indagini stesse e dai successivi sviluppi del procedimento;

come sostenuto dai titolari coinvolti dal presente reclamo, invero, per tale possibile lettura sono previste - quali misure di tutela a disposizione dell’interessato – la rettifica di cui all’art. 8 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) ed eventualmente le azioni civili e penali in tema di diffamazione;

la rettifica è stata chiesta (e ottenuta) dal reclamante solo ad alcune testate, come egli stesso afferma, e non è stata richiesta invece alle testate interessate dal reclamo, tra cui Sky Italia S.r.l., la quale – già in sede di riscontro alla diffida preventiva del 13 novembre 2021 - si è comunque resa disponibile a pubblicarla;

CONSIDERATO d’altra parte che, a prescindere dalla citata rettifica che il reclamante potrà richiedere anche ai titolari interessati dal presente reclamo  (con le forme e le modalità previste dalla menzionata legge n. 47/48), la reperibilità in rete dei contenuti sopra descritti (frasi estrapolate dalla conversazione telefonica riportate negli articoli e, talvolta, anche nei relativi titoli), agevolata dai motori di ricerca, determina un pregiudizio ai diritti dell’interessato non proporzionato in rapporto alle esigenze manifestate dagli Editori di assicurare un’informazione completa sulla vicenda giudiziaria, tenuto conto che i relativi sviluppi intercorsi nelle more del presente procedimento non hanno modificato la posizione del reclamante nell’ambito del procedimento penale in corso, non figurando il medesimo tra le persone rinviate a giudizio;

CONSIDERATO che tale valutazione vada svolta con riferimento all’URL sopraindicato, riferibile a Sky Italia S.r.l.;

RITENUTO pertanto che, allo stato attuale, l’adozione di specifiche misure tecniche volte ad interdire l’indicizzazione del predetto articolo dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano – salvaguardando l’integrità dell’archivio storico del giornale − possa ritenersi idonea a soddisfare l’esigenza di bilanciamento tra il diritto all’oblio invocato dal reclamante e la libertà di informazione invocata dalla Società (artt. 17, par.3, lett. a) e d) del Regolamento);

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Sky Italia S.r.l. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e della ritenuta opportunità di elevare il livello di tutela che l’editore si era comunque reso disponibile a realizzare mediante lo strumento della rettifica e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Sky Italia S.r.l. di adottare specifiche misure tecniche volte ad interdire, dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano “tg24.sky.it ”, l’indicizzazione dell’articolo indicato in premessa;

b) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Sky Italia S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Sky Italia S.r.l. a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei