g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l. - 23 novembre 2022 [9873013]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9873013]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di  Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l. - 23 novembre 2022

Registro dei provvedimenti
n.  22/2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 13 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale la signora XX ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione sul sito Internet XX di numerosi articoli  pubblicati, in particolare nei giorni XX ( https://...), XX (https://...), XX (https://...), XX (https://...) e XX (https://...), riportanti dati identificativi della reclamante (nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale) e il testo integrale del contratto di acquisto di un immobile, nonché altre informazioni dettagliate su una serie di vicende concernenti la cessione di un immobile ubicato in una zona frequentata altresì dal giornalista che ha firmato i contributi in questione;

CONSIDERATO che la reclamante ha, in particolare, evidenziato che:

- nell’articolo del XX, nel riferire – in modo erroneo – che avrebbe costruito una capanna abusiva, si pubblica integralmente il contratto di acquisto, comprensivo dei dati personali (nome e cognome; data di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale);

- negli articoli del XX e XX, nel riferire che sarebbe stato segato un tubo per molestare i famigliari del giornalista, si pubblica nuovamente e in modo integrale il contratto di acquisto, con tutti i dati personali sopra riportati;

- nell’articolo del XX, è eccedente – oltre che falsa – l’informazione secondo cui da alcuni anni la reclamante “stalkerizzerebbe” i famigliari del giornalista;

- nell’articolo dell’XX è eccedente l’informazione riportata, secondo cui “XX piantò la signora XX”, visto che si tratta di dati personali che riguardano una situazione strettamente personale, non relativi ad un personaggio pubblico, la cui pubblicazione su Internet li rende disponibili a un numero illimitato di persone;

- la campagna giornalistica non è animata da interessi pubblici, ma da un interesse esclusivamente personale;

VISTA la nota del 22 giugno 2021 con la quale questa Autorità ha chiesto a Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l., tramite il suo legale rappresentante geom. Alessandro Romiti, di fornire riscontro alle istanze della reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 22 giugno 2021, con la quale il direttore responsabile del sito Internet ha dichiarato che:

- non è corretto ritenere che i dati pubblicati negli articoli in questione siano eccedenti, in quanto completi ed esatti, confezionati in forma notarile e reperibili in atti da parte di chiunque;

-  le informazioni non sono state diffuse per motivi esclusivamente personali, in quanto l’autore degli articoli, sig. XX, non possiede beni nei luoghi di cui si sta parlando e ha segnalato una serie di abusi edilizi verificatisi nel territorio di riferimento;

- la reclamante ha citato il tema dello “stalkeraggio”, che non sussiste, ma sarebbe comunque irrilevante ai fini della privacy;

- non è mai stato parte nei giudizi amministrativi e ordinari richiamati dalla reclamante;

- esercita la professione di giornalista e le informazioni sono state diffuse per l’esclusivo perseguimento di finalità giornalistiche, ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice.

VISTA la nota di questa Autorità del 5 aprile 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5 del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5 del Regolamento e degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e dell’artt. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (all. A1 del Codice);

VISTA la nota del 7 agosto 2022, con cui il direttore responsabile del sito Internet in esame ha dichiarato che:

- la reclamante ha compiuto una serie di eventi e comportamenti “ostili, aggressivi, prevaricatori sgradevoli e violenti” protrattisi nel tempo dal 1995 ad oggi, tra cui abusi edilizi, false testimonianze in tribunale, tentativi di appropriarsi delle parti comuni dell’abitato in cui si trovano costruzioni in possesso, ma non di proprietà, della reclamante;

- data di nascita, residenza, attività lavorativa, codice fiscale non risultano essere dati sensibili soggetti al dovere di segretazione;

- non sussiste alcun tentativo di depistaggio né alcun rischio di furto di identità, elementi che rientrano in un maldestro tentativo di drammatizzazione;

- l’asserzione della reclamante per cui la funzione della conservatoria sarebbe ben diversa dalla pubblicazione online di dati personali è scorretta, posto che i dati presenti nella conservatoria sono ottenibili da qualunque cittadino, anche mediante il rilascio di copie;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

- l’art. 137, comma 3, del Codice e l’artt. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto;

RILEVATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

RILEVATO che:

- l’argomento per cui il fatto che tali dati sono presenti e liberamente consultabili nella conservatoria immobiliare li renderebbe di per sé indiscriminatamente riproducibili in Internet non può essere condiviso, posto che l’acquisizione di un dato catastale è regolato dalla disciplina di settore. La riproduzione di tali dati, pur pubblici e lecitamente acquisiti, su testate giornalistiche on line finisce per rendere disponibili in internet a una molteplicità indeterminata di persone dati di singole persone, specie laddove non si tratti di personaggi pubblici e, pertanto, è sottoposta ai consueti parametri di essenzialità rispetto al fatto di interesse pubblico narrato, di correttezza, di pertinenza e di non eccedenza (cfr Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti - 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634];

- le immagini nelle quali figura l’abitazione della reclamante, in ragione della ubicazione dell’immobile in una zona caratterizzata da una ridotta densità abitativa, incidono negativamente nella vita privata della stessa e della sua famiglia, potendo arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità personale degli interessati (cfr provv. 27 novembre 2019 [doc. web n. 9236666] e provv. 18 aprile 2019 [doc. web n. 9113894];

- pertanto gli articoli in questione risultano in contrasto con tali previsioni in quanto diffondono ripetutamente dati identificativi della reclamante, inclusi codice fiscale e data di nascita, riportando altresì foto di atti catastali e immagini dei luoghi in questione, così eccedendo l’informazione essenziale per l’interesse pubblico;

RILEVATA pertanto l’illiceità del trattamento effettuato attraverso la diffusione del nome e cognome della reclamante, unitamente a data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale, negli articoli oggetto di reclamo in quanto in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche − e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

RITENUTO pertanto ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento di dover accogliere il reclamo nei termini sopra descritti e:

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), di dover disporre nei confronti di Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l. il divieto di ulteriore trattamento del nome e cognome della reclamante, unitamente a data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale, nei termini sopra descritti, in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

- adottare un’ordinanza-ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, da una parte:

a) la particolare lesività della riservatezza della persona interessata derivante dalla diffusione di dati relativi alla abitazione della stessa che possono arrecare pregiudizio alla sicurezza e tranquillità della reclamante;

b) gli effetti del trattamento, in considerazione dell’impatto negativo che esso ha avuto sulla sfera personale della reclamante nel contesto sociale di riferimento nonché i rischi generati dalla predetta diffusione per i diritti e le libertà dell’interessato, che non si sarebbero verificati laddove tali informazioni non fossero state diffuse (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento);

c) il titolare non si è attivato e non ha cooperato con l’Autorità, sin dall’avvio dell’istruttoria, al fine di garantire la non ripubblicazione dei dati della reclamante;

d) le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore;
e, dall’altra:

e) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione e, pertanto, la necessità di assicurare in questo ambito il relativo bilanciamento con il diritto fondamentale della reclamante alla protezione dei dati personali che la riguardano, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

f) l’assenza di precedenti violazioni analoghe commesse dal medesimo titolare (art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento);

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille euro);

RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato ed illecite le condotte descritte in premessa e, per l’effetto, impone a Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l.  il divieto del trattamento del nome e cognome della reclamante, unitamente a data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale, nei termini sopra descritti;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l. di pagare la somma di euro 1.000 (mille euro) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 1.000 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei