g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione - 9 marzo 2023 [9872646]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9872646]

Ordinanza ingiunzione - 9 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 69 del 9 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale della Guardia di Finanza di Seregno, trasmesso con nota del 17.2.2022 da parte della Guardia di Finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, il quale riferisce un controllo effettuato in data 12.2.2022 presso l’impresa individuale esercente l’attività di “commercio al dettaglio di frutta e verdura”, di cui il sig. Stefano Molena risulta titolare, con cui è stata accertata la presenza una telecamera di videosorveglianza funzionante mancante dell’apposito cartello informativo ed effettuato in violazione delle garanzie previste all’art. 4 della L. 300/1970 richiamato dall’art. 114 del Codice;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. La segnalazione ricevuta e l’avvio del procedimento.

Con nota pervenuta il 17.2.2022, la Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche - ha trasmesso a questa Autorità il verbale del controllo, effettuato in data 2.2.22, dalla Guardia di finanza di Seregno (MB) presso l’impresa individuale esercente l’attività di “commercio al dettaglio di frutta e verdura” sita in Desio, XX, di cui il sig. Stefano Molena risulta titolare e con cui è stata accertata la presenza di una telecamera funzionante, posta all’interno del suddetto esercizio commerciale, in assenza dei prescritti cartelli informativi.

Inoltre, il verbale riferiva che, malgrado la telecamera fosse idonea a riprendere spazi interni in cui operano lavoratori dipendenti dell’azienda, non risultava fosse stata richiesta, prima dell’istallazione della stessa, la prevista autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Con nota del 18.5.22 (prot. n. 27167), l’Ufficio ha notificato alla parte l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per le violazioni dell’art. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento e dell’art. 114 del Codice.

Con nota del 26.6.2022, l’impresa inviava scritti difensivi dichiarando che al momento del controllo “la telecamera non era funzionante e neppure collegata al sistema informatico dell’esercizio commerciale” e che la stessa “non è mai stata resa operativa” in quanto installata a soli fini di deterrenza e attualmente è stata eliminata.

Con nota del 10.2.2023, è stata ricevuta documentazione fotografica comprovante l’avvenuta rimozione della telecamera e del relativo monitor da parte dell’impresa.

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

I trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento). Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice). Il trattamento dei dati personali effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 114 del Codice.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base dell’accertamento effettuato dalla Guardia di finanza di Seregno, è emerso che la telecamera di videosorveglianza, installata presso l’impresa individuale esercente l’attività di “commercio al dettaglio di frutta e verdura” sita in Desio, XX, era attiva e funzionante; si riferisce, infatti, nel verbale che l’attività di trattamento dei dati ivi effettuata consiste in “ripresa in tempo reale e registrazione” , che le immagini sono “a colori, nitide, idonee a riprendere l’intera parte aperta al pubblico e quindi idonee alla ripresa dei clienti del negozio e dei dipendenti” e si precisa che alle registrazioni può accedere il titolare dell’impresa (cfr. foglio 2 del verbale).

Risulta, inoltre, dal verbale che la parte, chiamata ad esprimere le sue opinioni in merito alle operazioni di verifica e alle sue conclusioni, ha rappresentato di non aver nulla da dichiarare e ha firmato il verbale.

Pertanto, malgrado l’avvocato di parte abbia dichiarato, con la predetta nota del 26.6.2022, che al momento del controllo “la telecamera non era funzionante e neppure collegata al sistema informatico dell’esercizio commerciale”, si rileva che, ai sensi dell’art. 2700 c.c., il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute e dei fatti accertati dai verbalizzanti ed avvenuti in loro presenza.

Il verbale riferisce altresì che non risulta essere stato apposto il cartello recante l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento e adottate le misure di garanzia, previste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice, in relazione alla presenza, nel locale videosorvegliato di personale dipendente.

Risulta pertanto comprovato, nel caso di specie, che la parte ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

Inoltre, considerato che l’installazione del sistema di videosorveglianza non era stata precedentemente autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro, il trattamento è stato effettuato anche in violazione dell’art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Il trattamento dei dati personali effettuato dall’impresa individuale risulta pertanto illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza) e 13 (informativa) del Regolamento e artt. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La violazione accertata nei termini di cui in motivazione non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del grado di responsabilità e della maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. cons. 148 del Regolamento).

Pur avendo la parte, nelle memorie difensive, dichiarato di aver provveduto ad eliminare la telecamera, la stessa non ha inviato alcuna documentazione comprovante quanto dichiarato.

5. Ordinanza di ingiunzione.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla società per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento e all’art. 114 del Codice.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati e di attuare la procedura di garanzia prevista dall’art. 114 del Codice;

l’assenza di precedenti specifici a carico della società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che l’Impresa individuale, titolare del trattamento, abbia inviato scritti difensivi dichiarando l’avvenuta rimozione dell’impianto e comprovando quanto dichiarato con idonea documentazione.

Si ritiene inoltre che assumano rilevanza, nel caso di specie, tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), le condizioni economiche del contravventore, determinate con riferimento al bilancio di esercizio per l’anno 2022.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 3.000,00 (tremila) per la violazione degli artt. 5, 13 del Regolamento e 114 del Codice.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. Stefano Molena attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso i locali dell’impresa individuale esercente l’attività di “commercio al dettaglio di frutta e verdura” sita in Desio, XX, di cui lo stesso risulta titolare, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 13 del Regolamento e 114 del Codice;

ORDINA

al sig. Stefano Molena, titolare della impresa individuale esercente l’attività di “commercio al dettaglio di frutta e verdura” sita in Desio, XX, P.I. XX, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi allo stesso sig. Stefano Molena, titolare della impresa individuale esercente l’attività di “commercio al dettaglio di frutta e verdura” sita in Desio, XX di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei