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Provvedimento del 15 dicembre 2022 [9843758]

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[doc. web n. 9843758]

Provvedimento del 15 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 434 del 15 dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 18 maggio 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di un URL (https://...) relativo ad una vicenda giudiziaria conclusasi nel 2019;

CONSIDERATO che la reclamante ha rappresentato, in particolare, che:

la vicenda si è ormai conclusa nel 2019, potendo quindi considerarsi soddisfatte le esigenze di cronaca giornalistica che ne hanno a suo tempo giustificato la pubblicazione;

la perdurante reperibilità del predetto articolo sul web si pone in contrasto con l’art. 27 della Costituzione che mira a garantire il reinserimento del condannato durante e dopo aver scontato la pena;

in data 21 aprile 2020 ha chiesto a Google LLC la deindicizzazione del suddetto link, ritenendo sussistenti i presupposti per invocare e ottenere riconosciuto il diritto all’oblio, così come inquadrato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione e codificato nell’art. 17, par. 1, del Regolamento;

alla predetta richiesta la Società ha risposto in termini negativi in data 23 aprile 2020;

VISTA la nota del 14 gennaio 2022 (prot.n. 2916) con la quale l’Autorità ha chiesto a Google LLC di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 3 febbraio 2022 con la quale Google LLC ha rilevato di non poter aderire alla richiesta di rimozione rilevando al riguardo che:

l’URL oggetto di reclamo indirizza a un articolo di “Sky Tg24” del 2019 relativo al coinvolgimento della reclamante, in associazione con altre persone, in un'attività di riciclaggio transnazionale per la quale la stessa è stata processata e condannata a una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione;

l'articolo collegato all’URL è di recente pubblicazione (2019), elemento questo che, unitamente alla gravità del reato ascrittole, induce a ritenere sussistente un interesse generale alla reperibilità della notizia;

l’URL rimanda a una pagina avente natura giornalistica, essendo stati tutti pubblicati da “Sky Tg24", «uno dei principali canali all news italiani», circostanza che conferma la permanenza di interesse pubblico alla notizia (secondo le Linee Guida del Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati – di seguito WP Art. 29 – pag. 19);

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL indicato nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 attraverso le citate “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che

l’URL oggetto di reclamo rinvia ad un articolo risalente ad epoca recente nel quale è riportato l’esito del procedimento penale che ha interessato la reclamante e che ha portato ad una condanna di quest’ultima;

si tratta di informazioni rispetto alle quali, allo stato attuale, non può dirsi venuto meno l’interesse del pubblico alla loro conoscenza, tenuto conto − oltre che del limitato periodo di tempo trascorso dal verificarsi dei fatti − anche delle ulteriori informazioni restituite in associazione al nome e cognome della reclamante, attinenti ad ulteriori procedimenti giudiziari, successivi a quello riportato nell’URL oggetto di reclamo, che la vedrebbero coinvolta;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alle richieste di rimozione e di deindicizzazione dell’articolo indicato nel reclamo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

dichiara il reclamo infondato nei confronti di Google LLC per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei