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Parere su uno schema di disegno di legge volto a novellare la l.r. 16 aprile 1985, n. 33, recante “Norme per la tutela dell’ambiente” - 15 dicembre 2022 [9843659]

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[doc. web n. 9843659]

Parere su uno schema di disegno di legge volto a novellare la l.r. 16 aprile 1985, n. 33, recante “Norme per la tutela dell’ambiente” - 15 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 413 del 15 dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Regione Veneto;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 1, lettera c);

Visto il  Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

La Regione Veneto ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di disegno di legge volto a novellare la l.r. 16 aprile 1985, n. 33, recante “Norme per la tutela dell’ambiente”. Esso, in particolare, prevede l’introduzione, nel corpo della legge regionale, dell’articolo 58-ter, teso a disciplinare l’istituzione di un sistema informativo (ad adesione volontaria) per la rilevazione e il monitoraggio delle percorrenze chilometriche dei mezzi di trasporto, correlate alle rispettive emissioni.

La novella sottende l’esigenza di adeguare il quadro normativo di riferimento all’assetto organizzativo conseguente all’adesione della Regione Veneto al progetto "MoVe In" (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), relativo all’adozione di sistemi di misurazione delle percorrenze dei veicoli privati. A tale progetto aveva, peraltro, già aderito la Regione Lombardia, con uno schema di delibera su cui il Garante ha reso parere il 10 dicembre 2020 recante la previsione di misure che la Regione Veneto si è sin d’ora impegnata ad adottare.

RILEVATO

Il proposto articolo 58-ter –inserito, come anticipato, nella citata legge regionale sulla tutela dell’ambiente – disciplina, segnatamente, le modalità di trattamento dei dati personali funzionali all’attuazione delle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare nella Regione.

A tal fine, si prevede l’istituzione di un sistema informativo idoneo a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei mezzi di trasporto soggetti a limitazione del traffico, correlandole alle rispettive emissioni.

Correlativamente, la disposizione legittima l’installazione, su base volontaria, sui veicoli più inquinanti di dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, “consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali”.

Il comma 5 dell’articolo, inoltre, legittima la Regione a trattare – nel rispetto delle “misure di sicurezza” previste dal Regolamento e del Codice - esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all’uso dei dispositivi telematici, necessari peraltro al perseguimento degli obiettivi del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.

Di particolare interesse risulta il comma 6 del proposto articolo, che demanda alla Giunta regionale la specificazione dei tipi di dati, delle operazioni eseguibili, delle modalità di elaborazione e delle misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall’utilizzo di nuove tecnologie, rinviando invece la definizione degli aspetti connessi all’utilizzo di tali tecniche, alla profilazione degli utenti, nonchè alle decisioni automatizzate alla valutazione di impatto sulla protezione di dati.

La Regione è, peraltro, espressamente legittimata ad avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati, “effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto di quanto previsto” dalle suesposte disposizioni, relative appunto alla disciplina del trattamento.

RITENUTO

La Regione Veneto, avendo aderito al progetto "MoVe In", già approvato dalla Regione Lombardia con lo schema di delibera su cui il Garante ha reso il citato parere, ha predisposto lo schema di disegno di legge con l’impegno, sin d’ora assunto, all’adozione delle misure indicate nel suddetto parere, in ragione della ritenuta invarianza dei rischi rispetto al progetto allora considerato.

Va peraltro rilevato come, nell’ambito del parere del 2020, il Garante avesse già autorizzato  non solo i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del progetto MoVe-In dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano e dalla Regione Piemonte, ma anche quelli effettuati “dalle altre regioni del bacino padano e dagli altri comuni situati nelle predette regioni (in relazione a ZTL istituite per motivi ambientali), che, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 2-ter del Codice” avessero ritenuto “di aderire al predetto progetto, previa stipula di un accordo con Regione Lombardia” purché nel rispetto delle  “misure individuate a garanzia degli interessati nello schema di delibera” oggetto, appunto, del parere.

Le misure individuate dallo schema di delibera sottoposto al Garante nel 2020 dovranno, dunque, essere osservate anche in sede di attuazione del progetto Move In da parte della Regione Veneto, come la stessa del resto si è impegnata a fare con dichiarazione contenuta nell’odierna richiesta di parere.

Tuttavia, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’articolo 5, par.1, lett.a) del Regolamento, è opportuno che le misure in questione siano indicate nei provvedimenti attuativi di cui al comma 6 del proposto articolo. 

Al fine di garantire un migliore coordinamento normativo, inoltre, la clausola di conformità di cui al comma 5 del nuovo articolo è opportuno sia riferita alla complessiva disciplina sancita dal Regolamento e non alle sole misure di sicurezza.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di disegno di legge regionale, con le seguenti osservazioni, descritte nel “Ritenuto”, volte a rappresentare l’opportunità di:

a) riferire la clausola di conformità di cui al comma 5 alla complessiva disciplina sancita dal Regolamento e non alle sole misure di sicurezza;

b) indicare nei provvedimenti attuativi di cui al comma 6 del proposto articolo, le misure, a tutela degli interessati, individuate dallo schema di delibera della Regione Lombardia, oggetto del parere del Garante del 10 dicembre 2020.

Roma, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei