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Provvedimento del 24 novembre 2022 [9838947]

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[doc. web n. 9838947]

Provvedimento del 24 novembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 412 del 24 novembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore l'avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. Introduzione.

Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, una dipendente di una società cooperativa, in qualità di educatrice professionale, con mansioni di assistente alla comunicazione addetta ai servizi per l’area minori del Comune di Torino, ha rappresentato che “nel XX in concomitanza con l’emissione del primo DPCM che sospendeva l’attività scolastica [nel contesto della pandemia da SARS-Cov-2], posto che di fatto la prestazione veniva resa per conto del Comune di Torino, […] contattava [il Comune di Torino via email] al fine di avere delucidazioni in ordine al pagamento delle proprie ore di lavoro”, avendo la reclamante “timore […] che la sospensione [delle attività] pregiudicasse il proprio stipendio, unica fonte di sostentamento”. In particolare, la stessa chiedeva al Comune “che le ore [, in quanto già previste in bilancio, venissero] riconosciute (pagate) e di non essere soggetti a recuperi spesso impossibili o perdita salariale” (v. email inviata dalla reclamante al Comune in data XX).  Per tali ragioni, la reclamante “in proprio, ma anche in rappresentanza di altri lavoratori nella medesima situazione, si rivolgeva all’Amministrazione Pubblica affinché desse istruzioni al Servizio Disabili Sensoriali di pagare tutte le ore, a prescindere dalle presenze riportate sui relativi fogli firma”.

Stando a quanto emerge dal reclamo, il Comune di Torino “risali[va al] nominativo della lavoratrice, alla cooperativa presso la quale era assunta; contattava la cooperativa, per riportare la doglianza della dipendente, di fatto interpretandola come una lamentela nei confronti della datrice di lavoro; copiava ed inoltrava il [proprio] messaggio trasmettendolo senza alcun criterio [e] senza alcuna autorizzazione […]”.

2. L’attività istruttoria.

In riscontro a una richiesta d’informazioni di questa Autorità (nota prot. n. XX del XX), il Comune, con nota prot. n. XX del XX, ha dichiarato, in particolare che:

“la vicenda va inquadrata nell’ambito del rapporto contrattuale relativo alla gestione del servizio educativo a favore di disabili sensoriali, in regime di accreditamento istituzionale […] instauratosi fra la Città di Torino (stazione appaltante […]) e la Coop. […] (appaltatrice […])”;

“nel mese di XX, in concomitanza con l’inizio dell’emergenza pandemica da Covid 19, pervenivano alla Città alcune comunicazioni, tramite e-mail, da parte di educatori dipendenti da varie cooperative impegnate nel [predetto] servizio educativo [tra cui] […] anche quella [della reclamante], dipendente della Coop. “[…]”. La stessa scriveva, anche a nome di alcuni colleghi di altre cooperative, in merito alle conseguenze dei provvedimenti emergenziali adottati, riguardanti la sospensione/riorganizzazione dei servizi”;

“va […] evidenziata l’irritualità di tali segnalazioni. Solitamente la Città non ha rapporti diretti con i dipendenti dei propri fornitori in merito a questioni attinenti [al]le singole posizioni lavorative”;

“[…] [la reclamante] [ha] impropriamente inviato tale comunicazione […] a una dipendente dei servizi educativi (anziché al Servizio disabilità competente in materia) nonché agli indirizzi istituzionali della Sindaca e della Vicesindaca/Assessora pro tempore ai servizi Sociali […]”);

“[…] il Servizio Disabilità della Città, visti i primi provvedimenti emergenziali per arginare il rischio da Covid 19 provvedeva, anche a seguito delle comunicazioni e-mail pervenute dai singoli educatori, a chiedere chiarimenti ai fornitori iscritti al Registro dei Servizi Educativi per disabili sensoriali in merito alle modalità di erogazione/riorganizzazione del servizio in conseguenza dell’Ordinanza […] n. 1 del Ministero della Salute, del 23/02/2020 [, che] aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con evidenti ricadute negative sui livelli occupazionali e salariali […]”;

“la Città, in data XX, con prot. n. XX, inviava i fornitori iscritti al registro dei servizi educativi per disabiliti sensoriali una nota di richiesta di chiarimenti sullo svolgimento educativo durante la prima fase dell’emergenza da Covid 19 […] Nella nota, la Città, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, ribadiva ai fornitori [che il] Servizio non ha dato alcuna disposizione di interruzione totale dell’attività educativa”, chiedendo ad ogni Agenzia, “anche a tutela del personale impegnato nello svolgimento dei servizi educativi […] di indicare se avesse disposto l’interruzione temporanea di tutte le attività educative, e in tal caso se abbia già concordato con il proprio personale modalità di recupero (es. in ambiente extrascolastico o in periodo successivo) delle ore non svolte, nell’interesse dell’utenza, così come avvenuto in altre occasioni”;

“[…] la Città ha [quindi] agito sia a tutela della continuità dei servizi, sia a tutela degli aspetti salariali del personale delle cooperative affidatarie dei servizi […]”;

“la nota della Città si concludeva anticipando ai fornitori che sarebbero state inviate, per competenz[a], le e-mail pervenute da loro dipendenti […] circa le preoccupazioni espresse per le possibili ricadute salariali”;

“dalla ricostruzione dei fatti si desume l’assoluta correttezza e buona fede dell’operato dell’Amministrazione, che ha agito scevra da qualsiasi intento sanzionatorio nei confronti della reclamante”;

“quanto alla base giuridica del trattamento dati de quo, essa è da rinvenirsi nella tutela di motivi di interesse pubblico rilevanti, peraltro, in un momento storico caratterizzato da estrema urgenza, derivante dalla […] emergenza sanitaria […]. Nello specifico l’interesse pubblico rilevante era dato dalla necessità di garantire la continuità del servizio assistenziale a favore di persone con disabilità sensoriali, e al contempo, la tutela salariale […] [della reclamante] […]”.

Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di reclamo), invitando il predetto Comune a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

Con nota del XX (prot. n. XX), il Comune ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:

il “servizio di supporto socio-educativo erogato a favore dei minori con disabilità sensoriali (disabilità visiva e/o uditiva) in carico ai Servizi sociali della Città […] è connotato dalla estrema personalizzazione degli interventi, in quanto ad ogni minore viene attribuita una figura educativa specializzata. Nel contesto emergenziale provocato dal Covid-19, con la chiusura delle scuole, diventava fondamentale per la salvaguardia e la tutela dei minori, comprendere in quali termini potesse essere mantenuto il livello di servizio nell’ambito extrascolastico, cercando al contempo di evitare l’adozione, da parte delle agenzie fornitrici del servizio, di provvedimenti unilaterali che avrebbero potuto incidere negativamente sul servizio a supporto dei minori e, di riflesso, anche sul livello occupazionale dei propri dipendenti”;

“durante il tumultuoso primo periodo dell'emergenza pandemica, nel bilanciamento degli interessi giuridicamente rilevanti, gli operatori hanno privilegiato la via più breve (l’immediato coinvolgimento della cooperativa datrice di lavoro della ricorrente), finalizzata sia alla tutela dei livelli assistenziali da garantire ai minori assegnati [alla reclamante] che alla soluzione del problema occupazionale rappresentato a tutela [della reclamante stessa]”;

“[la reclamante] era [stata informata], con e-mail del XX dalla segreteria dell’Assessore […] che la Città avrebbe preso contatti con l’agenzia accreditata per cui […] lavorava”;

“pertanto, gli operatori comunali, in assoluta buona fede, hanno inoltrato alla cooperativa […] la richiesta [della reclamante], pervenuta via e-mail il XX, ritenendola una comunicazione da trattarsi nel contesto dell'incarico di svolgimento del servizio, supponendo che i fatti fossero già noti alla cooperativa stessa e che la segnalazione all’Amministrazione fosse un’ulteriore strada rispetto ad interlocuzioni già presenti con i datori di lavoro […]. Non vi era certo l’intento di violare la riservatezza, bensì di sollecitare l’operatore economico, fornitore di servizi educativo-assistenziali per la Città, allo svolgimento del servizio a favore dei minori disabili (per quanto possibile, nel rispetto delle ore assegnate a ciascun educatore, prevedendo anche la possibilità di effettuare dei recuperi delle ore non svolte), e di ottenere la rassicurazione per gli operatori interessati circa la stabilità occupazionale anche durante la grave e complessa fase determinata dalla prima ondata dell'emergenza pandemica da Covid-19”;

“peraltro, anche qualora gli uffici non avessero girato la e-mail, gli stessi, nel chiedere i dovuti chiarimenti alla Cooperativa, avrebbero dovuto fornire indicazioni che, non si può escludere, avrebbero potuto permettere l’individuazione da parte della cooperativa […] dell’identità [della reclamante]”;

“l’intervento difficilmente avrebbe potuto essere generico, ma andava supportato da fatti concreti. La Città si è fatta quindi carico di intervenire in una questione che non era di sua stretta competenza, come [la reclamante] probabilmente sapeva. Che nella pratica l’inoltro della mail sia stato un errore, va comunque inquadrato nell’intervento risolutivo, definito in una fase di emergenza pandemica, e attivato dal Comune partendo da una sollecitazione e a favore [della reclamante]”;

“tale azione è stata ritenuta, in quel momento, funzionale alla salvaguardia della continuità educativo-assistenziale dei minori beneficiari del servizio e alla tutela dei livelli occupazionali e salariali dei dipendenti delle agenzie educative (che era di fatto la richiesta fatta [dalla reclamante] nella sua mail) […] [, dovendosi riconoscere] il carattere colposo della condotta degli uffici comunali”;

“quanto […] al numero degli interessati alla violazione, si precisa che lo stesso è limitato al numero di otto. Le comunicazioni, infatti, sono state trasmesse alla cooperativa […] per [la sola reclamante] e ad un altro ente accreditato per sette suoi operatori, dai quali era pervenuta analoga comunicazione”;

“proprio la ricezione di queste otto mail, il cui testo era estremamente simile e pareva concordato, ha ulteriormente rafforzato la supposizione che la situazione fosse già nota agli enti accreditati interessati”;

“in un’ottica di miglioramento continuo finalizzato ad affinare le conoscenze in subiecta materia degli operatori amministrativi e tecnici dei Servizi sociali autorizzati al trattamento dei dati, si è deciso di emanare una circolare operativa, prot. n. XX del XX, contenente istruzioni mirate a rendere maggiormente consapevoli i dipendenti delle delicate implicazioni connesse al trattamento dei dati personali dei cittadini/utenti dei Servizi sociali con particolare riferimento alla tutela della corrispondenza degli stessi […] [. Inoltre] è in corso la predisposizione di un aggiornamento formativo sul trattamento dei dati nell’ambito dei Servizi sociali che coinvolgerà i dipendenti […]”.

3. Esito dell’attività istruttoria.

In base alla disciplina di protezione dei dati, i soggetti pubblici possono trattare dati personali se il trattamento è necessario, in particolare, “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento).

La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). Al riguardo, si evidenzia che l’operazione di comunicazione di dati personali a terzi, da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (v. art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di reclamo).

Il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).

Nel caso di specie Comune ha inoltrato a una società cooperativa, datrice di lavoro della reclamante, un’email che la stessa aveva inviato al Comune in data XX, in proprio e per conto di un gruppo di educatori dipendenti di altre agenzie educative accreditate, all’indirizzo di posta elettronica di una dipendente dei servizi educativi del Comune, nonché agli indirizzi istituzionali della Sindaca e della Vicesindaca/Assessora pro tempore ai servizi sociali, chiedendo, in particolare, il recupero delle ore lavorative e pregando di dare indicazioni in tal senso al competente servizio comunale. Il Comune ha, altresì, dichiarato che anche le note inviate da altri sette lavoratori, avente contenuto analogo a quella oggetto di reclamo, sono state inoltrate a un altro ente accreditato, datore di lavoro degli stessi.

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che, con la nota inviata al Comune, l’interessata non ha effettuato un’istanza o una segnalazione, rispetto alla quale il Comune avrebbe dovuto, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, avviare un procedimento amministrativo tipizzato nei confronti del datore di lavoro della reclamante, coinvolgendo lo stesso nell’ambito di un’istruttoria finalizzata ad assumere provvedimenti di propria competenza. Sebbene, infatti, l’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 preveda un regime di responsabilità solidale negli appalti tra committente e appaltatore anche con riguardo ai trattamenti retributivi,  nel caso di specie l’interessata non aveva lamentato il mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, di corrispettivi già maturati e non aveva fatto valere alcuna responsabilità in solido da parte del Comune, essendosi, invece, limitata a rappresentare una situazione di disagio conseguente alla perdita di ore lavorative a causa dell’interruzione delle attività in ragione dell’emergenza pandemica.

In tale contesto, l’inoltro ai datori di lavoro delle email inviate al Comune dai lavoratori in questione non poteva, in ogni caso, considerarsi necessario al fine di informare gli stessi in merito alle criticità lamentate dai rispettivi dipendenti. Risulta, infatti, in atti che il Comune, con nota del XX, prot. n. XX, aveva scritto a tutto i fornitori iscritti al Registro dei Servizi Educativi per Disabili sensoriali, informando gli stessi che “stanno pervenendo a vari uffici lettere di educatori che afferiscono alle vostre Agenzie e che esprimono la preoccupazione di aver perso delle ore lavorative a causa della ordinanza [n. 1° della Regione Piemonte]”. Con tale nota, il Comune faceva presente ai fornitori che il Servizio comunale in questione “non ha dato alcuna disposizione di interruzione titolare dell’attività educativa, in quanto essa non era prevista dall’ordinanza” e chiedeva “circa le ore non effettuate, […] di indicare la modalità e la quota che si prevede di poter utilmente recuperare successivamente anche con interventi in ambiente extrascolastico o a domicilio, al fine di assicura continuità all’intervento in corso”. Tale nota, formulata correttamente in termini generali, senza riferimenti a singoli lavoratori identificati o identificabili, era, pertanto, già sufficiente a raggiungere lo scopo di informare i fornitori della problematica emersa. Né il Comune ha comprovato, nel corso dell’istruttoria, che l’inoltro delle singole email inviate dai lavoratori interessati potesse produrre una qualche ulteriore utilità rispetto a tale nota, avendo, al contrario, ammesso che “nella pratica l’inoltro della mail sia stato un errore”.

Peraltro, inoltrando la versione integrale delle email in questione, il Comune ha comunicato a ciascun datore di lavoro informazioni certamente prive di rilevanza ai fini della questione della perdita delle ore di lavoro, quali l’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore mittente e la data/ora di invio del messaggio.

Diversamente, nel caso di specie, l’avvenuto inoltro del contenuto integrale dei messaggi di posta elettronica ricevuti, ovvero di corrispondenza rispetto alla quale l’ordinamento prevede specifiche tutele (cfr. artt. 2 e 15 Cost.; cfr. provv. 15 aprile 2021, n. 146, doc. web n. 9674060; con riguardo alle possibili implicazioni in ambito lavorativo, v. “Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet”, doc. web n.1387522, spec. punto 5.2 lett. b) e provv.ti 5 marzo 2015, n. 136, doc. web n. 3985524 e 4 dicembre 2019, n. 216, doc. web n. 9215890), ha dato luogo a una comunicazione di dati personali della reclamante e di altri sette lavoratori, in assenza di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di reclamo).

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal Comune del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver comunicato a terzi i dati personali della reclamante e di altri sette lavoratori in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di reclamo).

Ciò premesso, tenuto conto:

della circostanza che l’interessata non aveva espressamente fatto presente al Comune il carattere confidenziale e riservato delle proprie esternazioni, nonché la propria volontà che le stesse non fossero portate a conoscenza del proprio datore di lavoro, anche tenuto conto dalla possibile ambiguità al riguardo, che poteva conseguire dall’affermazione di “scrive[re] a nome di un gruppo di educatori che lavorano per varie agenzie educative accreditate”, lasciando intendere che la questione fosse già nota a soggetti terzi e potenzialmente anche ai datori di lavoro;

che, pertanto, il Comune ha agito in buona fede, nella convinzione che la società cooperativa fosse a conoscenza della problematica rappresentata dall’interessata;

del particolare contesto in cui la condotta è stata posta in essere, ossia la fase iniziale dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, particolarmente concitata e critica anche sul piano dell’organizzazione e gestione delle attività istituzionali (differibili e non);

che il trattamento non ha riguardo particolari categorie di dati (cfr. art. 9 del Regolamento);

che il Comune ha collaborato in maniera proattiva nel corso dell’istruttoria, dando conto di aver assunto iniziative formative e di sensibilizzazione dedicate ai propri di dipendenti, al fine di prevenire simili episodi in futuro;

non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;

le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’”Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento per la violazione delle disposizioni sopraindicate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento (cfr. anche cons. 148 del Regolamento).

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Palazzo Di Città, 1 - 10138 Torino (TO), C.F. 00514490010, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di reclamo), nei termini di cui in motivazione;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce il Comune di Torino, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di reclamo), come sopra descritto;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei