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Provvedimento del 6 ottobre 2022 [9838526]

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[doc. web n. 9838526]

Provvedimento del 6 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 326 del 6 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 16 dicembre 2020 con il quale XX ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla reperibilità, attraverso il motore di ricerca Google, in associazione al suo nominativo, di alcuni articoli risalenti al 2017 e riguardanti vicende giudiziarie che lo hanno riguardato, pubblicati dalla testata “Nurse24” e reperibili ai seguenti link:

https://...

https://...

https://...

https://...

https://... 

https://

https://...

https://...

CONSIDERATO che nel reclamo viene rappresentato in particolare che:

egli riveste la carica di Segretario provinciale di una sigla sindacale particolarmente rappresentativa nel bolognese e in ambito nazionale, nonché la carica di Commissario regionale in Emilia Romagna e Commissario straordinario nella provincia di Ravenna di tale sigla sindacale e la reperibilità di tali articoli configura un trattamento «lesivo del proprio diritto alla reputazione e alla riservatezza, nonché lesivo dell’immagine e degli interessi del sindacato da esso rappresentato»;

in data 6 agosto 2020 ha chiesto a Google LLC la rimozione o, in subordine, la de-indicizzazione, fra gli altri, dei suddetti link, richiesta alla quale la Società ha risposto in termini negativi, in data 22 settembre 2020;

in data 10 settembre 2020, il reclamante ha inviato, pertanto, formale atto di diffida al Direttore di “Nurse24.it”, invitandolo «a provvedere senza indugio alla de-indicizzazione di tutti gli URL innanzi riportati, nonché alla cancellazione di quelli la cui pubblicazione risalisse ad anni antecedenti il 2019», tuttavia la richiesta è rimasta priva di riscontro;

il riconoscimento del diritto all’oblio invocato per il caso di specie e la conseguente deindicizzazione trovano fondamento nell’art. 17, par. 1, del Regolamento, oltre che nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, alla luce della quale la deindicizzazione richiesta non pregiudica la libertà di informazione a cui fa menzione l’art. 17, par. 3, essendo comunque consultabili gli articoli nell’archivio interno della testata, mentre «eccessiva rispetto alle predette finalità appare invece la continua riproposizione di notizie – in alcuni casi anche a distanza di un importante intervallo temporale e con continui rimandi ad articoli relativi ad anni precedenti nel testo di articoli più recenti» – inerenti vicende che hanno visto coinvolto il dott. XX, con evidente discredito di quest’ultimo e della sigla sindacale da esso rappresentata;

«la lesività di taluni degli articoli pubblicati agli URL innanzi menzionati, [è] stata già scrutinata dall’Autorità giudiziaria in sede penale (cfr. doc. n. 5) nell’ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Rimini (N 2422/19 R.G.N.R.; N. 5622/19 R.G. GIP) che vede come imputato il dott. XX a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (con udienza fissata per il giorno 15/02/2021) proprio per la pubblicazione di alcuni dei suddetti link (https:/... ; https://...); inoltre alcune delle notizie contenute negli URL oggetto di doglianza sono obsolete dal momento che non tengono conto degli sviluppi ultimi della vicenda in esse rappresentata;

VISTE le note del 14 dicembre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto a Izeos S.r.l., editore di “Nurse24.it” (prot. 61980/21) e a Google LLC (prot. n. 61979) di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 30 dicembre 2021 con la quale Izeos S.r.l. − nel premettere che “Nurse24.it” svolge informazione giornalistica dedicata agli esercenti le professioni sanitarie, con principale interesse per la categoria infermieristica, e che all’epoca dei fatti a cui si riferisce il reclamo erano già in atto controversie giudiziarie con il reclamante per altre fattispecie (reato di diffamazione), in ragione delle quali era già intercorsa cospicua corrispondenza − ha dichiarato di non poter aderire alle richieste del reclamante rilevando che;

gli articoli pubblicati da “Nurse24,it" e indicati nel reclamo sono stati redatti nell’esercizio del diritto di cronaca, «rispettando i limiti di continenza, verità e pertinenza, nonché i principi di essenzialità delle informazioni riportate, lealtà nella raccolta e corretto trattamento dei dati giudiziari contenuti, pertanto non può essere riscontrato alcun effetto lesivo alla persona dell’interessato che non provenga dalle concrete condotte dello stesso, essendo la descrizione dei fatti riportata in modo oggettivo e asettico»;

le vicende trattate nei suddetti articoli redazionali sono certamente di rilevante interesse per la platea afferente al sito “Nurse24.it”, riguardando avvenimenti attinenti alla realtà lavorativa sanitaria e coinvolgendo l’interessato nelle sue peculiari funzioni all’interno dell’Organizzazione Sindacale di riferimento;

«la vicenda riportata in https://... potendo per taluni aspetti inerire alla sfera privata dell’Interessato, risulta comunque lecitamente trattata per le due ragioni di seguito esposte: in primis l’Interessato stesso ha reso pubblica la propria immagine tramite la condivisione del filmato che lo ritrae mediante un social media con potere diffusivo certamente superiore a quello di Nurse24.it (trattandosi di Facebook); in secundis la pertinenza alla cronaca del fatto è strettamente legata alla legittima difesa dell’immagine e della reputazione del marchio Nurse24.it da parte della Titolare»;

la richiesta di cancellazione non trova fondamento atteso che nel caso di specie il diritto di cronaca prevale sul diritto all’oblio;

in relazione alla richiesta di deindicizzazione, inserendo la query “XX” tra i vari risultati compaiono solo due degli articoli elencati nel Reclamo, (Aggredisce RSU Cgil, XX (XX Bologna) condannato per lesioni personali (nurse24.it) e XX, Corte d’appello conferma condanna per diffamazione ai danni del Direttore di Nurse24.it) la cui reperibilità trova fondamento nell’attualità dell’interesse alla loro conoscenza;

in merito alla richiesta formulata dal reclamante il 7 settembre 2020 «la Titolare prende atto, e di conseguenza conferma, di non aver riscontrato la missiva inviata dall’Interessato tramite legale di fiducia nel settembre 2020. Tuttavia tale mancanza andrebbe causalmente ricondotta al fatto che alla Titolare, nonostante i documenti allegati al Reclamo, non perviene alla memoria né risulta dalle evidenze documentali in archivio l’avvenuta consegna della predetta richiesta», ancorché fosse in atto un cospicuo scambio di corrispondenza in relazione alle altre controversie pendenti con il reclamante e «che la Titolare in passato ha ricevuto istanze da parte di altri soggetti interessati e pedissequamente riscontrato ognuna di esse, soddisfacendo le richieste di deindicizzazione e/o anonimizzazione ritenute meritevoli di accoglimento in base alle valutazioni del singolo caso concreto»;

VISTA la nota del 3 gennaio 2022 con la quale Google LLC ha rilevato:

a) con riferimento agli URL. da nn. 1 a 3 (secondo la numerazione utilizzata dal motore di ricerca), di non poter adottare alcun provvedimento in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

b) con riferimento agli URL da nn. 4 a 8 ha deciso di non prendere provvedimenti in ragione del fatto che essi rimandano ad articoli per i quali permane un interesse generale alla loro reperibilità, alla luce dei principi espressi nelle Linee Guida del WP29 e dalla Corte di Giustizia, in particolare, in quanto:

sono articoli di recente pubblicazione (tra il 2017 e il 2021) e attengono a fattispecie criminose che hanno visto coinvolto il reclamante: «essi riportano, infatti, informazioni relative a due diversi procedimenti penali al termine dei quali il reclamante è stato, nel primo caso, condannato nel 2021 dalla Corte d’Appello di Bologna diffamazione compiuta verso il direttore del giornale Nurse24 e al conseguente risarcimento dei danni e, nel secondo caso, [è] dal Giudice di Pace di Bologna per il reato di lesioni personali e minacce ai danni di un membro di un'altra organizzazione sindacale, con relativa condanna al risarcimento dei danni»;

l'interessato esercita un ruolo pubblico, ricoprendo la posizione di segretario provinciale del sindacato XX di Bologna e alcuni articoli «riportano informazioni in merito ad una vicenda riguardante alcune anomalie nella gestione finanziaria della segreteria regionale del sindacato XX Emilia Romagna in cui sarebbe coinvolto anche il reclamante»;

hanno natura giornalistica, essendo stati tutti pubblicati da un quotidiano registrato "Nurse24";

rispetto ad essi il reclamante lamenta un danno da reputazione, sul quale il Garante non è chiamato a pronunciarsi, «posto che, come noto, le Linee Guida del WP29 hanno chiaramente confermato che, "in linea generale, le Autorità Garanti non sono titolate né qualificate ad occuparsi di informazioni che possono costituire un illecito civile o penale a danno del ricorrente, come nei casi di hate speech, calunnia o diffamazione. In tali situazioni, qualora la deindicizzazione sia stata rifiutata, le Autorità Garanti dovranno verosimilmente indirizzare il soggetto interessato alla polizia e/o a un Tribunale" (punto 6, lettera (c)) - come d'altronde confermato sia dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano, 5 settembre 2018; Tribunale di Milano, 17 maggio 2017; Tribunale di Milano, 2 marzo 2017; Tribunale di Roma, 3 dicembre 2015), sia da codesta Autorità (cfr. Provvedimento n. 400 del 6 ottobre 2016; conformi: Provvedimento n.152 del 31 marzo 2016 e Provvedimento n. 472 del 9 novembre 2017)»;

VISTA la nota del 13 giugno 2022 n. 31257/22 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Izeos S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’ art. 12, comma 3 del Regolamento a fronte dell’asserito mancato riscontro alla richiesta di cancellazione/deindicizzazione di dati personali formulata ai sensi del l’art. 17 del Regolamento cit. dal reclamante in data 7 settembre 2020;

VISTA la nota del 13 luglio 2022 con cui la Società ha rappresentato che:

a)  nel merito, è destituita di fondamento la richiesta di oblio avanzata dal reclamante atteso che tale diritto «costituisce una situazione soggettiva garantita alla persona per tutelarne la dignità, laddove, di fronte a fatti che la videro coinvolta in un passato remoto, questa non reputi più aderenti alla propria identità gli elementi fattuali (storici) e soggettivi (della personalità stessa) narrati nella cronaca degli eventi; non risulta alla scrivente essere stata pronunciata una sentenza ulteriore a quelle rappresentate negli articoli redatti, né tantomeno essere stato proclamato un ravvedimento da parte del Reclamante circa alle condotte da egli tenute»;

b) con riferimento all’asserito mancato riscontro alla citata diffida del 7 settembre 2020:

non è stata fornita dal reclamante una prova giuridicamente valida della consegna della raccomandata;

la richiesta è stata indirizzata a dei recapiti inidonei (quello della redazione e quello degli ordini professionali a cui il direttore della testata è iscritto), mentre poteva essere utilizzato quello indicato nella privacy policy e l’indirizzo di posta certificata della Titolare, ciò che «avrebbe da un lato garantito il raggiungimento della certezza della consegna, dall’altro evitato al Titolare ogni rischio di inintelligibilità della richiesta di esercizio dei diritti dell’Interessato»;

c) in termini generali, nel valutare la condotta della testata va comunque considerato che:

la violazione contestata riguarda il solo reclamante, in relazione ad un trattamento di pubblica utilità;

la violazione risulta di natura «tutt’al più colposa e necessariamente riconducibile ad una presumibile ed accidentale dislocazione del messaggio di posta nella cartella di spam»;

la Società-titolare del trattamento «ha effettuato la deindicizzazione degli URL che oggettivamente risultavano aver perso attualità d’interesse, mantenendone ad oggi due degli otto oggetto di Reclamo» attività che peraltro è stata intrapresa anteriormente all’avvenuta conoscenza del reclamo;

dall’entrata in vigore del Regolamento la medesima Società ha adottato una serie di misure organizzative in linea con le prescrizioni dettate dal Regolamento stesso;

la Società infine si rende disponibile «per ogni eventuale revisione della propria attuale posizione, in ossequio a quanto codesta Autorità riterrà dovuto»;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

PRESO ATTO, con riferimento all’URL nn. da 1 a 3 (secondo la numerazione indicata da Google LLC), che la relativa pagina web non risulta essere visualizzata tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO che, con riferimento agli URL nn. da 4 a 8 (secondo la numerazione indicata da Google LLC):

allo stato, attraverso una ricerca effettuata a partire dal nome e cognome dell’interessato viene restituito solo uno degli URL indicati dal reclamante (https://...) nonché – nella sezione immagini – la fotografia posta corredo di altro articolo oggetto di reclamo (https://... );

gli articoli predetti si riferiscono ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante e la testata nei cui confronti è rivolto il reclamo, in seguito ad esternazioni pubbliche degli stessi soggetti dalle quali sono scaturite denunce per diffamazione i cui sviluppi – in termini sfavorevoli per il reclamante - risalgono ad epoca recente (sentenza di condanna di primo grado nel 2019 – confermata in sede di appello 2021 https://...);

si tratta di informazioni rispetto alle quali, allo stato attuale, non può dirsi venuto meno l’interesse del pubblico alla loro conoscenza, tenuto conto − oltre che del limitato periodo di tempo trascorso dal verificarsi dei fatti, anche del ruolo dell’interessato, quale figura di rilievo nell’ambito del quadro delle organizzazioni sindacali locali;

RILEVATO che, rispetto alla richiesta di deindicizzazione dei medesimi articoli (e di rimozione di quelli antecedenti al 2019) rivolta a Izeos S.r.l., possono formularsi le stesse considerazioni di merito, tenuto conto che la Società ha comunque dichiarato di aver «effettuato la deindicizzazione degli URL che oggettivamente risultavano aver perso attualità d’interesse, mantenendone ad oggi due degli otto oggetto di Reclamo», confermando pertanto quanto sopra rilevato;

RILEVATO altresì che, con particolare riferimento all’articolo (https://...) la fotografia ad esso corredata – dagli elementi emersi dall’istruttoria e non contestati – ritrae in modo parziale e circoscritto il reclamante, in un contesto volutamente provocatorio fornito e reso pubblico dallo stesso reclamante;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alle richieste di rimozione e di deindicizzazione degli articoli indicati nel reclamo;

RILEVATO che, in merito all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento, Izeos S.r.l ha eccepito l’inidoneità dei recapiti mail e pec utilizzati dal reclamante e l’assenza di una prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata;

CONSIDERATO che tali argomenti non eliminano la circostanza di fatto che un’istanza riconducibile all’esercizio dei predetti diritti sia stata comunque inviata a degli indirizzi mail e fisici operativi, disponibili sul sito della testata, e che il mancato riscontro ad essa evidenzia elementi astrattamente idonei ad integrare gli estremi di una violazione dell’art. 12 del Regolamento;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere a Izeos S.r.l. un avvertimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, in relazione alla circostanza che il mancato riscontro ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15-21 del Regolamento configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione (art. 83, par. 5. lett. b), invitando la Società ad individuare, in relazione a future fattispecie analoghe, misure adeguate a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo infondato nei confronti di Google LLC e Izeos S.r.l. per le ragioni di cui in premessa;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti di Izeos S.r.l. in relazione alla circostanza che il mancato riscontro ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15 - 21 del Regolamento configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione (art. 83, par. 5. lett. b), invitando la Società ad individuare, in relazione a future fattispecie analoghe, misure adeguate a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 6 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei