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Provvedimento del 20 ottobre 2022 [9838182]

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[doc. web n. 9838182 ]

Provvedimento del 20 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 352 del 20 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Cludio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 10 dicembre 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad una vicenda giudiziaria, riferita ad un’inchiesta risalente al 2007, rispetto alla quale il medesimo è stato condannato in primo grado per essere poi prosciolto in sede di appello;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni ormai superate e non aggiornate, rilevando l’insussistenza di un interesse pubblico attuale alla conoscibilità delle predette informazioni;

VISTA la nota del 1° aprile 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 21 aprile 2022 con la quale Google LLC ha rilevato:

che i contenuti corrispondenti agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella prima pagina del riscontro fornito non risultano visualizzati per ricerche condotte con il nominativo dell’interessato e che pertanto non risulta necessario alcun intervento in merito da parte della società;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione dei restanti URL tenuto conto del fatto che l’interessato risulta essere stato condannato nel XX a tre anni e tre mesi di reclusione ed al pagamento di XX euro per gravi reati connessi all’esercizio della professione XX;

che gli articoli collegati agli URL oggetto di reclamo sono di recente pubblicazione (XX) e trattano di reati gravi connessi al ruolo pubblico dell’interessato, circostanze rispetto alle quali deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni;

che lo stesso reclamante conferma di essere stato condannato in primo grado, salvo poi dichiarare di essere stato prosciolto in appello senza tuttavia fornire idonea documentazione in merito se non uno stralcio della sentenza dal quale non è tuttavia possibile riscontrare quanto dallo stesso affermato, ovvero se la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione riguardi tutti i capi di imputazione per i quali il medesimo è stato condannato in primo grado;

i contenuti contestati hanno natura giornalistica trattandosi di articoli pubblicati da testate di rilevanza nazionale;

VISTA la nota del 28 aprile 2022 con la quale l’interessato ha fornito riscontro a quanto dedotto dal titolare del trattamento, rilevando:

che quanto affermato da Google in ordine alle imputazioni per le quali sarebbe stato condannato in primo grado corrisponde solo in parte alla realtà posto che, dalla lettura della sentenza, si può evincere che la predetta condanna sia intervenuta solo con riguardo ad alcuni dei reati indicati negli articoli collegati agli URL dei quali è stata chiesta la rimozione;

di non essere pertanto mai stato imputato, né condannato per i reati di XX, né, come asserito dal titolare del trattamento, “per avere tra il XX” e che gli articoli reperibili in rete inducono invece il lettore a ritenere quanto erroneamente riferito da Google;

con riguardo all’eccezione sollevata da quest’ultima riguardo alla mancata allegazione di una prova circa l’avvenuta assoluzione in grado di appello, che le sentenze sono documenti pubblici, verificabili da chiunque, e che comunque, come desumibile dalla copia prodotta, le imputazioni per le quali è stato condannato in primo grado sono venute meno in grado  di appello;

che, anche con riguardo a tale profilo, gli articoli dei quali è stata chiesta la rimozione risultano pertanto inesatti e non aggiornati e dunque lesivi della propria immagine;

VISTA la nota del 3 ottobre con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di produrre copia integrale della sentenza pronunciata dal giudice di appello e la successiva comunicazione del 6 ottobre 2022 con la quale il medesimo ha trasmesso quanto richiesto;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google nel corso del procedimento in ordine al fatto di non poter adottare alcun provvedimento in merito agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella prima pagina del riscontro fornito in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

RITENUTO DUNQUE, con riguardo ai predetti URL, che non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

gli articoli collegati agli URL dei quali è stata chiesta la rimozione da parte dell’interessato contengono informazioni in parte imprecise avuto riguardo all’indicazione degli effettivi capi di imputazione per i quali è stato sottoposto a giudizio e sono pertanto idonee a fornire  un quadro complessivo della vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto non perfettamente corrispondente a quanto avvenuto nella realtà:

con riferimento ai capi di imputazione per i quali è stato giudicato e condannato in primo grado, i predetti articoli non contengono alcun aggiornamento relativamente all’evoluzione favorevole della vicenda giudiziaria che si è conclusa con la pronuncia del proscioglimento in grado di appello;

non risultano presenti in rete ulteriori contenuti attraverso i quali sia possibile ricostruire la vicenda complessiva nella quale l’interessato è stato coinvolto;

sulla base di tali elementi si reputano prevalenti le ragioni dedotte dal reclamante a fondamento della propria richiesta tenuto conto del fatto che il trattamento di tali dati tramite il motore di ricerca risulta in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” (cfr. punto 4 della Parte II) e che pertanto la perdurante reperibilità in rete di tali articoli in associazione al nominativo dell’interessato risulta idonea a creare un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica del medesimo (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato in ordine al fatto che le pagine web collegate agli URL nn. 1 e 2 nella prima pagina non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo ai restanti URL e per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi