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Provvedimento del 24 novembre 2022 [9838059]

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[doc. web n. 9838059]

Provvedimento del 24 novembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 396 del 24 novembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 14 settembre 2020 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Telefree.it e a Google LLC rispettivamente la cancellazione dei propri dati personali presenti nel sito web in quanto collegati alla pubblicazione di un articolo risalente al XX dal titolo XX e la comunicazione degli estremi identificativi del gestore del sito, nonché la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo dell’URL riferito al predetto articolo e ciò in considerazione del tempo decorso, nonché del mancato aggiornamento delle informazioni ivi contenute alla luce degli sviluppi giudiziari favorevoli successivamente intervenuti;

CONSIDERATO che l’interessato ha in particolare rilevato:

di aver subìto nel XX una condanna per una vicenda giudiziaria risalente al XX e di essere stato successivamente prosciolto in appello nel XX;

che il sito www.telefree.it ha pubblicato la notizia in questione estrapolandola da altra fonte, nello specifico dal quotidiano “XX”, il quale ultimo ha provveduto alla sua cancellazione;

che non può dirsi sussistente un interesse del pubblico a conoscere una vicenda così lontana nel tempo e che ha peraltro avuto una conclusione diversa da quella rappresentata nell’articolo, determinando con ciò un forte pregiudizio nei propri confronti;

che il sito www.telefree.it non contiene alcuna indicazione in ordine agli estremi identificativi del titolare del trattamento, né riferimenti utili all’esercizio dei diritti da parte degli interessati;

di aver inviato un interpello preventivo utilizzando l’unico canale di contatto presente nel predetto sito, ovvero un indirizzo di posta elettronica ordinario, dal quale tuttavia non è pervenuto alcun riscontro;

VISTA la nota del 28 dicembre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 18 gennaio 2021 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta dell’interessato evidenziando la sussistenza di un interesse del pubblico a conoscere informazioni relative a gravi condotte di rilevanza penale connesse al ruolo professionale svolto dal medesimo;

VISTA la nota del 26 gennaio 2021 con la quale l’interessato, nel fornire osservazioni al riscontro trasmesso da Google LLC, ha richiamato quanto già dedotto nell’atto di reclamo, eccependo che non possa invocarsi la sussistenza di un perdurante interesse del pubblico a conoscere informazioni già ampiamente diffuse in passato e rispetto alle quali sia decorso un ampio lasso di tempo, tenuto anche conto del fatto che le predette notizie non sono state aggiornate alla luce degli esiti per lui favorevoli;

VISTA la nota del 19 aprile 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto l’intervento del Nucleo Privacy della Guardia di Finanza ai fini dell’accertamento degli estremi identificativi del gestore del sito telefree.it e che tale attività ha portato ad individuare quale soggetto collegato ad esso il sig. Salvatore Caruso;

VISTA la nuova richiesta di informazioni notificata al sig. Salvatore Caruso dal Nucleo Privacy della Guardia di Finanza il 9 febbraio 2022 in esito alla quale il medesimo ha dichiarato quanto segue:

di essere titolare del sito www.telefree.it;

che la pubblicazione dell’articolo, tenuto conto della firma riportata in calce ad esso, è presumibilmente da ricondurre ad un gruppo di utenti che hanno trascritto il testo dell’articolo de “XX” considerato che la finalità del sito era quella di consentire ad utenti registrati la possibilità di pubblicare notizie previo avallo proprio o di un gruppo di moderatori di cui si avvaleva;

che l’indirizzo e-mail utilizzato dal reclamante per inviare la propria richiesta, e che risulta indicato nel sito, non è più funzionante da diversi anni a causa di problemi tecnici e che per tale motivo non è stato possibile fornire un riscontro;

di provvedere immediatamente alla cancellazione della notizia, operazione che è stata effettuata al cospetto del Nucleo Privacy citato;

VISTA la nota del 17 giugno 2022 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Salvatore Caruso, in qualità di gestore del sito www.telefree.it, l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nel mancato riscontro all’esercizio dei diritti effettuato dall’interessato e nella mancata indicazione, all’interno del sito web, delle informazioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo agli estremi identificativi del titolare del trattamento ed ai dati di contatto utili ai fini del predetto esercizio dei diritti (artt. 5, par. 1, lett. a) e d), 12, 13 e 14 del Regolamento e 137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche), al quale non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dell’interessato;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o assimilabili, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell’interessato contenuti nell’articolo oggetto di reclamo, che:

il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno dell’articolo contestato tenuto anche conto del ruolo professionale ricoperto dal medesimo e che, per tale motivo, non può essere ritenuto illecito; 

diversa valutazione deve essere effettuata con riguardo invece alla prolungata diffusione in rete di tale articolo sia in virtù del tempo decorso dall’originaria vicenda che del fatto che le informazioni in esso contenute non risultano aggiornate alla luce dell’evoluzione successiva favorevole all’interessato, veicolando con ciò informazioni che non appaiono in linea con i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e d), del Regolamento e che pertanto avrebbero dovuto più propriamente essere conservate in apposita sezione del sito accessibile solo all’interno di esso e dunque sottratte all’accessibilità tramite motori di ricerca esterni;

il trattamento consistente nella conservazione di articoli ed informazioni all’interno di un archivio on line risulta infatti rispondente ad una finalità, quale è quella di soddisfare l’interesse storico-documentaristico connesso ad essi, che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica o di altra manifestazione del pensiero, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla possibilità di esercitare il diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento); 

nel caso di specie, inoltre, il titolare del trattamento non ha fornito, per il tramite del proprio sito, informazioni idonee a consentire agli interessati di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, tra i quali quelli invocati dal reclamante che ha, a tale scopo, utilizzato l’unico canale di contatto indicato, ma che, per esplicita ammissione del titolare, risultava disattivato da tempo;

tale condotta integra pertanto una violazione di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento che impongono ad esso di agevolare l’esercizio dei diritti da parte degli interessati e, in generale, le comunicazioni tra questi ultimi ed il titolare del trattamento, nonché di esplicitare gli estremi identificativi del titolare del trattamento, nonché i canali di contatto con quest’ultimo e tutte le informazioni utili riguardanti il trattamento di dati personali effettuato secondo le indicazioni contenute negli articoli sopra citate;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondata la richiesta di cancellazione del contenuto dell’articolo indicato nell’atto di reclamo;

RITENUTO di dover invece rilevare l’illiceità della prolungata diffusione in rete tramite motori di ricerca esterni al sito Telfree.it di informazioni risalenti nel tempo e non aggiornate alla luce dei successivi sviluppi della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante, ponendosi il relativo trattamento in contrasto con l’art. 5 par. 1, lett. a) e d), del Regolamento posto che l’articolo in questione avrebbe dovuto, più propriamente, essere conservato in una sezione del sito con finalità di archiviazione (cfr. artt. 17, par. 3, lett. d), 89 del Regolamento);

RILEVATO inoltre che nel caso in esame l’interessato è stato di fatto impossibilitato ad esercitare i propri diritti a causa della mancata indicazione nel sito telefree.it di elementi informativi utili riferiti al titolare del trattamento e che l’unico dato di contatto ivi presente era un indirizzo di posta elettronica che, secondo quanto emerso nel corso del procedimento, risultava disattivo da tempo;  

PRESO ATTO tuttavia dell’intervenuta rimozione dell’articolo oggetto di reclamo da parte del titolare del trattamento – operazione che ha determinato il venir meno di esso, il quale non risulta pertanto più reperibile neppure tramite il motore di ricerca gestito da Google – nonché dell’avvenuta identificazione del gestore del sito telefree.it e che pertanto, rispetto a tali profili, non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO inoltre che, sulla base di una verifica condotta dall’Autorità, il sito telefree.it non risulta più attivo e che il relativo dominio è stato posto in vendita:

RITENUTO pertanto, sulla base di tale constatazione, che non vi siano i presupposti per prescrivere al titolare del trattamento l’adozione di misure idonee a garantire la presenza di una corretta informativa nel sito;

CONSIDERATO, rispetto alle violazioni accertate, che:

il titolare del trattamento, non appena raggiunto, si è adeguato alle richieste dell’interessato;

non sussistono precedenti violazione a carico di telefree.it e che quest’ultimo non risulta più attivo;

la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico e manifestazioni del pensiero assimilabili, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare il rispetto dei principi di correttezza ed esattezza dei dati trattati, nonché a quelle che impongono la pubblicazione di un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento e di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai diritti esercitati dagli interessati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Salvatore Caruso, in qualità di gestore del sito telefree.it, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali contenuti nell’articolo indicato in premessa avanzata nei confronti di telefree.it;

b) dichiara l’illiceità della prolungata diffusione in rete tramite motori di ricerca esterni al sito telefree.it di informazioni risalenti nel tempo e non aggiornate alla luce dei successivi sviluppi della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante, ponendosi il relativo trattamento in contrasto con l’art. 5 par. 1, lett. a) e d), del Regolamento posto che l’articolo in questione avrebbe dovuto, più propriamente, essere conservato in una sezione del sito con finalità di archiviazione (cfr. artt. 17, par. 3, lett. d), 89 del Regolamento) e tenuto conto che all’interessato è stato, di fatto, impedito l’esercizio dei propri diritti a causa della mancata indicazione nel sito di canali di contatto utili a tale scopo;

c) prende atto dell’intervenuta rimozione dell’articolo da parte del titolare del trattamento che ha peraltro determinato il venir meno del presupposto della sua reperibilità in rete tramite motori di ricerca esterni al sito in questione e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito sia nei confronti di telefree.it che di Google LLC;

d) prende atto dell’intervenuta dichiarazione del sig. Salvatore Caruso in ordine alla sua qualità di trattamento del predetto sito, nonché della constatata inattività di quest’ultimo il cui dominio risulta attualmente posto in vendita e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di prescrizioni di misure idonee ad implementare nel sito una corretta informativa;

e) con riguardo alle violazioni accertate nei confronti di Salvatore Caruso, in qualità di titolare del sito telefree.it, ammonisce il medesimo per l’inosservanza per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico e manifestazioni del pensiero assimilabili, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare il rispetto dei principi di correttezza ed esattezza dei dati trattati, nonché a quelle che impongono la pubblicazione di un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento e di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai diritti esercitati dagli interessati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento;

f) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Salvatore Caruso, in qualità di gestore del sito Telefree.it, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei