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Parere sullo schema di decreto del MEF – Ragioniere generale dello Stato, di modifica dei decreti del MEF – Ragioniere generale dello Stato 16 settembre 2016 e 19 ottobre 2020, per l’adeguamento delle specifiche tecniche e delle modalità operative relative all’acquisizione dei dati relativi agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico - 20 ottobre 2022 [9825795]

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[doc. web n. 9825795]

Parere sullo schema di decreto del MEF – Ragioniere generale dello Stato, di modifica dei decreti del MEF – Ragioniere generale dello Stato 16 settembre 2016 e 19 ottobre 2020, per l’adeguamento delle specifiche tecniche e delle modalità operative relative all’acquisizione dei dati relativi agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico - 20 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 334 del 20 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., e, in particolare, l’art. 3, commi 3 e 4, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 3-bis, del richiamato d.lgs. 175/2014, in base al quale tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema TS;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, il quale prevede, tra l’altro, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, l’invio al Sistema TS i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dal menzionato art. 3, comma 3, del d.lgs. 175/2014, anche da parte degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

VISTI i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 2015, 16 settembre 2016 e 27 aprile 2018, recanti le specifiche tecniche e le modalità operative di trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, anche da parte degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la predetta comunicazione al Ministero della salute di cui al citato d.lgs. 46/1997, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché la compilazione agevolata e consultazione da parte del cittadino – sui quali il Garante si è espresso favorevolmente con i pareri, rispettivamente, del 30 luglio 2015 (provv. n. 450, consultabile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 4160058), del 28 luglio 2016 (provv. n. 335, doc. web n. 5407732) e del 26 aprile 2018 (provv. n. 248, doc. web n. 8641178);

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, recante l’adeguamento del tracciato del Sistema TS ai fini della trasmissione al medesimo Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento, e di quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture, comprendenti anche i dati relativi alle spese sanitarie trasmesse dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico – sul quale il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 9 luglio 2020 (provv. n. 132, doc. web n. 9441223);

VISTA la richiesta di parere del 13 settembre 2022, concernente lo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioniere generale dello Stato che modifica i richiamati dd.mm. 16 settembre 2016 e 19 ottobre 2020, nonché il relativo allegato A, al fine di adeguare le specifiche tecniche e le modalità operative relative all’acquisizione dei dati relativi agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico allo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sottoposto contestualmente alla consultazione del Garante e sul quale l’Autorità esprime in data odierna il proprio parere, con il quale, nel modificare il richiamato d.m. 1° settembre 2016, si prevedono, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli “esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero iscritti nell’archivio anagrafico tenuto dall’Agenzia delle entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioniere generale dello Stato, nel modificare il richiamato d.m. del 19 ottobre 2020 (art. 2):

- sostituisce integralmente l’allegato A recante “Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall’articolo 3 commi 3 e 4 del DL 175/2014”;

- introduce l’utilizzo della CIE, tra le modalità di accesso, da parte dell’assistito, al Sistema TS, al fine di consultazione dei dati sulle spese sanitarie;

- consente anche la consultazione dei dati trasmessi al Sistema TS da parte dei professionisti sanitari iscritti agli albi e agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 luglio 2021 – sul quale il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 10 giugno 2021 (provv. n. 232, doc. web n. 9681102);

RILEVATO che il suddetto schema, nel modificare il richiamato d.m. 16 settembre 2016, tra le altre cose (art. 3):

- aggiorna la definizione di “ottici fabbricanti” riferita agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;

- conforma al richiamato d.m. 19 ottobre 2020 le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata;

- specifica che, per le verifiche effettuate dal Ministero sulle richieste delle credenziali di accesso al Sistema TS da parte degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, a partire dal 1° ottobre 2022, il medesimo Sistema TS acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che tali esercenti siano registrati “in Anagrafe Tributaria, con il codice delle attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si limita ad adeguare le specifiche tecniche e le modalità operative dei flussi di dati in questione alle novità intervenute con riferimento alla posizione degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico (oggetto di esame contestuale da parte del Garante), mantenendo inalterate le garanzie a tutela degli interessati, già sottoposte al vaglio dell’Autorità, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – Ragioniere generale dello Stato sottoposto ad esame;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioniere generale dello Stato, di modifica dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioniere generale dello Stato 16 settembre 2016 e 19 ottobre 2020, per l’adeguamento delle specifiche tecniche e delle modalità operative relative all’acquisizione dei dati relativi agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi