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Provvedimento del 21 luglio 2022 [9815689]

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[doc. web n. 9815689]

Provvedimento del 21 luglio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 259 del 21 luglio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 3 settembre 2021 con il quale XX, rappresentata dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad articoli giornalistici riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale la medesima è stata coinvolta e che si è conclusa con la pronuncia di un decreto di archiviazione nei propri confronti;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, rilevato:

di essere stata iscritta nel registro degli indagati riguardo ad alcune ipotesi di reato formulate nell’ambito di un procedimento penale avviato nel 2021;

che, nel mese di febbraio del 2021 il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la proposta del pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento a proprio carico;

che, ad oggi, risultano reperibili in rete in associazione al proprio nominativo numerosi articoli contenenti notizie relative alla vicenda, i quali tuttavia omettono di dare conto dell’evoluzione successiva a sé favorevole determinando un grave pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale;

VISTA la nota del 29 ottobre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 18 novembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

che la richiesta di rimozione avanzata dall’interessata riguarda numerosi URL collegati ad articoli giornalistici riferiti a tre diverse vicende giudiziarie e, in particolare, “1) un’indagine della Procura della Repubblica presso il XX nel corso della quale, nel XX, la reclamante è stata indagata per concorso esterno in associazione mafiosa e altri reati; 2) un procedimento penale nel corso del quale la reclamante sarebbe attualmente imputata davanti al XX per omicidio colposo e omissione d'atti d'ufficio; 3) un procedimento penale presso il XX al termine del quale la XX sarebbe stata condannata in primo grado nel XX per omicidio colposo”;

che, con riguardo alla prima vicenda, sarebbe intervenuto decreto di archiviazione, come da documentazione allegata dalla reclamante, mentre il secondo procedimento, che attiene alla XX, epoca in cui la medesima ricopriva il ruolo di “XX e in virtù di tale funzione è attualmente imputata per aver XX, risulta tuttora in corso; gli URL oggetto di contestazione rimandano infine anche ad un ulteriore procedimento penale al termine del quale la reclamante sarebbe stata condannata in primo grado ad un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio colposo, XX;

di aver provveduto a disporre il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 37 indicati dalla seconda alla quinta pagina del riscontro e riferiti alla vicenda giudiziaria conclusasi con la pronuncia dell’archiviazione del procedimento a carico dell’interessata;

di non aver individuato, nelle pagine collegate agli URL indicati con i nn. da 38 a 40 nella quinta pagina del riscontro, il nome della reclamante e di aver pertanto provveduto ad adottare “misure manuali per impedire il posizionamento di queste pagine in risposta alle query relative al nome della reclamante nelle versioni europee dei risultati di ricerca di Google”;

con riguardo agli URL indicati con i nn. da 48 a 65 nella nona e decima pagina del riscontro di non poter adottare alcun provvedimento in merito in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome della reclamante;

che la pagina collegata all’URL https://... - corrispondente al n. 31 del modulo on-line inviato dalla reclamante - risulta inaccessibile essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito per poter accedere all’articolo e che pertanto, al fine di poter essere valutata, occorre la produzione di apposito screenshot da parte dell’interessata;

di non poter invece adottare provvedimenti con riguardo ai restanti URL trattandosi di contenuti di natura giornalistica di recente pubblicazione (XX) relativi a tre vicende processuali nelle quali è stata coinvolta la reclamante trattandosi di vicende di interesse collettivo in considerazione del ruolo pubblico ricoperto dalla medesima, "XX e, all’epoca dei fatti per cui sarebbe stata indagata e condannata per omicidio colposo, XX”, e che hanno avuto luogo nell’esercizio della sua professione;

la società ha in particolare precisato che con riferimento agli URL indicati con i nn. 41, 43, 44 e 47, che riguardano il procedimento che si è concluso con l’archiviazione, le notizie ivi contenute risultano aggiornate in quanto riportano l’informazione relativa all’esito giudiziario favorevole alla medesima, mentre con riguardo agli URL nn. 42, 45 e 46, che riguardano le altre due vicende che hanno coinvolto l’interessata e rispetto alle quali quest’ultima non ha fornito alcuna informazione, è da reputarsi tuttora sussistente l’interesse della collettività ad averne conoscenza in quanto riconducibili a reati gravi;

VISTA la nota del 7 giugno 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessata di fornire le proprie eventuali osservazioni in ordine a quando dedotto dal titolare del trattamento ed alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google nel corso del procedimento e in particolare:

di aver provveduto a disporre il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 37 indicati dalla seconda alla quinta pagina del riscontro e riferiti alla vicenda giudiziaria conclusasi con la pronuncia dell’archiviazione del procedimento a carico dell’interessata;

di non aver individuato, nelle pagine collegate agli URL indicati con i nn. da 38 a 40 nella quinta pagina del riscontro, il nome della reclamante e di aver pertanto provveduto ad adottare “misure manuali per impedire il posizionamento di queste pagine in risposta alle query relative al nome della reclamante nelle versioni europee dei risultati di ricerca di Google”;

di non poter adottare alcun provvedimento in merito agli URL indicati con i nn. da 48 a 65 nella nona e decima pagina del riscontro in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome della reclamante;

che la pagina collegata all’URL https://... - corrispondente al n. 31 del modulo on-line inviato dalla reclamante - risulta inaccessibile essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito per poter accedere all’articolo e che pertanto, al fine di poter essere valutata, occorre la produzione di apposito screenshot da parte dell’interessata il quale, tuttavia, non è stato fornito;

RITENUTO, con riguardo ai predetti URL; che non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo agli URL indicati con i nn. 42, 45 e 46 nel riscontro di Google, che:

gli stessi sono collegati ad articoli di recente pubblicazione nei quali si dà conto di alcuni procedimenti penali che hanno coinvolto la reclamante e dei quali uno risulta non ancora concluso e l’altro risulta definito in primo grado con la condanna della medesima;

si tratta di vicende nelle quali l’interessata è stata coinvolta in virtù del ruolo ricoperto all’interno dell’amministrazione della quale è poi diventata XX e rispetto alle quali non può pertanto ritenersi venuto meno l’interesse del pubblico alla relativa conoscibilità;

RITENUTO pertanto, con riguardo ai predetti URL, di dover dichiarare il reclamo infondato;

RILEVATO, con riguardo agli URL indicati con i nn. 41, 43, 44 e 47 nel riscontro di Google, che:

le informazioni contenute negli articoli ad essi collegati riguardano l’inchiesta in relazione alla quale è stata pronunciata l’archiviazione in favore dell’interessata, notizia quest’ultima riportata nei predetti articoli che risultano pertanto aggiornati;

occorre tuttavia tenere conto del fatto che le informazioni in questione riguardano dati giudiziari, ovvero dati il trattamento dei quali richiede di per sé cautele particolari, e che la definizione della vicenda giudiziaria con un provvedimento di archiviazione, a prescindere dal decorso del tempo, costituisce, alla luce dei più recenti orientamenti legislativi (cfr. l’art. 1, comma 25, della legge 27 settembre 2021, n. 134), un idoneo presupposto per ottenere la richiesta deindicizzazione rispetto ad essi;

peraltro, dal risultato restituito dal motore di ricerca, in associazione al nome del reclamante, l’aggiornamento della notizia, tranne che in uno degli articoli interessati, non emerge come prima evidenza;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto di:

di aver provveduto a disporre il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 37 indicati dalla seconda alla quinta pagina del riscontro e riferiti alla vicenda giudiziaria conclusasi con la pronuncia dell’archiviazione del procedimento a carico dell’interessata;

di non aver individuato, nelle pagine collegate agli URL indicati con i nn. da 38 a 40 nella quinta pagina del riscontro, il nome della reclamante e di aver pertanto provveduto ad adottare “misure manuali per impedire il posizionamento di queste pagine in risposta alle query relative al nome della reclamante nelle versioni europee dei risultati di ricerca di Google”;

di non poter adottare alcun provvedimento in merito agli URL indicati con i nn. da 48 a 65 nella nona e decima pagina del riscontro in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome della reclamante;

che la pagina collegata all’URL https://... - corrispondente al n. 31 del modulo online inviato dalla reclamante - risulta inaccessibile essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito per poter accedere all’articolo e che pertanto, al fine di poter essere valutata, occorre la produzione di apposito screenshot da parte dell’interessata il quale, tuttavia, non è stato fornito;

e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti dell’Autorità in merito;

b) dichiara il reclamo, per i motivi di cui in premessa, fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. 41, 43, 44 e 47 del riscontro di Google e per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessata nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

d) dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei