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Ordinanza ingiunzione - 28 luglio 2022 [9813385]

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[doc. web n. 9813385]

Ordinanza ingiunzione - 28 luglio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 275 del 28 luglio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 6 maggio 2021, con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di assumere nei confronti del titolare del dominio https://... ogni opportuno provvedimento ed in particolare di ordinare la “rimozione o la de-indicizzazione della pagina web” https://... in relazione alla riproduzione e pubblicazione di un articolo, tratto dal Corriere della Sera del maggio 2015 ed attinente ad una vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il padre;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rilevato che:

la vicenda richiamata nell’articolo riguardava il padre, XX, ex Presidente di XX;

la pagina internet in questione riporta “parola per parola” il contenuto di detto articolo, narrando “(…) del signor XX in connessione alla vicenda giudiziaria del padre”;

il reclamante non ha mai avuto ruoli nella società presieduta dal padre, né è mai stato indagato o ha subito alcuna condanna e che, inoltre, il procedimento penale a carico di XX si è concluso con una derubricazione del reato;

a seguito di specifica contestazione del 27 luglio 2018 “il webmaster della pubblicazione, RCS Media Group S.p.A., ha accordato la de-indicizzazione della propria pagina internet” e che la pubblicazione del Corriere della Sera non risulta tra i risultati della ricerca effettuata con il nome XX, essendo reperibile solo nell’archivio storico dell'editore;

la lamentata pubblicazione si pone quindi in violazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare dei principi di minimizzazione, accuratezza e limitazione della conservazione, trattandosi di una pubblicazione risalente al 2015 che “espone i fatti senza alcuna contestualizzazione storica e senza alcuna precisazione e/o aggiornamento della vicenda giudiziaria”, nonché in violazione degli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento stesso;

VISTA la nota del 26 maggio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto all’XX proprietaria del sito web XX ed al Sig. XX che, dalla privacy policy presente nel sito stesso, risulta essere il titolare del trattamento, di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

CONSIDERATO che a detta richiesta, regolarmente inviata alla casella di posta ordinaria del sito, nonché consegnata nella casella di posta elettronica certificata del Sig. XX, non ha fatto seguito alcun riscontro, come pure ad una successiva richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice;

CONSIDERATO che, in ragione di tale ulteriore omissione, la predetta Associazione e il Sig. XX sono stati destinatari della successiva notificazione, previa Guardia di Finanza, di una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 166, comma 5 del Codice con la quale è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice per avere omesso di fornire riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento non ha esercitato il proprio diritto di difesa in relazione agli addebiti contestati e non ha prodotto memorie difensive né richiesto un’audizione ai sensi dell’art. 166, comma 6 del Codice e dell’art. 13 del regolamento n. 1/2019 del Garante;

VISTA la nota del 4 aprile 2020 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019, la proroga del termine per la definizione del procedimento;

VISTA la comunicazione del 22 giugno 2022 con cui il Sig. XX, in veste di amministratore del sito web XX e titolare del trattamento, ha dato atto della rimozione dell’articolo corrispondente all’URL https://... dal predetto sito e di averne data comunicazione anche al legale del Sig. XX;

RITENUTO, dunque, che, con riguardo alla predetta richiesta, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RITENUTO, tuttavia, di dover adottare, con riguardo all’accertata responsabilità dell’XX proprietaria del sito web XX., qualificata come titolare del trattamento dalla relativa informativa privacy, nella persona del suo amministratore Sig. XX con riferimento alla violazione di cui agli artt. 157 e 166 comma 2 del Codice, un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma 7 del Codice e 18 della legge n. 689/1981 per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento;

RILEVATO che, per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tener conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che, nel caso di specie, devono essere prese in considerazione:

quali circostanze aggravanti:

a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, del Regolamento), tenuto conto della reiterazione delle condotte omissive poste in essere dall’XX che non ha fornito alcun riscontro alle note inviate dall’Ufficio sia nella forma dell’invito ad aderire alle richieste dell’interessato sia nella forma della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice;

b) la durata delle condotte poste in essere (art. 83, par. 2 , lett. a) del Regolamento)  che hanno considerevolmente protratto i tempi di evasione del reclamo  e del riscontro alle richieste dell’interessato;

c) la mancata cooperazione con l’Autorità al fine di porre rimedio alla violazione (art. 83, par. 1, lett. f) del Regolamento) nonostante l’Associazione e lo stesso Sig. XX siano stati destinatari, in più fasi del procedimento, di comunicazioni il cui riscontro avrebbe potuto consentire una compiuta definizione della questione;

quali circostanze attenuanti, si ritiene di dover tener conto della natura giuridica del trasgressore, nonchè dell’assenza di precedenti procedimenti avvianti con riguardo a trattamenti di dati personali effettuati tramite il sito web XX;

quali ulteriori fattori da tenere in considerazione per parametrare la sanzione (art. 83, par. 2 , lett. k) del Regolamento) deve considerarsi il carattere associativo con finalità culturali ed informative rivestito dal soggetto titolare del sito web in questione, nonché la presenza di ridotte risorse umane e gestionali;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1 del Regolamento e tenuto conto del generale contesto contrassegnato dalle ricadute economiche derivanti dalla pandemia, debba applicarsi alla medesima la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 1.000,00 (mille);

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, nonché all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 del Garante, in relazione alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2  del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, prende atto di quanto dichiarato dal Sig. XX in veste di amministratore del sito web XX e titolare del trattamento in ordine all’avvenuta rimozione dell’articolo corrispondente all’URL https://... dal predetto sito e, pertanto, ritiene che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2, lett. i) e 83 del Regolamento, all’XX, proprietaria del sito web XX, con sede a XX, nella persona del Sig. XX, in veste di amministratore del sito e titolare del trattamento come qualificato dalla relativa informativa privacy, di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice , ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata:

INGIUNGE

all’XX nella persona del Sig. XX, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge  n. 689/1981.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei