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Provvedimento del 28 luglio 2022 [9809538]

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[doc. web n. 9809538]

Provvedimento del 28 luglio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 274 del 28 luglio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data XX con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad articoli giornalistici risalenti al 2012 e riguardanti una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il medesimo ed alcuni altri soggetti che all’epoca erano propri clienti;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale, rilevando che:

la predetta vicenda si è conclusa nel XX e che gli articoli originali, riprodotti nei suddetti link da servizi di news feeding, sono stati già rimossi dagli editori delle relative testate giornalistiche;

il trattamento effettuato attraverso la perdurante diffusione di tali informazioni in associazione al proprio nominativo non risulta più rispondente ad alcun interesse pubblico tenuto conto del tempo ormai decorso dai fatti e della circostanza che il medesimo non ricopre alcun ruolo pubblico, risultando peraltro illecito in quanto posto in essere in violazione dei diritti di autore e di riproduzione spettanti agli editori che ne hanno curato la pubblicazione originaria;

VISTA la nota del XX con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 20 ottobre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

che i primi due URL indicati nella prima pagina del riscontro non risultano essere visualizzati tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare provvedimenti in merito;

con riguardo agli ulteriori due URL indicati nella medesima pagina, che i relativi contenuti non risultano accessibili nella loro interezza, essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito per poter accedere alla versione integrale degli articoli, ma di aver comunque constatato dai titoli e dall’anteprima di essi che riportano “informazioni relative all'arresto del reclamante per associazione a delinquere finalizzata alla XX”;

di non poter pertanto aderire alla richiesta di rimozione formulata dall’interessato tenuto conto del fatto che le pagine collegate agli URL contestati attengono a reati commessi nell’esercizio della professione svolta dal medesimo, sia all’epoca dei fatti che attualmente, e che pertanto, nonostante le scarne informazioni riferite nel reclamo, deve ritenersi sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza non potendo assumere rilevanza, al fine di ritenere la carenza di tale interesse, l'asserita eliminazione, da parte dei loro stessi autori, degli articoli originariamente pubblicati dalle testate giornalistiche coinvolte e poi riproposti dalle piattaforme Pressreader e Scribd posto peraltro che il reclamante non fornisce alcuna prova di tale circostanza;

che il medesimo si limita inoltre a riferire nel reclamo che la vicenda oggetto degli articoli contestati si sarebbe conclusa nel XX senza tuttavia “fornire alcuna informazione né documentazione atta a comprendere quali siano state le conseguenze” di essa;

che le informazioni fornite dall’interessato a fondamento del reclamo risultano insufficienti a fondare una valutazione positiva della richiesta di rimozione, né può darsi rilievo all’asserito danno subito dalla reputazione del medesimo posto che, come rilevato nelle Linee Guida del WP Art. 29, le Autorità garanti non sono titolate a condurre accertamenti riconducibili ad illeciti civili o penali in ordine ai quali la competenza spetta all’autorità giudiziaria;

VISTA la nota del 29 ottobre 2021 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste, rilevando:

che quanto affermato da Google in ordine al fatto che i primi due URL indicati nella prima pagina del riscontro non risultano essere visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante non corrisponderebbe alla realtà dei fatti in quanto entrambi i link risultano tuttora indicizzati tramite l’omonimo motore di ricerca;

che, con riguardo agli ulteriori URL rispetto ai quali la società resistente ha negato la rimozione, si tratta di una vicenda avvenuta nel 2012 e che si è per lui conclusa nel XX e che, a tutt’oggi, non ha avuto contestazioni per ulteriori vicende;

che, nello specifico, la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto si è conclusa con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a XX di reclusione, divenuta irrevocabile nel XX con riguardo a reati attinenti a questioni di tipo societario in cui è stato coinvolto a titolo personale;

che il Tribunale competente ha dichiarato “estinta per indulto la pena di XX di reclusione costituente parte residua della pena di XX di reclusione” da lui patteggiata, rendendosi con ciò incomprensibile il rifiuto opposto dalla resistente, pur se a fronte di un provvedimento di clemenza promanato dalla Repubblica italiana;

che “già in data XX (…) il XX aveva ritenuto” che fosse venuto meno “il clamor fori e cioè l’interesse pubblico generato dal clamore mediatico della vicenda, e sulla base di questo revocava “XX nei confronti del reclamante”” per poi successivamente deliberare, nel XX, l’XX che era stato aperto nei propri confronti dichiarando l’XX;

che i contenuti connessi agli URL oggetto di richiesta di rimozione “sono stati rimossi dal web da parte delle testate editoriali che detengono i diritti autoriali di paternità” ma compaiono tuttora su siti web “Adessd”, “PressReader” e “Scribd” sui quali ignoti soggetti avevano effettuato l’upload dei file Pdf contenenti la copia scansionata dell’edizione dei quotidiani “XX”, “XX” e “XX” al cui interno era riportata la notizia dell’inchiesta giudiziaria” che lo aveva coinvolto;

che, nel caso di XX, è notorio il fatto che la testata abbia ormai da tempo interrotto le pubblicazioni e che pertanto non esiste neppure più un sito web ufficiale di riferimento sul quale potrebbe essere presente l’articolo originario;

che, per tale ragione, deve essere contestata l’affermazione di Google secondo la quale i suddetti contenuti sarebbero “oggi riproposti” dai siti web indicati, tenuto conto del fatto che questi ultimi non sono testate giornalistiche, ma “dei semplici siti su cui sono presenti contenuti (…) che non derivano da una selezione e da uno specifico caricamento online da parte di un’apposita redazione editoriale”, rilevando che per le modalità con le quali avviene la condivisione di tali contenuti sono spesso integrati anche gli estremi della violazione del diritto d’autore;

VISTE le comunicazioni del 22 giugno e del 8 luglio 2022 con le quali l’Autorità ha chiesto all’interessato un’integrazione documentale fornita dal medesimo con successive note del 28 giugno e del 11 luglio 2022;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che, alla luce della contestazione effettuata dal reclamante in ordine a quanto affermato da Google relativamente alla non reperibilità in rete di alcuni degli URL indicati, la valutazione dell’Autorità è da intendersi estesa all’intero oggetto del reclamo;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli oggetto di contestazione, risalenti al 2012, riguardano fatti avvenuti circa dieci anni fa e rispetto ai quali la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante risulta definita nel XX;

i predetti articoli riportano notizie non aggiornate avuto riguardo al seguito giudiziario – intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e successivo indulto – né tale aggiornamento potrebbe essere richiesto ai siti web nei quali questi articoli sono contenuti posto che gli stessi non corrispondono alle testate che li hanno originariamente pubblicati le quali peraltro, sulla base della documentazione prodotta dal reclamante, sembrano averli rimossi o quanto meno deindicizzati;

non risultano presenti in rete ulteriori contenuti attraverso i quali sia possibile ricostruire la vicenda complessiva nella quale l’interessato è stato coinvolto, né articoli riferiti ad ulteriori eventuali vicende che lo hanno riguardato ed in relazione alle quali desumere la sussistenza di un interesse pubblico attuale a reperire gli articoli contestati in associazione al nome del reclamante;

sulla base di tali elementi si reputano prevalenti le ragioni dedotte dal reclamante a fondamento della propria richiesta tenuto conto del fatto che la perdurante reperibilità in rete di tali articoli in associazione al nominativo dell’interessato risulta idonea a creare un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica della medesima (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessata nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei