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Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , concernente modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 - 21 luglio 2022 [9805346]

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[doc. web n. 9805346]

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , concernente modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 - 21 luglio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 21 luglio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSA.

Con le note del 18 febbraio, del 11 marzo e del 1 giugno 2022, il Ministero dell’Interno ha sottoposto all’Autorità, per il prescritto parere , lo schema di decreto ministeriale recante “modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223” - unitamente a taluni documenti allegati tra i quali rilevano, per i profili di competenza, i documenti denominati Allegato 1 “Dati liste elettorali”, Allegato 2, “Servizi per comuni e cittadini - Specifiche tecniche” e Allegato 3 “Misure di sicurezza”, che ne costituiscono parte integrante - da adottarsi di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Con nota del 17 giugno 2022, ad integrazione della predetta documentazione, il Ministero dell’Interno ha trasmesso la valutazione di impatto con riferimento ai trattamenti disciplinati dallo schema in esame effettuati dall’ANPR.

1. La normativa di settore.

In base al comma 2-ter dell’articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito “CAD”) -  introdotto dall' art. 39, comma 1, lett. b), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - “Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”.

Il medesimo articolo 62 del CAD, al comma 6-bis, prevede che “Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR”.

Lo schema di decreto presentato per il parere definisce le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, che restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.

In particolare, l’art. 2 del d.P.R. 223/1967 citato, prevede che non siano elettori: “b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione […] finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni […] finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato”.

L’art. 4 del predetto d.P.R. 223/1967 prevede che “Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero”. In base all’art. 4-bis, alla “tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale”.

Con riferimento alle liste elettorali, l’art. 5 del d.P.R. 223/1967 prevede che le stesse siano distinte per uomini e donne, compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indichino per ogni iscritto, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita e l'abitazione.

In ultimo, con riguardo alla piattaforma ANPR, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194 ha definito le modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto in esame.

Lo schema di decreto in esame, in attuazione dell’art. 62, comma 2-ter del CAD, definisce le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione dei cittadini iscritti in ANPR.

In particolare, lo schema disciplina l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, prevedendo, in particolare, che:

- i dati dei cittadini iscritti nelle liste elettorali sono contenuti in ANPR e i campi relativi ai predetti dati sono descritti in un apposito allegato (art. 2 e Allegato 1);

- ANPR rende disponibili agli uffici elettorali dei comuni i servizi per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; l’accesso a tali servizi è consentito anche mediante identificazione informatica, ai sensi dell’art. 64 del CAD (art. 3 e Allegato 2);

- ANPR consente ai cittadini la consultazione, la verifica e l’eventuale richiesta di rettifica dei propri dati contenuti nelle liste elettorali, nonché il rilascio della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo in modalità telematica, mediante l’emissione online di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato; tali funzionalità sono assicurate attraverso il sito web di ANPR, previa identificazione informatica con le modalità di cui all’articolo 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del CAD (art. 4 e Allegato 2);

- le misure di sicurezza previste per l’erogazione dei predetti servizi devono garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell’accesso ad essi nonché il tracciamento delle operazioni effettuate secondo le modalità descritte in un apposito allegato (art. 5 e Allegato 3);

- il Ministero dell’Interno è titolare del trattamento dei dati, in relazione alla conservazione, comunicazione e adozione delle misure di sicurezza, mentre i sindaci, nell’esercizio delle funzioni di ufficiali di Governo, sono titolari del trattamento limitatamente alla registrazione dei dati. Inoltre, sono nominate responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento la Società generale d’informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.), per la realizzazione del progetto e la gestione dell’infrastruttura, e la società PagoPA S.p.a., per il trattamento dei dati necessari per l’utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del CAD (art. 6).

OSSERVA

3. Considerazioni generali

Con riguardo allo schema in esame, si osserva preliminarmente che i trattamenti ivi disciplinati presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, in considerazione del fatto che tali trattamenti riguardano diverse categorie di dati personali, ivi inclusi dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento) – tale dovendo considerarsi anche la mera informazione sulla “non inclusione” di un cittadino nelle liste elettorali, nelle fattispecie contemplate dall’art. 2 del citato d.P.R. n. 223/1967 – trattati su larga scala, in quanto riferibili ad un numero di interessati elevato rispetto alla popolazione di riferimento, sull’intero territorio nazionale.

Ciò posto, si rileva che nell’ambito della valutazione di impatto relativa all’ANPR, aggiornata con i trattamenti disciplinati dallo schema di decreto in esame, le misure previste per il contenimento dei rischi sono state valutate come “adeguate”.

Lo schema di decreto in esame tiene conto di alcune indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante, per i profili di competenza, nel corso delle interlocuzioni svolte nell’ambito dell’istruttoria con il Ministero dell’Interno, volte a rendere conformi al Regolamento e al Codice i trattamenti ivi disciplinati. In particolare, lo schema è stato integrato con un ulteriore allegato tecnico recante la necessaria descrizione dei servizi di ANPR per i comuni e per i cittadini (Allegato 2).

4. Profili di criticità

Ciò premesso, lo schema di decreto presenta taluni profili di criticità in relazione ai quali si ravvisa la necessità di adottare gli ulteriori interventi di seguito descritti:

1. all’art. 3, comma 3, dello schema di decreto - ai sensi del quale “l’accesso ai servizi [per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali] di cui al comma 2 è consentito [all’Ufficiale elettorale] anche mediante identificazione informatica con le modalità di cui all’articolo 64 del CAD” - è necessario indicare, nel caso in cui l’Ufficiale elettorale acceda tramite SPID, CIE o CNS, il livello di sicurezza delle credenziali di autenticazione, prevedendo che sia assicurato almeno il livello 2; inoltre, al medesimo articolo, è necessario prevedere che, nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l’utilizzo di identità SPID ad uso personale da parte dell’Ufficiale elettorale del comune, escludendo l’uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato, etc.) forniti ai Service Provider;

2. all’art. 4, comma 2, è necessario specificare che la “certificazione relativa al godimento dell’elettorato” - analogamente a quanto previsto al precedente comma 1, secondo cui “ANPR consente ai cittadini la consultazione, la verifica e l’eventuale richiesta di rettifica dei propri dati” - è consentita, con la modalità telematica, al richiedente con esclusivo riferimento alla propria posizione e non anche riguardo alla posizione di terzi; tale precisazione, in coerenza con il complessivo contenuto della disposizione che disciplina i servizi telematici di ANPR rivolti all’interessato (consultazione, verifica, rettifica dei dati, presentazione di domanda da parte di cittadini UE residenti in Italia, etc.), è altresì in linea con le modalità di identificazione previste dallo schema di decreto, idonee a garantire la sussistenza della legittimazione dell’interessato ad accedere alla propria posizione, ma non a dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti per l’accesso alla posizione elettorale di terzi; al successivo comma 4 - nonché all’Allegato 2 “Servizi per i comuni e cittadini – Specifiche Tecniche”, paragrafo “Servizi per i cittadini – Accesso ai servizi”(paragrafo 1, pag. 2) -  ove è previsto che le funzionalità rese ai cittadini tramite il sito web di ANPR sono assicurate “previa identificazione informatica con le modalità di cui all’articolo 64 del CAD” - è necessario specificare il livello di sicurezza delle credenziali di autenticazione, prevedendo almeno il livello 2;

3. con riferimento all’art. 6, è necessario specificare, per ciascun titolare effettivamente coinvolto, le tipologie di dati oggetto del trattamento, le categorie di interessati coinvolti (operatori, cittadini, etc.), le finalità del trattamento stesso, in conformità con quanto previsto dall’art. 6, par. 1, lett. e) e par. 3, lett. b), del Regolamento;

Con riferimento all’Allegato 2 “Servizi per i comuni e cittadini – Specifiche Tecniche”, paragrafo “Servizi per i comuni”:

4.  al paragrafo 1, “Registrazione degli utenti ed individuazione degli strumenti di accesso” (pag. 1) ove si prevede che “Il servizio consente le operazioni di censimento e aggiornamento degli operatori comunali che utilizzano le identità digitali di cui all’articolo 64 del CAD. Gli operatori potranno accedere mediante strumento di identità digitale personale (SPID, CIE, CNS) ovvero mediante smart card dedicata”, è necessario precisare il ruolo e la funzione degli operatori comunali censiti tramite tale servizio, indicando, in particolare, quali siano i profili specifici per gli operatori dell’Ufficio elettorale e come sia garantita la segregazione dei dati cui gli stessi possono accedere in caso di attribuzione di più profili ad uno stesso utente;

5. al paragrafo 3, “Consultazione ed estrazione” (pag. 1) ove si prevede che “I servizi di consultazione consentono all’Ufficiale elettorale di consultare i dati contenuti nell'ANPR descritti nell’allegato 1 - “Dati liste elettorali”, secondo i seguenti parametri: - per campi o combinazioni di campi, come descritti nell’allegato 1 - “Dati liste elettorali”; - per tipo di operazione; per intervalli temporali”, è necessario specificare , con riferimento agli specifici compiti e funzioni disciplinati dal d.P.R. n. 223/1967, o da altre disposizioni di legge, il perimetro territoriale e soggettivo di tali servizi, anche al fine di “rilasciare i certificati ai cittadini a prescindere dal comune di residenza dell’elettore” (cfr. par. 4, pag. 2);

6. al paragrafo 4, “Rilascio certificati” (pag. 1), laddove è previsto che tale servizio consenta al Comune di rilasciare certificati relativi al godimento dell’elettorato attivo dei cittadini iscritti in ANPR “tramite sportello o proprio sito web”, è necessario precisare le modalità di rilascio dei certificati tramite il “proprio sito web”, in particolare specificando se e con quali modalità avvenga il collegamento del sito del Comune con ANPR, se si tratti di un mero link al portale ANPR o se siano previsti servizi in cooperazione fra i sistemi, se il rilascio del certificato sia immediato all’atto della richiesta, nonché le modalità di identificazione del cittadino richiedente, analogamente a quanto previsto per il rilascio del certificato con modalità telematiche direttamente tramite il sito web di ANPR;

7.  al paragrafo 5, “Aggiornamento delle liste elettorali”, laddove si prevede che il “servizio consente ai comuni l’aggiornamento dei dati relativi alle liste elettorali, mantenendo traccia dello storico precedente la modifica”, è necessario precisare le finalità e i tempi di conservazione di tali dati in ANPR;

RITENUTO

alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto, a condizione che siano adottati gli interventi sopra evidenziati al fine di rendere il trattamento conforme alla disciplina del Regolamento e del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, , 58, par. 3 lett. b) del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , concernente modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, a condizione che:

1. all’art. 3, comma 3, dello schema di decreto, nel caso in cui l’Ufficiale elettorale acceda tramite SPID, CIE o CNS, sia indicato il livello di sicurezza delle credenziali di accesso, prevedendo che sia assicurato almeno il livello 2; inoltre, al medesimo articolo, è necessario prevedere che, nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l’utilizzo di identità SPID ad uso personale, escludendo l’uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato, etc.) forniti ai Service Provider (par. 4.1);

2. all’art. 4, comma 2, sia specificato che la “certificazione relativa al godimento dell’elettorato” è consentita, con la modalità telematica, al richiedente con esclusivo riferimento alla propria posizione e non anche riguardo alla posizione di terzi; al successivo comma 4 e all’Allegato 2 “Servizi per i comuni e cittadini – Specifiche Tecniche”, paragrafo “Servizi per i cittadini – Accesso ai servizi”(paragrafo 1, pag. 2), sia specificato il livello di sicurezza delle credenziali di accesso, prevedendo almeno il livello 2 (par. 4.2);

3. all’art. 6 siano specificate, per ciascun titolare effettivamente coinvolto, le tipologie di dati oggetto del trattamento, le categorie di interessati coinvolti (operatori, cittadini, etc.), le finalità del trattamento stesso (par. 4.3);

4. all’Allegato 2, paragrafo 1, recante “Servizi per i comuni - Registrazione degli utenti ed individuazione degli strumenti di accesso”, siano precisati il ruolo e la funzione degli operatori comunali censiti tramite tale servizio, indicando, in particolare, quali siano i profili specifici per gli operatori dell’Ufficio elettorale e come sia garantita la segregazione dei dati cui gli stessi possono accedere in caso di attribuzione di più profili ad uno stesso utente (par. 4.4);

5. all’Allegato 2, paragrafo 3, recante “Servizi per i comuni - Consultazione ed estrazione”, con riferimento agli specifici compiti e funzioni disciplinati dal d.P.R. n. 223/1967, o da altre disposizioni di legge, sia specificato il perimetro territoriale e soggettivo di tali servizi, anche al fine di “rilasciare i certificati ai cittadini a prescindere dal comune di residenza dell’elettore” (par. 4.5);

6. all’Allegato 2, paragrafo 4, recante “Servizi per i comuni - Rilascio certificati”, siano precisate le modalità con le quali i comuni rilasciano i certificati attraverso il “proprio sito web”, in particolare, specificando se e con quali modalità avvenga il collegamento del sito del Comune con ANPR, se si tratti di un mero link al portale ANPR o se siano previsti servizi in cooperazione fra i sistemi, se il rilascio del certificato sia immediato all’atto della richiesta, nonché le modalità di identificazione del cittadino richiedente (par. 4.6);

7. all’Allegato 2, paragrafo 5, recante “Servizi per i comuni - Aggiornamento delle liste elettorali”, siano precisate le finalità e i tempi di conservazione di tali dati in ANPR (par. 4.7);

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei