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Parere su istanza di accesso civico - 1 aprile 2022 [9767096]

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[doc. web n. 9767096]

Parere su istanza di accesso civico - 1 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 110 del 1 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM), presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame relativa a un procedimento di accesso civico.

Dall’istruttoria emerge, infatti, che è stata presentata da un’organizzazione sindacale una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto la volontà di conoscere «quanti siano i procedimenti disciplinari avviati, quanti conclusi e quali siano stati gli esiti» in relazione a una sentenza penale di primo grado identificata in atti, con la quale – secondo quanto dichiarato dal RPCT – è stata dichiarata la prescrizione di un procedimento penale riguardante anche dipendenti dell’ADM (nell’ambito del quale la stessa organizzazione sindacale si era costituita parte civile).

Dagli atti, tuttavia, risulta che l’amministrazione non ha fornito riscontro all’istanza nei tempi previsti dal procedimento e che l’istante abbia, quindi, presentato una richiesta di riesame al RPCT dell’ADM ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

OSSERVA

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che il «procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati» (art. 5, comma 6).

In tale contesto, l’accesso civico può essere rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Nel caso in cui, inoltre, «l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a)», il RPCT «provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta».

Al riguardo, si ricorda, inoltre, che anche nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico è espressamente previsto che «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione […]» e che «La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione».

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, risulta che – contrariamente a quanto previsto dalla disciplina di settore e dalle Linee guida dell’ANAC – l’amministrazione non ha coinvolto i soggetti controinteressati nel procedimento di accesso civico e non ha adottato alcun provvedimento espresso – corredato da adeguata motivazione – con cui ha negato o differito l’accesso per motivi di protezione dei dati personali.

Tali carenze procedurali e istruttorie, considerate nel loro complesso, unite alla circostanza che il Garante non ha potuto visionare nemmeno la sentenza citata in atti, che non è stata trasmessa – neanche per estratto – ai fini delle valutazioni richieste per l’espressione del parere, impediscono a questa Autorità di esprimersi, allo stato, nel merito della questione sottoposta dal RPCT dell’ADM.

In ogni caso, si rappresenta che il Garante già in passato si è espresso su questioni riguardanti l’accesso civico a documenti riguardanti procedimenti disciplinari o a dati giudiziari, per cui in questa fase procedurale – per come sono stati rappresentati i fatti – è possibile fare solo un generico rinvio alle relative motivazioni (cfr., provv. n. 44 del 5/32020, in www.gpdp.it, doc. web n. 9309491e pareri ivi richiamati; provv. n. 291 del 16/5/2018, ivi, doc. web n. 8997258; provv. n. 482 del 15/11/2018, ivi, doc. web n. 9063993).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM), ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 1° aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione