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Provvedimento del 1° aprile 2022 [9759795]

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VEDI ANCHE Comunicato del 2 aprile 2022

[doc. web n. 9759795]

Provvedimento del 1° aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 115 del 1° aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”), con particolare riguardo agli artt. 4, 9, 85 e 58;

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);

VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3), di seguito “Regole deontologiche”;

RILEVATO che, in data 31 marzo 2022 “lanotiziagiornale.it”, ha pubblicato un articolo che aggiorna su una vicenda di cronaca che ha coinvolto la dirigente di un liceo romano – identificata con il nome e cognome e con alcune sue fotografie − e uno studente del liceo, diciottenne, successivamente alla rivelazione di una relazione sentimentale che sarebbe intercorsa tra i due sulla quale sono in corso accertamenti da parte dei competenti uffici scolastici;

RILEVATO che l’articolo (XX) ha pubblicato diversi stralci dei messaggi che si sarebbero scambiati la dirigente e lo studente che riportano dettagli relativi ai rapporti personali tra gli interessati, anche attinenti alla sfera sessuale, indugiando sulle frasi che si sarebbero scambiati e sulle circostanze dei loro incontri;

VISTO l’art. 137, comma 3, del Codice, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1 del medesimo Codice (dignità umana, diritti e libertà fondamentali della persona) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

CONSIDERATO che tale principio richiamato in termini generali anche nelle Regole deontologiche (artt. 5 e 6) deve essere interpretato con particolare rigore con riferimento ad informazioni relative alla sfera sessuale (art. 11 delle Regole deontologiche);

RITENUTO che i dettagli descritti (e commentati) rinvenibili nei numerosi stralci di conversazioni e di messaggi riportati negli articoli nulla aggiungono in merito alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda e sulla regolarità delle condotte ascrivibili alla dirigente scolastica, sulle quali sono in corso i dovuti accertamenti;

CONSIDERATA dunque la necessità di garantire la riservatezza e la dignità delle persone coinvolte attraverso un intervento in via d’urgenza al fine di limitare l’ulteriore diffusione di dati personali;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, in via d’urgenza nei confronti di La Notizia S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione, anche on line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e riportati negli articoli sopra indicati, nonché in ogni eventuale ulteriore articolo pubblicato dalla medesima o da altre testate edite dalla medesima società;

RITENUTO necessario disporre la predetta limitazione con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lette e), del Regolamento;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

VISTA la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, del Codice, in quanto con il predetto compatibile, dispone in via d’urgenza, nei confronti di La Notizia S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria di ogni ulteriore diffusione, anche on line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e riportati nell’articolo sopra indicato, nonché in ogni eventuale ulteriore articolo pubblicato dalla medesima o da altre testate edite dalla medesima società;

b) la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita La Notizia S.r.l., altresì, entro 3 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 1° aprile 2022

IL PRESIDENTE
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