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Parere sulla proposta di legge della Provincia autonoma di Trento in tema di trattamento di dati anche appartenenti a categorie particolari nell’ambito dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle funzioni catastali delegate dallo Stato - 16 dicembre 2021 [9736978]

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[doc. web n. 9736978]

Parere sulla proposta di legge della Provincia autonoma di Trento in tema di trattamento di dati anche appartenenti a categorie particolari nell’ambito dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle funzioni catastali delegate dallo Stato - 16 dicembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 432 del 16 dicembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, comma 1, lettera c);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

La Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su di un progetto di legge di novella dell’articolo 40 della legge provinciale n. 27 del 2010.

Il progetto di legge consta di un unico articolo, volto a rinviare a uno specifico regolamento l’individuazione dei dati, appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento, delle misure di sicurezza da adottare e delle operazioni suscettibili di esecuzione, nell’ambito delle attività di gestione dei registri pubblici relativi a beni immobili, nell’esercizio delle funzioni catastali delegate dallo Stato ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione (d.lgs. 280 del 2001).

La norma prescrive che l’individuazione delle tipologie dei dati, delle operazioni e delle misure di sicurezza avvenga nel rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità, adeguata sicurezza.

I trattamenti in questione possono riguardare, esemplificativamente, i dati contenuti nella documentazione prodromica all’applicazione di istituti giuridici inerenti l'amministrazione di beni altrui (quali ad esempio l'amministrazione di sostegno di cui all’articolo 404 del codice civile), suscettibile di acquisizione nell’ambito dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle funzioni catastali delegate dallo Stato.

Nella sua richiesta di parere la Provincia precisa che “la valutazione complessiva di impatto per i trattamenti indicati risulta medio bassa e non emergono criticità nella gestione di tali dati”.

RILEVATO

Il progetto di legge non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati.

Il trattamento di dati anche appartenenti a categorie particolari, nell’ambito dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle funzioni catastali delegate dallo Stato può, infatti, ritenersi necessario in alcuni casi specifici e, in particolare, come già rilevato, ai fini dell’applicazione di istituti giuridici inerenti l'amministrazione di beni altrui.

La fonte (regolamentare) cui la norma, di rango primario, rinvia per l’individuazione delle caratteristiche del trattamento è certamente idonea a tal fine. Essa è, infatti, ricompresa nel novero degli atti (legislativi, regolamentari appunto, amministrativi generali) idonei, secondo l’articolo 2-sexies del Codice, a costituire il presupposto di liceità per il trattamento di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, svolto per fini di interesse pubblico rilevante.

Anche il contenuto dell’emanando regolamento è correttamente individuato. Tuttavia, per una maggiore aderenza al disposto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento, si potrebbe integrare il contenuto del regolamento con riferimento alle “misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.

In tal modo si vincolerebbe, infatti, il potere regolamentare all’introduzione di specifiche garanzie, opportunamente modulate sulle caratteristiche del trattamento, per la tutela effettiva degli interessati, secondo quanto prescritto dal Regolamento.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto progetto di legge, con la raccomandazione, esposta nel “Ritenuto”, volta a suggerire di integrare il contenuto del regolamento di cui al comma 11-bis, con riferimento alle “misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi