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Parere sullo schema di provvedimento interdirigenziale, predisposto dall’Agenzia e da Istat, per la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di accesso ai servizi erogati dall’Anncsu, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 12 maggio 2016, concernente il “Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade (Anncsu)” - 28 ottobre 2021 [9721273]

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[doc. web n. 9721273]

Parere sullo schema di provvedimento interdirigenziale, predisposto dall’Agenzia e da Istat, per la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di accesso ai servizi erogati dall’Anncsu, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 12 maggio 2016, concernente il “Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade (Anncsu)” - 28 ottobre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 382 del 28 ottobre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2016, concernente il “Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (Anncsu)” (di seguito DPCM), adottato in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sul quale il Garante ha espresso il proprio parere con provvedimento del 15 ottobre 2015 (doc. web n. 4481301);

CONSIDERATO che il DPCM citato prevede che:

- “l’Anncsu, realizzato dall’Istat e dall’Agenzia delle entrate, costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali” (art. 4);

- “l’aggiornamento dell’Anncsu è di competenza dei comuni che si possono avvalere della regione o della provincia autonoma, quale intermediario infrastrutturale tra il livello centrale locale” (art. 4);

- i dati degli stradari e degli indirizzari sono conferiti, aggiornati e certificati dai Comuni secondo le modalità previste dal decreto (artt. 6-8);

- l’Anncsu garantisce i servizi per l’interoperabilità con “le banche dati comunali” (art. 8) e “le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (art. 10);

- fornisce i servizi di consultazione, estrazione, verifica della rispondenza degli indirizzi alle “pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i gestori dei servizi postali”, nonché, limitatamente alla consultazione ed estrazione, a “soggetti diversi”, “secondo le modalità e le specifiche tecniche previste all’art. 11” (art. 10);

- l’Istat e l’Agenzia delle entrate, sentita l’ANCI e con il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definiscono con provvedimento interdirigenziale le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati dall’Anncsu (art. 11);

VISTA la nota dell’Agenzia dell’Entrate del XX, con la quale è stato trasmesso lo schema del predetto provvedimento interdirigenziale predisposto dall’Agenzia e dall’Istat per la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di accesso ai servizi erogati dall’Anncsu, ai sensi dell’art. 11 del DPCM citato;

RILEVATO che il predetto schema di provvedimento interdirigenziale prevede, in particolare, quanto segue:

- l’ANNCSU è un archivio nazionale informatizzato, codificato e dinamicamente certificato dai Comuni, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento Anagrafico (DPR 30 maggio 1989, n.223) ed alla direttiva INSPIRE (2007/2/CE del 14 marzo 2007) in materia di indirizzi, contiene per ciascun Comune, l’elenco delle aree di circolazione e dei relativi numeri civici, nonché le coordinate degli stessi, qualora fornite dal Comune, titolare del dato, suddivise nelle seguenti sezioni:

“Stradario”, l’archivio contenente l’elenco completo degli odonimi utilizzati nel territorio comunale, ossia dei nomi delle aree di circolazione, che individuano ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità (par. 2.1.);

“Indirizzario”, estensione dello stradario comunale che include l’elenco completo dei numeri civici che individuano gli accessi esterni che, dall’area di circolazione, immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici, ossia alle abitazioni, esercizi commerciali, uffici e simili (par. 2.2);

“Interni”, archivio contenente le informazioni relative agli accessi interni che da spazi privati o da scale immettono direttamente alle unità ecografiche semplici ossia abitazioni, esercizi commerciali, uffici e simili (par. 2.3);

- la componente geografica dell’indirizzario dell’Anncsu – in conformità alle disposizioni nazionali (DPCM 10 novembre 2011, “Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale” e “Catalogo dei dati territoriali – Specifiche di contenuto per i data base geotopografici”) e sovranazionali (direttiva INSPIRE) - potrà essere oggetto di adeguamenti con successive versioni delle specifiche tecniche, da adottare previo parere del Garante, al fine di incrementarne il grado d’interoperabilità (par. 2.2);

- l’Anncsu rende disponibili servizi differenziati per i diversi soggetti autorizzati all’accesso, in particolare per i Comuni (par. 3.2), per l’Agenzia delle entrate e Istat (par. 3.3), per le pubbliche amministrazioni e gestori dei servizi postali (par. 3.5) nonché per i servizi aperti a tutti (par. 3.4); per ciascuno dei predetti servizi sono individuate le tipologie di dati resi disponibili agli utenti e le tipologie di operazioni che possono essere effettuate (es.: consultazione puntuale o massiva, inserimento, modifica e aggiornamento);

- i servizi destinati ai Comuni, in sede di prima attuazione sono resi disponibili sul portale dell’Agenzia delle entrate (già utilizzato per la fruizione dei dati catastali); gli ulteriori servizi finalizzati a consentire l’interoperabilità con le altre banche dati comunali, saranno resi disponibili successivamente e specificati in una nuova versione delle specifiche tecniche, adottate previo accordo con l’ANCI (par. 3.2)- per il conferimento e l’aggiornamento dei dati dell’Anncsu da parte del Comune sono individuate le figure del “Responsabile del servizio”, deputato all’abilitazione e all’assegnazione dei profili di accesso degli utenti, nonché quelle del “Responsabile della toponomastica” e dell’”Addetto alla toponomastica”, responsabili per i profili amministrativi per i dati inseriti (parr. 3.2.1, 3.2.2);

- ai fini della certificazione dei dati degli stradari e degli indirizzari per il conferimento dei dati nell’Anncsu, per semplificare il processo di conferimento e garantire la rispondenza dei dati alle norme tecniche stabilite dall’Istat, sono riversati nell’Archivio tutti i dati validati dai Comuni all’atto del conferimento (par. 3.2.3); completata tale fase qualsiasi variazione odonomastica o proposta di titolazione delle nuove aree di circolazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento Anagrafico (par. 3.2.4);

-  le funzionalità relative ai profili di “consultazione completa” e “consultazione parziale” per l’accesso in forma puntuale o massiva agli stradari e indirizzari sono disponibili solo per i Comuni che hanno già conferito i dati in Anncsu; il Comune potrà utilizzare il proprio stradario e indirizzario conservati a livello locale, purché i contenuti siano gli stessi di quelli presenti in Anncsu (par. 3.2.6);

- i “Servizi per l’Agenzia delle entrate e l’Istat” sono la consultazione, l’estrazione dei dati (per le attività istituzionali dell’Agenzia) e le funzioni per il monitoraggio delle attività in qualità di gestore dell’infrastruttura; ulteriori servizi specifici sono riservati all’Istat (par. 3.3);

- per quanto riguarda i “servizi per tutti” è prevista la possibilità di effettuare, senza autenticazione informatica dell’utente, interrogazioni puntuali per verificare se un determinato odonimo o un indirizzo è presente, con la restituzione di un elenco di elementi simili a quello cercato nel caso quello cercato non sia stato trovato; previa autenticazione dell’utente è invece possibile effettuare il download massivo dell’elenco degli odonimi e dei numeri civici esterni per ciascun Comune; gli utenti dotati di uno specifico profilo informatico potranno anche effettuare il download massivo anche su base provinciale, regionale e nazionale (par. 3.4);

- per quanto riguarda i “Servizi per le pubbliche amministrazioni e per i gestori dei servizi postali”, è previsto che tali soggetti possano accedere a servizi in cooperazione applicativa di interrogazione puntuale di stradari ed indirizzari comprensivi dei medesimi dati accessibili a tutti; potranno essere inoltre sviluppati ulteriori servizi destinati agli enti che si occupano della postalizzazione da definirsi nell’ambito di appositi tavoli tecnici tra Agenzia delle entrate, Istat, Anci e gestori dei servizi postali, sentito il Garante (par. 3.5);

- gli accessi saranno tracciati secondo gli standard già utilizzati dalla predetta Agenzia (par. 3.6);

- l’attivazione di nuovi servizi, le variazioni concernenti i servizi e le specifiche tecniche, in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 11 del DPCM, sono adottate sentito il Garante per la protezione dei dati personali (par. 3.7, spec. 3.4);

CONSIDERATO che, sebbene le informazioni contenute nell’Anncsu non sono direttamente riferite a persone fisiche, le stesse possono essere collegabili alle persone fisiche che risultano - attraverso la mera consultazione di pubblici registri o la interconnessione prevista dal DPCM con altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale - ad esempio, intestatarie, proprietarie, residenti o comunque collegate ai luoghi individuati, comportando così un trattamento di dati personali, e che, pertanto, i servizi individuati nello schema in esame, che consentono la consultazione da parte di altri soggetti, anche privati, devono tenere conto delle conseguenze di siffatti trattamenti sui diritti e le libertà degli interessati (artt. 25, par. 1, e 35 del Regolamento UE 2016/679) e individuare le necessarie garanzie da assicurare al riguardo;

RILEVATO che il provvedimento interdirettoriale in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio al riguardo, nel corso delle interlocuzioni informali con l’Agenzia delle entrate e l’Istat, concernenti, in particolare:

- la definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti nella realizzazione e nella gestione dell’Anncsu;

- l’individuazione delle informazioni presenti nell’Archivio da rendere disponibili attraverso i diversi servizi offerti a soggetti pubblici e privati e le relative modalità di accesso;

- il tracciamento degli accessi degli utenti all’Anncsu e delle operazioni effettuate;

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di provvedimento in esame non presenta criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema del predetto provvedimento interdirigenziale predisposto dall’Agenzia e da Istat per la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di accesso ai servizi erogati dall’Anncsu.

Roma, 28 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei