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Parere sul disegno di legge della Provincia autonoma di Trento di modifica dell’articolo 19.1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni in tema di procedure automatizzate - 16 settembre 2021 [9713993]

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[doc. web n. 9713993]

Parere sul disegno di legge della Provincia autonoma di Trento di modifica dell’articolo 19.1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni in tema di procedure automatizzate - 16 settembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 314 del 16 settembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, comma 1, lettera c);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

La Provincia autonoma di Trento ha richiesto, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, il parere del Garante, in ordine a un disegno di legge di modifica dell’articolo 19.1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, introdotto dall’articolo 36, comma 1, della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16. Il citato articolo 19.1, recante “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riguardo a interventi di sostegno economico-finanziari erogati mediante strumenti automatizzati”, era stato oggetto di un parere reso dal Garante il 15 ottobre 2020 (doc. web n. 9480921).

Nella formulazione vigente, la disposizione legittima la Provincia– nell’ambito dell’istruttoria funzionale all’erogazione di interventi di sostegno economico-finanziario, consistente nel mero accertamento dei requisiti e nel calcolo dell'ammontare da corrispondere in base a fattori predeterminati con legge o con delibera- ad avvalersi di “sistemi, anche totalmente automatizzati, la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni di sorta”. La “formula algoritmica” deve, inoltre, essere resa “pienamente conoscibile agli interessati”, così da rendere possibili la contestazione delle decisioni assunte su quella base, l’espressione delle proprie opinioni e la richiesta di “un effettivo intervento umano”.

La possibilità, per la Provincia, di avvalersi dei suddetti sistemi automatizzati è comunque limitata da una clausola, espressa e generale, di conformità ai “principi di minimizzazione e proporzionalità di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché di adeguata sicurezza previsto dall’articolo 32 del medesimo regolamento”.

La disposizione esclude, peraltro, la “possibilità di utilizzare tali strumenti nei confronti dei minori”.

I trattamenti di dati personali eseguiti mediante i suddetti sistemi devono essere, inoltre, sottoposti a valutazione d’impatto – come precisa il comma 2 dell’articolo – e possono riguardare sia i dati relativi a condanne penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, sia quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento stesso. Tale ultima possibilità è stata introdotta dall’articolo 16, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, il cui schema è stato trasmesso a questa Autorità, il 7 luglio 2021, a fini meramente informativi.  La ratio della novella consiste, come si evince dalla stessa nota informativa trasmessa dalla Provincia, nell’esigenza di prendere in considerazione- nell’ambito dell’attività istruttoria funzionale all’accertamento della sussistenza, in capo all’istante, dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la fruizione delle misure di sostegno – le condizioni di invalidità del richiedente o dei familiari, costituenti un fattore di priorità nell’assegnazione dei contributi stessi.

La finalità di rilevante interesse pubblico perseguita in tali ipotesi è ricondotta, dalla norma, alla materia di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera m) del Codice. Tale richiamo presuppone naturalmente- come del resto evidenziava già la relazione illustrativa del disegno di legge introduttivo della disposizione – la necessaria previsione del trattamento da parte di specifiche disposizioni legislative o, nei casi previsti dalla legge, regolamentari, che disciplinino gli interventi di sostegno e, correlativamente, i trattamenti di dati personali ad essi funzionali (artt. 5, par. 1, lett. a); 6, parr. 1, lett. e) e 3; 9, par. 2, lett. g), del Regolamento; artt. 2-ter e 2-sexies del Codice, nonché, in ordine ai dati relativi a condanne penali e reati, artt. 10 del Regolamento e 2-octies del Codice).

Si demanda, infine, a un regolamento attuativo (che la Provincia ha rappresentato essere in fase di predisposizione, nonché oggetto di futura richiesta di parere al Garante) l’individuazione dei dati e degli interessati coinvolti dai trattamenti in questione, delle operazioni da svolgersi nonché delle misure di sicurezza e garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti coinvolti.

RILEVATO

Il disegno di legge interviene sulla citata clausola di esclusione, nei confronti dei minori, dell’utilizzo di sistemi automatizzati di accertamento dei requisiti o calcolo di somme da corrispondere.

La novella mira, come si evince dalla stessa richiesta di parere, a conferire maggiore celerità alle istruttorie relative alle istanze di sovvenzione presentate dal genitore (o, comunque, dal rappresentante legale), in favore del minore medesimo.

La medesima finalità perseguita dal disegno di legge potrebbe, tuttavia, essere realizzata confermando, in linea generale, la clausola di esclusione delle procedure automatizzate nei confronti dei minori, pur ammettendo specifiche deroghe in alcuni, specifici casi. Questa soluzione coniugherebbe, infatti, l’esigenza di preservare, in linea generale, i minori dai rischi potenzialmente connessi a tale tipo di trattamenti (evidenziata anche dal Considerando 71 del Regolamento) con l’opportunità – rappresentata come “imprescindibile” dalla Provincia - di rendere più celere l’istruttoria funzionale all’erogazione, in loro favore, di interventi di sostegno. Tale bilanciamento potrebbe essere realizzato individuando- in ragione della meritevolezza del fine perseguito- alcuni presupposti specifici per legittimare la deroga rispetto alla clausola generale di esclusione delle procedure automatizzate nei confronti dei minori.  

I presupposti legittimanti la deroga potrebbero, in particolare, essere individuati nell’indispensabilità del trattamento per la realizzazione della finalità di interesse pubblico perseguita e nell’espressa previsione, da parte della disciplina relativa all’intervento di sostegno, di tale indispensabilità, nonché dei tipi di dati suscettibili di trattamento (anche in conformità al principio di  minimizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento) e delle operazioni da effettuare, unitamente alle misure da adottare a tutela dei diritti dei minori coinvolti, tenendo anche conto (nell’ambito del regolamento attuativo)  delle  indicazioni già rese dal Garante nel parere del 15 ottobre 2020, con particolare riferimento ai profili relativi alla sicurezza (punto 3.3.).

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sul disegno di legge della Provincia autonoma di Trento di modifica dell’articolo 19.1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni, di cui in premessa,  con la condizione descritta nel “Rilevato”, relativa all’esigenza di confermare, in linea generale, la clausola di esclusione delle procedure automatizzate nei confronti dei minori, pur ammettendo una deroga in presenza: dell’indispensabilità del trattamento per la realizzazione della finalità di interesse pubblico perseguita e dell’espressa previsione, da parte della disciplina relativa all’intervento di sostegno, di tale indispensabilità, nonché dei tipi di dati suscettibili di trattamento (anche in conformità al principio di  minimizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento) e delle operazioni da effettuare, unitamente alle misure da adottare a tutela dei diritti dei minori coinvolti.

Roma, 16 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei