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Parere all’Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento inerente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, che individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati - 22 luglio 2021 [9689732]

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[doc. web n. 9689732]

Parere all’Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento inerente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, che individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati - 22 luglio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 275 del 22 luglio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare:

- l’art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata;

- l’art. 3, comma 2, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

- l’art. 3, comma 3, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del citato d.l. 269/2003, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate;

- l’art. 3, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

- l’art. 3, comma 5, secondo cui, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati;

VISTI, da ultimo, i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate in materia, di seguito elencati:

- il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 35 del 31 gennaio 2019 (reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9084331);

- il provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 191 del 17 ottobre 2019 (doc. web n. 9207155);

- il provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020, recante “Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 177 del 1° ottobre 2020 (doc. web n. 9478015);

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 232 del 10 giugno 2021 – che amplia ulteriormente la platea dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS, prevedendo che gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, trasmettano i dati delle spese sanitarie per le prestazioni rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTA la richiesta di parere, da parte dell’Agenzia delle entrate, del l’11 giugno 2021, su uno schema di provvedimento del Direttore recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ____________”;

RILEVATO che suddetto schema di provvedimento:

- per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, conferma la medesima disciplina prevista dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, compresa quella concernente la tracciabilità delle spese sanitarie (par. 1.1);

- recepisce l’estensione dell’obbligo di trasmissione dei dati delle prestazioni sanitarie rese dai professionisti iscritti ai richiamati elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali sanitarie, come stabilito nel citato schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su cui il Garante si è espresso il 10 giugno 2021 (par. 1.2);

- precisa che le disposizioni relative all’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata, manifestata chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale, relativamente alle prestazioni erogate da parte dei citati professionisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento, si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento (par. 1.3);

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento in esame rinvia alla disciplina contenuta in precedenti provvedimenti già esaminati dal Garante, estendendone l’applicazione a spese sanitarie effettuate presso ulteriori categorie di professionisti, per cui si confermano le misure e garanzie ivi disciplinate e già valutate favorevolmente da parte del Garante in quanto ritenute adeguate a proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

RITENUTO, pertanto, che non ci sono osservazioni da formulare sullo schema di provvedimento in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ____________”.

Roma, 22 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei


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