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Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze relativo al riconoscimento di un contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 706, della l. 178/2020 (c.d. “bonus veicoli sicuri) - 22 luglio 2021 [9689706]

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[doc. web n. 9689706]

Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze relativo al riconoscimento di un contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 706, della l. 178/2020 (c.d. “bonus veicoli sicuri) - 22 luglio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 274 del 22 luglio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede, in particolare:

- al comma 8, che “Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione […]”;

- al comma 10, che “Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime […]”;

- al comma 12, che “Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, all’art. 1, commi 705-707, disciplina l’adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, prevedendo, in particolare al comma 706, che “A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri », ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma”;

VISTA la richiesta di parere dell’11 giugno 2021 con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al “riconoscimento di un contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “bonus veicoli sicuri”)”;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto, nel disciplinare i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo previsto dal richiamato art. 1, comma 706, della l. 178/2020, stabilisce che:

- tale contributo, avente natura di rimborso una tantum di un importo pari a 9,95 euro, sia erogato in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all’art. 80, comma 8, del d.lgs. 285/1992 (cfr. artt. 1-3);

- l’accesso al predetto contributo sia subordinato alla previa registrazione e presentazione di un’apposita istanza tramite la piattaforma informatica denominata “Buono veicoli sicuri”, resa disponibile dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in cui il richiedente è chiamato a fornire i seguenti dati (cfr. art. 4): numero di targa del veicolo sottoposto a revisione, intestato al richiedente (o alla società); data dell’operazione di revisione; codice IBAN, a fini del rimborso; cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente (o con la denominazione sociale in caso di società); indirizzo e-mail, a fini di eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso;

- il richiamato Ministero, titolare del trattamento, nell’attuazione della misura, si avvale, in qualità di responsabili del trattamento e mediante la stipula di apposite convenzioni, di SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A. (di seguito, SOGEI) per le attività informatiche relative alla piattaforma e per la verifica della validità e correttezza dei dati relativi al codice fiscale dichiarati dal richiedente, nonché di CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (di seguito, CONSAP) per la gestione delle liquidazioni dei rimborsi richiesti, oltre che per l’effettuazione dei necessari controlli (cfr. artt. 5-7 e 8, commi 1 e 2). A questo proposito, si evidenzia che l’affidamento a SOGEI delle attività di attuazione ed esecuzione connesse all’erogazione del buono in esame è effettuato anche tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 43, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

- la disciplina delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza, nonché delle le modalità e dei tempi di conservazioni dei dati, è rimessa alle citate convenzioni con SOGEI e CONSAP, e vengono altresì assicurati la pubblicazione, sul sito web dedicato, dell’informativa sul trattamento dei dati personali, oltre che l’esercizio dei diritti da parte degli interessati (art. 8, commi 3-5);

CONSIDERATO che, nella redazione dello schema di decreto, il Ministero ha tenuto conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intrattenute volte, nello specifico, a:

- consentire la verifica dell’identità dei richiedenti, oltre che tramite SPID, anche tramite CIE e CNS (art. 4, comma 2);

- rendere più chiara la scelta, effettuata dal Ministero, di erogare il contributo solo a quei richiedenti che siano anche proprietari del veicolo da sottoporre a revisione, anche ai fini dello svolgimento dei relativi controlli (artt. 4, comma 3, lett. a), e 5, comma 1);

- precisare le finalità cui è preordinato il trattamento di dati personali che si intende effettuare, nonché individuare con maggior chiarezza i responsabili del trattamento di cui il Ministero intende avvalersi ed i relativi ambiti delle attività svolte in avvalimento (artt. 6 e 8);

CONSIDERATO, altresì, che, come evidenziato nelle premesse dello schema di decreto, il Ministero intende applicare anche alla piattaforma in esame le misure tecniche ed organizzative e le modalità di attuazione già utilizzate per l'applicazione web denominata “Bonus dispositivi antiabbandono” di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 gennaio 2020, n. 39, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 2 del 15 gennaio 2020 (reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9264222);

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di decreto in esame non presenta criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali, con l’osservazione che, all’art. 6 dello schema medesimo, sia precisato che SOGEI e CONSAP sono competenti anche all’effettuazione dei necessari controlli, come ivi disciplinati;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al “riconoscimento di un contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “bonus veicoli sicuri, con l’osservazione che, all’art. 6 dello schema medesimo, sia precisato che SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A. e CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. sono competenti anche all’effettuazione dei necessari controlli, come ivi disciplinati.

Roma, 22 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9689706
Data
22/07/21

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Tipologie

Parere del Garante

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