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Decalogo sul trattamento dei dati personali connesso alle iniziative volte a promuovere il completamento della vaccinazione dei soggetti appartenenti alle categorie prioritarie: le regole da rispettare per la chiamata attiva dei soggetti da vaccinare in via prioritaria

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VEDI ANCHE IL COMUNICATO STAMPA DEL 6 SETTEMBRE 2021

 

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Decalogo sul trattamento dei dati personali connesso alle iniziative volte a promuovere il completamento della vaccinazione dei soggetti appartenenti alle categorie prioritarie: le regole da rispettare per la chiamata attiva dei soggetti da vaccinare in via prioritaria.

Il quadro normativo vigente affida alle regioni e alle province autonome le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico nazionale vaccini (art. 20, comma 4, d.l. 22 marzo 2021, n. 41).

Nella realizzazione delle iniziative volte alla chiamata attiva degli assistiti che appartengono alle categorie dei soggetti cui rivolgere in via prioritaria la vaccinazione, l’Autorità ricorda la necessità di individuare modalità di trattamento dei dati personali degli interessati che, pur nel rispetto dell’esigenza di intervenire tempestivamente in considerazione del contesto emergenziale, rispettino i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e Codice in materia di protezione dei dati personali – dlgs 30 giugno 2003, n. 196).

A tal fine, l’Autorità, nella riunione del 22 luglio 2021, ha ritenuto utile fornire talune specifiche indicazioni, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, per agevolare il compito delle regioni e delle province autonome nell'offerta attiva alle categorie di assistiti, sintetizzate nel seguente DECALOGO:

1. Rispetto del diritto a non essere vaccinato;

2. Rispetto della condizione in cui versano i soggetti che per motivi di salute non possono essere vaccinati;

3. Rispetto del principio di liceità del trattamento, proponendo una soluzione operativa che veda coinvolti solo soggetti operanti nell’ambito del servizio sanitario nazionale che hanno in cura l’interessato, in luogo di enti amministrativi operanti sul territorio (es. comuni); in tal senso sarebbe auspicabile il coinvolgimento, tramite le aziende sanitarie, dei medici di medicina generale a cui è nota la situazione sanitaria degli assistiti anche relativamente ad aspetti che sconsigliano la vaccinazione in assoluto o temporaneamente. Al riguardo, si rappresenta che anche in altre campagne di sensibilizzazione alla vaccinazione di altre patologie (es HPV) e all’adesione a programmi di screening tumorali, le asl e i medici di medicina generale inviano ai propri assistiti che rientrano nella c.d. popolazione target messaggi di sensibilizzazione e di invito a vaccinarsi o aderire alla campagna di screening;

4. Utilizzo del Sistemi informativi regionali cui sono collegati i medici di medicina generale per l’accesso all’anagrafe nazionale vaccini, senza la creazione di nuove banche dati o di duplicazione di banche dati già esistenti;

5. Rispetto del principio minimizzazione dei dati trattati, favorendo soluzioni che prevedano che il medico di medicina generale possa rivolgere l’invito alla vaccinazione ai propri assistiti utilizzando l’indirizzo di posta ordinaria o elettronica o il numero di telefonia mobile detenuto dallo stesso;

6. Rispetto del principio di trasparenza: fornire agli interessati gli elementi informativi essenziali sulle caratteristiche del trattamento contestualmente all’invio dell’invito alla vaccinazione;

7. Rispetto del principio di limitazione delle finalità: il trattamento dei dati degli interessati deve essere limitato alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione;

8. Divieto della raccolta della motivazione della mancata vaccinazione rispettando il principio di non discriminazione, in virtù del quale deve essere garantito che non ci sia nessuna conseguenza pregiudizievole nei confronti dei soggetti che eventualmente non rispondano alla campagna di sensibilizzazione;

9. divieto di comunicazione dei dati a terzi e di diffusione dei dati trattati nell’ambito della suddetta campagna di sensibilizzazione;

10. rispetto del principio di integrità e riservatezza, assicurando l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a mitigare il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e di perdita o distruzione dei dati.