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Parere su istanza di accesso civico - 10 giugno 2021 [9681945]

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[doc. web n. 9681945]

Parere su istanza di accesso civico - 10 giugno 2021

Registro dei provvedimenti
n. 238 del 10 giugno 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Salerno ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame a un’istanza di accesso civico rimasta inevasa, presentata alla predetta ASL.

Dall’istruttoria risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto diversi documenti fra cui:

«1. i bandi e/o gli avvisi pubblici per i concorsi e/o qualsiasi altro tipo di selezione pubblica o non pubblica, per la copertura di ruoli dirigenziali, esclusi quelli attinenti alle professioni sanitarie, che sono stati completati negli anni 2019-2020;

2. le determinazioni di approvazione delle graduatorie, unitamente alle graduatorie medesime, a seguito dell'espletamento e delle risultanze dei concorsi di cui al punto 1;

3. le determinazioni di assunzione, di inquadramento e di assegnazione delle funzioni nei ruoli ASL dei profili professionali ASL di cui ai punti precedenti;

4. i provvedimenti di autorizzazione della mobilità verso altri enti riguardanti personale interessato dalle procedure di cui ai punti precedenti».

Dagli atti risulta che l’amministrazione non ha riscontrato l’accesso civico, per cui il soggetto istante ha presentato una richiesta di riesame al RPCT dell’ASL (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), insistendo nelle proprie richieste.

OSSERVA

La normativa statale in materia di trasparenza prevede che «Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori» (art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

In relazione alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, questa Autorità fin dal 2014 ha evidenziato che sussistono «normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell’ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell’amministrazione o, per gli enti locali, all’albo pretorio). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall’ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive. Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati» (cfr. parte seconda, part. 3.b. delle «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», provv. n. 243 del 15/5/2014, in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436; punto 6.1 delle «Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico», provv. n. 23 del 14/6/2007, in G.U. n. 161 del 13/7/2007 e in www.gpdp.it, doc. web n. 1417809).

La disciplina di settore in materia di trasparenza prevede inoltre specifici obblighi di pubblicità per i dirigenti delle pp.aa. ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013.

Per i profili di competenza di questa Autorità, si fa presente che non è possibile richiamare alcun limite derivante dalla protezione dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013) per dati, documenti e informazioni per i quali è previsto uno specifico regime di pubblicità ai sensi della normativa richiamata (es. bandi, graduatorie di vincitori di concorsi pubblici, informazioni relative agli incarichi dirigenziali di cui all’art. 14, comma 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013, ecc.).

Quanto agli ulteriori documenti richiesti, come ad esempio «i provvedimenti di autorizzazione della mobilità verso altri enti riguardanti personale interessato dalle procedure di cui ai punti precedenti», si evidenzia che dagli atti risulta che l’amministrazione – contrariamente a quanto previsto dalla disciplina di settore dall’art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013 – non ha provveduto a fornire il prescritto riscontro all’istanza di accesso civico presentata.

Tale condotta non appare conforme nemmeno alle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico laddove è, invece, indicato che nella risposta alle istanze di accesso civico «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione» e che la «motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato», n. 13).

Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione al procedimento relativo all’accesso civico, è tenuto a dare il prescritto parere al Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame, laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, commi 7 e 8; 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013).

Nel caso in esame, invece, l’accesso generalizzato non è stato proprio riscontrato, impedendo al soggetto istante di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione dei documenti richiesti potrebbe o meno causare un pregiudizio concreto alla protezione degli interessi contenuti nell’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013), né – nella richiesta di parere all’Autorità da parte del RPCT dell’ASL o in altri atti dell’istruttoria – sono stati indicati quali sarebbero i dati personali coinvolti (di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale).

Sotto il profilo procedimentale, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi del citato art. 5-bis, comma 2 – ossia di soggetti che possono subire un pregiudizio concreto, fra l’altro, alla protezione dei propri dati personali – «è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, d. lgs. n. 33/2013).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore e nelle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico, non risulta che i possibili soggetti controinteressati siano stati coinvolti nel procedimento relativo all’accesso civico, impedendogli di presentare un’eventuale opposizione motivata (art. 5, comma 5, d. lgs. n. 33/2013).

Tali carenze istruttorie, considerate nel loro complesso, impediscono a questa Autorità di esprimersi nel merito della richiesta di accesso civico presentata all’ASL.

Per tutti i motivi sopra esposti, in relazione ai profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, si invita l’ASL a fornire al soggetto istante nel provvedimento di riscontro all’istanza di accesso civico ai documenti richiesti una congrua e completa motivazione circa l’esistenza o meno dei limiti di cui all’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 alla luce della normativa vigente, delle indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, nonché dei precedenti pareri del Garante in materia pubblicati sul sito web istituzionale (https://www.garanteprivacy.it/temi/accesso-civico; cfr. in particolare, per concorsi e nulla osta, i provvedimenti n. 63 del 19/3/2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9114118; n. 189 del 17/10/2019, ivi, doc. web n. 9206479; n. 230 del 18/4/2018, ivi, doc. web n. 8987117; n. 18 del 18/1/2018, ivi, doc. web n. 7688820; n. 143 dell´8/3/2018, doc. web n. 8357482) e massimati sul portale “FOIA - Centro nazionale di competenza” del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.foia.gov.it/pareri/. Si ricorda, inoltre, che il cui contenuto dei pareri, diviso per ogni singolo argomento, è riportato annualmente anche nelle relazioni del Garante al Parlamento, in https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali).

In ogni caso, si ritiene utile ricordare che i dati, documenti e informazioni per i quali non sussiste uno specifico regime di pubblicità e che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione degli interessi pubblici e privati di cui all’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso integrale ai documenti richiesti, oppure fornire un accesso parziale ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Salerno, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 10 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei