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Parere sullo schema di Direttiva del presidente dell’Istat recante “Individuazione dei trattamenti dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (ue) 2016/679 nell’ambito del lavoro statistico alert-cov - 24 giugno 2021 [9681795]

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[doc. web n. 9681795]

Parere sullo schema di Direttiva del presidente dell’Istat recante “Individuazione dei trattamenti dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (ue) 2016/679 nell’ambito del lavoro statistico alert-cov - 24 giugno 2021

Registro dei provvedimenti
n. 249 del 24 giugno 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 13 del d.l. 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 7 luglio 2020 n. 77, concernente le “Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante le “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”;

VISTE le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, Allegato A.4 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”) e, in particolare, gli artt. 4-bis e 6, comma 2, delle medesime Regole deontologiche;

VISTA la richiesta di parere sullo schema di Direttiva del presidente dell’Istat recante “Individuazione dei trattamenti dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (ue) 2016/679 nell’ambito del lavoro statistico alert-cov svolto ai sensi dell’art. 13 del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, presentata con nota del 27 maggio 2021 (prot. n. 200732);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. L’Iniziativa dell’Istituto nazionale di statistica

L’art. 13 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in legge 7 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, “in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa”, ha autorizzato l’Istat a trattare, eventualmente in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, dati personali anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, fino al termine dello stato dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi (artt. 9, par. 1 e 2, lettera g), 10 e 89 del Regolamento; art. 2-sexies, comma 2, lettera cc) del Codice).

La richiamata disposizione prevede che, in una o più direttive del presidente dell’Istat, adottate previo parere del Garante, siano indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione (art. 13, commi 2 e 3 del d.l. 34/2020).

In tale quadro, l’Istituto, con nota del 12 marzo 2021 (prot. n. 0912403), ha trasmesso all’Ufficio del Garante la scheda identificativa e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché ulteriori documenti sul lavoro statistico avente ad oggetto “uno studio preliminare relativo alla raccolta, analisi e diffusione di indicatori al fine di sviluppare un sistema di allerta per rilevare tempestivamente focolai epidemici attraverso l’analisi automatica dell’andamento di eventi indicativi di una situazione che si discosta dall’andamento normalmente rilevato”, definito progetto “Alert-Cov”, per le valutazioni di competenza del Garante.

Il progetto è volto a “lo studio e l’analisi del fenomeno della diffusione del contagio da Covid-19, per individuare e proporre un sistema di rilevazione tempestiva del verificarsi di focolai epidemici, utilizzando i metodi statistici”.

Esso consta di due fasi: la prima è denominata “fase accelerata o di addestramento”, ed è volta alla “messa a punto del modello previsionale che valuti, sulla base dei parametri sotto specificati, l'insorgere o no di eventuali focolai epidemici”. In tale fase è prevista in particolare la:

- “costruzione di un modello statistico che consenta di predire i focolai epidemici con dati Regionali;

- realizzazione di una lettura di contesto socio/economico, mediante l’utilizzo di dati Istat pubblicati, delle sezioni di censimento selezionate nell’ambito della costruzione del modello (...);

- costruzione di una architettura sicura per la trasmissione di dati Sanitari aggregati per numero da parte delle Regioni ad Istat;

- validazione del modello predittivo”.

Per la messa a punto del modello predittivo è prevista la raccolta, presso i territori di talune regioni (Lombardia: intera provincia di Bergamo; Marche: intera Regione; Abruzzo: città di Pescara; città di Chieti; Campania: città di Napoli; città di Salerno; città di Avellino; città di Caserta; Puglia: città di Bari; Sicilia: città di Palermo; città di Catania; città di Messina), di dati aggregati, su base di sezione censuaria, relativi ai “conteggi settimanali delle prestazioni erogate ricomprese nell’elenco dei potenziali traccianti a partire dal 1 giugno 2014 e, per i traccianti del focolaio, a partire da marzo 2020” nonché l’utilizzo di dati di fonte Istat relativi, in particolare, a titolo di studio e occupazione al fine di “valutare eventuali correlazioni tra contesto socio-demografico e il propagarsi della pandemia”.

A tale riguardo, è stato precisato che “volendo realizzare un sistema predittivo che identifichi i focolai Covid è necessario operare, in una prima fase, attraverso un confronto tra il modello proposto e quanto realmente avvenuto. In altri termini, il benchmark del modello predittivo risiede esattamente nei dati osservati sul campo”.

Alla definizione del modello contribuiscono l’ISS, i centri HRP (Healthcare Research & Pharmacoepidemiology) dell’Università di Milano Bicocca, dell’Università Politecnica delle Marche e del Politecnico di Milano, in qualità di responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.

In relazione a tale prima fase, l’Istituto ha altresì precisato che “non sono previste forme di comunicazione e diffusione dei risultati”.

La seconda fase del progetto, volta alla realizzazione di un “Sistema di Allerta Sanitario Federato”, totalmente automatizzato, finalizzato al contrasto e al contenimento della diffusione del Coronavirus attraverso l’elaborazione dei dati provenienti da una molteplicità di fonti, non è stata descritta nella documentazione trasmessa, né è stata richiesta la valutazione da parte del Garante, in quanto verrà sottoposta all’Autorità solo dopo aver verificato l’efficacia del modello predittivo che si intende realizzare.

In sede istruttoria sono stati forniti specifici chiarimenti in ordine alla definizione di “modello statistico predittivo” e alla conoscibilità, da parte della collettività, del richiamato modello, inteso come risultato del lavoro statistico in esame, nonché alla natura anonima dei dati aggregati raccolti presso le Regioni, alla luce delle variabili analizzate [genere, età, condizione socio economica (titolo di studio e occupazione), per sezione di censimento] (nota del 12 maggio 2021, prot. n. 1907047).

Sotto un primo profilo, l’Istituto ha chiarito che per “modello statistico predittivo” si intende “un insieme di strumenti software e modelli matematici che, con l’ausilio di una fonte dati, ha lo scopo di prevedere l’evoluzione di un fenomeno del quale si è già osservata la dinamica, nel tempo e nello spazio” e che la realizzazione di tale modello inerisce alle funzioni istituzionali “di previsione e di analisi economica di breve, medio e lungo periodo, e di sviluppo di modelli di micro-simulazione degli effetti delle politiche di bilancio su famiglie, imprese e istituzioni” che dall’Isae (Istituto di studi e analisi economica) sono state trasferite all’Istat (d.m. 23 dicembre 2010).

L’Istituto ha quindi rappresentato che “la conclusione di questa fase 1 del lavoro, ovvero “fase accelerata”, consisterà di un risultato metodologico validato da Istat e (…) non saranno rilasciati dati, bensì, in caso di esito positivo, sarà pubblicato il metodo che sottende al modello statistico predittivo”.

L’Istituto ha inoltre confermato che per la realizzazione del predetto modello statistico predittivo le regioni sono chiamate a fornire dati “in forma numerica aggregata per sezioni di censimento” e che “non ci saranno connessioni tra i dati aggregati acquisiti dalle Regioni e i dati censuari riferiti al 2011” (questi ultimi infatti non concorrono al modello).

2. Lo schema di direttiva dell’Istat

Alla luce della documentazione esaminata, si rileva che il progetto sopra descritto, seppur apparentemente volto a trattare informazioni solo aggregate e anonime, comporta in realtà trattamenti di dati personali, anche inerenti alle particolari categorie (art. 9 del Regolamento) che devono trovare la loro base giuridica nel quadro normativo sopra richiamato. In particolare, le regioni dovranno effettuare operazioni di estrazione, aggregazione e comunicazione dei dati e l’Istat si troverà a trattare informazioni che, seppure aggregate, non escludono in radice il rischio di reidentificazione degli interessati (art. 7, d.lgs. 322 del 1989 e art. 13 d.l. 34 del 2020).

Su tali basi, l’Istituto, su esplicito invito dell’Ufficio (cfr. nota del 24 maggio 2021, prot. n. 28360) ha presentato uno schema di direttiva, a firma del presidente, completa di tutti gli elementi indicati all’art. 13, comma 3 del d.l. 34/2020, per l’acquisizione del parere del Garante.

Nel richiamato schema di direttiva, fermo quanto già sopra rappresentato, l’Istituto ha descritto le tipologie di dati che si intendono trattare per la “fase di addestramento del modello”. In particolare, i dati da acquisire dal territorio, attraverso i seguenti flussi regionali, sono:

- potenziali traccianti:

numero di prestazioni erogate relative a: radiografia del torace; paracetamolo; antibiotici per uso sistemico: antinfiammatori non steroidei; corticosteroidi per uso sistemico;

-  traccianti del focolaio:

pronto soccorso: numero di accessi;

casi confermati: numero di casi COVID-19 confermati da registro regionale;

ricoveri: numero di ricoveri in urgenza con diagnosi COVID19;

terapia intensiva: numero di ricoveri in terapia intensiva con diagnosi  COVID-19.

Nella direttiva è specificato che i “dati hanno la seguente profondità e frequenza temporale: conteggi settimanali delle prestazioni erogate ricomprese nell’elenco dei potenziali traccianti a partire dal 1° giugno 2014 e, per i traccianti del focolaio, a partire da marzo 2020. I dati vengono forniti aggregati per sezione di censimento riferita all’indirizzo del paziente di riferimento”.

L’Istituto, inoltre, con particolare riferimento al trattamento dei dati in forma aggregata ha evidenziato che una sezione di censimento consta in media di 150 individui e che “il motivo per il quale possono essere potenzialmente trattati dati in forma personale risiede nel fatto che è stato ipotizzato di dover trattare il caso di un numero inferiore a tre di individui che, in  una sezione di censimento, hanno, ad esempio, avuto accesso al pronto soccorso o che rappresentano un caso Covid confermato o che hanno effettuato una lastra al torace. Tali casi, stimati come rari, non prevedibili prima dell’acquisizione dei dati stessi, sono comunque necessari a perseguire la finalità oggetto di questo lavoro”.

L’Istat ha indicato inoltre in sei mesi il tempo di conservazione dei dati, specificando che essi verranno trattati “in ambiente protetto e crittografato” e che, decorso tale termine, essi verranno cancellati attraverso una procedura “tracciata dal sistema di ticketing dell’Istituto”. Sul punto la direttiva prosegue precisando che “una volta terminato il trattamento, i dati che servono a validare il modello sono conservati non oltre i termini stabiliti dal d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020)”.

3. Considerazioni dell’Autorità

Lo schema di direttiva presentato dall’Istituto risulta conforme ai requisiti previsti dal richiamato art. 13, commi 2 e 3 del d.l. 34/2020. Esso infatti, descrive compiutamente le caratteristiche del trattamento, fornendo al contempo adeguate garanzie a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Si rileva una sola criticità in riferimento all’individuazione del periodo di conservazione dati trattati. Nei termini sopra riportati, infatti, la direttiva -esclusivamente in parte qua- risulta contraddittoria nella misura in cui, dopo avere indicato in sei mesi il periodo di conservazione dei dati trattati, sembra poi ammettere un eventuale, differente (e più lungo) periodo di conservazione pari a quello indicato nel d.l. 34 del 2020. Tale ultimo termine riguarda, invero, la vigenza dell’autorizzazione per l’Istat a trattare dati, anche inerenti alle particolari categorie, secondo la procedura indicata nella norma stessa e può coincidere con il periodo di conservazione dei dati trattati esclusivamente se ciò risulti necessario al perseguimento degli scopi della raccolta. 

In omaggio ai principi di trasparenza e limitazione della conservazione, si ritiene, quindi, necessario che la direttiva venga modificata eliminando il periodo “Una volta terminato il trattamento, i dati che servono a validare il modello sono conservati non oltre i termini stabiliti dal d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020)”, così da superare la contraddittorietà sopra evidenziata in ordine al periodo di conservazione dei dati trattati per la realizzazione del progetto Alert-Cov. (art. 5, par. 1, lett. a) e e) del Regolamento).

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento e dell’art. 13, comma 2 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, esprime parere favorevole sullo schema di direttiva di “Individuazione dei trattamenti dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (ue) 2016/679 nell’ambito del lavoro statistico alert-cov svolto ai sensi dell’art. 13 del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” a condizione che sia effettuata la modifica indicata nel paragrafo 3 del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei