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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Umbria - 29 aprile 2021 [9681778]

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[doc. web n. 9681778]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di  Regione Umbria - 29 aprile 2021

Registro dei provvedimenti
n. 170 del 29 aprile 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo del 26 luglio 2019, presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, è stata lamentata la pubblicazione online delle “griglie degli ammessi con riserva e/o la convocazione per la preselezione” ad alcune procedure concorsuali, bandite per l’anno 2015 dalla Regione Umbria, a cui il reclamante aveva presentato domanda di partecipazione. A seguito di istanza di esercizio dei diritti, da parte dell’interessato, la Regione Umbria dichiarava che “non è dato poter dare riscontro in quanto i dati forniti nelle relative istanze da Lei presentate sono cristallizzati nelle fasi delle procedure più volte richiamate”.

2. L’attività istruttoria.

Dall’istruttoria preliminare, effettuata dall’Ufficio in data XX, è emerso che, utilizzando il motore di ricerca www.google.com, veniva restituito un collegamento al sito web della Regione Umbria attraverso il quale, selezionando la relativa voce, si aveva accesso al file in formato .pdf dell’“XX” contenente i dati personali identificativi (nome e cognome), il giorno, l’ora e il luogo della convocazione, del reclamante e di numerosi interessati partecipanti alla procedura (url http://www....).

Sulla base degli elementi acquisiti l’Ufficio ha notificato, con nota del XX, (prot. n. XX), alla Regione Umbria, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 17 del Regolamento e degli artt. 2-ter del Codice, invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

La Regione ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, integrata dalle note del XX e XX rappresentando, in particolare, che:

- “le violazioni contestate riguardano la pubblicazione sulla pagina dedicata del canale bandi del sito internet istituzionale […]- in linea con quanto previsto negli avvisi di selezione […] - degli elenchi relativi agli ammessi con riserva e i convocati alla preselezione della XX)”;

- “la pubblicazione degli ammessi con riserva e degli elenchi dei convocati alla prova preselettiva ha riguardato - ex art. 5, comma 2 degli avvisi - tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ad esclusione degli esonerati dalla preselezione ex L.104/1992 e si è limitata ai soli dati identificativi “nome e cognome” seguiti dalla “data di nascita”, inserita esclusivamente e necessariamente per i possibili casi di omonimia, dato l’elevatissimo numero di concorrenti (n. 31.916 domande pervenute, ripartite in 11 differenti profili professionali), proprio in considerazione del principio di minimizzazione dei dati, oltre a giorno, ora e luogo di svolgimento delle prove di selezione, avendo dovuto predisporre un numero evidentemente elevato di sessioni d‘esame”;

- “la censurata condotta ha avuto ad oggetto la diffusione di dati personali comuni in merito all’ammissione con riserva e convocazione a prove preselettive di concorrenti i quali avevano volontariamente aderito alla procedura selettiva e alle prescrizioni del bando, in particolare dell’art. 12, comma 3 concernente le modalità di comunicazione “relative all’ammissione dei candidati, allo svolgimento della prova scritta, alla stipula del contratto di lavoro e ogni altra comunicazione relativa alla presente procedura” le quali sarebbero state “rese note mediante pubblicazione nella pagina internet del sito istituzionale di cui all’art. 13, dedicata al presente avviso” con “valore di comunicazione agli interessati”;

- “tale modalità, scelta anche per economia procedimentale, dato il numero prevedibilmente elevato di candidati, è stata disposta in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2010 “REGOLAMENTO DEI CONCORSI” […], emanato ai sensi dell’art. 39 dello Statuto della Regione Umbria, il cui art. 18 stabilisce:“(…) In particolare, il bando prevede: (…) le modalità, i tempi e le forme per la comunicazione delle date delle prove d’esame nonché per la pubblicazione della graduatoria finale; 2. Il bando di concorso (…) è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nel sito Internet istituzionale della Regione e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, fatta salva la previsione di ulteriori e aggiuntive forme di pubblicizzazione in relazione alla complessità delle procedure e alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire o alla prevedibile difficoltà di reperire le professionalità ricercate”;

- “l’avvenuta pubblicazione, quindi, è fondata - prima ancora che sulla base di quanto previsto dalle disposizioni dettate dall’art. 15, comma 6-bis del D.P.R. n.487/1994 e dall’art. 23, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 (successivamente abrogato dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 3), del d.lgs. n. 97/2016) - sulla legge generale che disciplina il giusto procedimento amministrativo ovvero la legge n. 241/1990 in virtù della quale l'attività amministrativa, anche quando la PA agisce secondo norme di diritto privato, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”;

- con nota del XX la Regione ha comunicato di aver provveduto “alla cancellazione di tutti gli atti / documenti / link pubblicati nella sezione Documenti esito / graduatoria della pagina del sito internet istituzionale dedicata all’XX, tra cui gli elenchi degli ammessi con riserva e dei convocati alla preselezione, oggetto dell’originaria istanza di cancellazione” […] essendo scaduti, tra XX e XX, i termini di vigenza delle graduatorie finali di merito”;

- “si è ritenuto opportuno procedere alla cancellazione di tutti gli atti di esito e relativi allegati, inserendo nella stessa pagina dell’avviso l’informazione che tali atti sono stati pubblicati per il periodo di cui all’art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013 fino a che hanno prodotto i loro effetti e che, decorsi tali termini, sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 “Accesso civico a dati e documenti” dello stesso D. Lgs. n. 33/2013”.

3. Normativa applicabile.

3.1 Il quadro normativo.

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, qualora operino nello svolgimento di procedure concorsuali, selettive o comunque valutative, prodromiche all’instaurazione del rapporto di lavoro, possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, del Regolamento), se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento).

La disciplina nazionale ha introdotto, inoltre, disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2, del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento, e tra queste la “diffusione” di dati personali, sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).

Il titolare del trattamento è tenuto, inoltre, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).

3.2 Diffusione dei dati personali

Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali si rileva che le norme di settore stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie, nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie. Altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti, previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo al fine di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell’azione amministrativa.

Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli avvisi di convocazione dei candidati contenenti i dati personali identificativi (nome e cognome), il giorno, l’ora e il luogo della convocazione dei partecipanti alla procedura (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nonché art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6 bis, Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, art. 35, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Il Garante ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni alle pubbliche amministrazioni in ordine alle cautele da adottare per la diffusione di dati personali in Internet per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa con le Linee guida in materia di trasparenza, anche con riferimento alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici (provv. n. 243 del 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436, spec. II, par. 3.b), ma vedi anche Linee guida in materia di trattamento di dati personali, di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, provv. del 14 giugno 2007, n.161, doc web n.1417809).

Peraltro la normativa statale in materia di trasparenza disciplinata dal d. lgs. n. 33/2013, pure invocata dalla Regione, non prevede la diffusione dei dati personali identificativi (nome e cognome), del giorno, ora e luogo della convocazione dei partecipanti alla procedura, contenuti nei documenti pubblicati online, e che l’unica disposizione, vigente all’epoca della pubblicazione, relativa a concorsi e prove selettive, era contenuta nell’art. 23, comma 1, lett. c), del predetto decreto (peraltro abrogata dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 3, del d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, come anche riportato negli scritti difensivi dalla Regione) che riguardava la sola pubblicazione di elementi di sintesi dei provvedimenti finali dei procedimenti e non degli atti, verbali, elenchi di ammessi, graduatorie formate a conclusione del procedimento, né delle informazioni concernenti eventuali prove intermedie.

Non possono poi essere accolte le ulteriori argomentazioni, riportate negli scritti difensivi della Regione, che farebbero derivare la legittimità della pubblicazione dei predetti dati da una norma del Regolamento Regionale, n. 6/2010, che disciplina la materia dei concorsi, emanato ai sensi dell’art. 39 dello Statuto della Regione Umbria, che stabilisce  “le modalità, i tempi e le forme per la comunicazione delle date delle prove d’esame nonché per la pubblicazione della graduatoria finale” siano definite dal bando di concorso. ciò in quanto, stante la natura di atto non regolamentare del bando di concorso, non ricorrono i requisiti richiesti dall’ art. 2-ter, commi 1 e 3 del Codice (cfr. provv. del Garante n.20 del 30 gennaio 2020 doc. web n. doc. web n. 9302897).

Analogamente, non è possibile richiamare, come idoneo presupposto per diffondere i dati personali online dei candidati, la circostanza che i partecipanti alla selezione abbiano “volontariamente aderito alla procedura selettiva e alle prescrizioni del bando”, come riportato nella nota della Regione, in quanto il trattamento di dati, finalizzato all’assunzione di personale da parte di un soggetto pubblico, trova la propria base giuridica nella specifica disciplina di settore che regola l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi (cfr., la normativa sopra richiamata) e non nel consenso degli interessati in ragione dello squilibrio nel rapporto tra titolare e interessato stante di norma, non è quindi possibile chiedere il consenso al trattamento dei dati personali ai soggetti interessati da parte di soggetti pubblici (considerando n. 43 e art. 88 del Regolamento; sul punto cfr., provv. del 17 settembre 2020, n. 160, doc web n. 9461168).

Inoltre, sul presupposto che la pubblicazione fosse lecita, la Regione ha negato all’interessato il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, in violazione dell’art.17 del Regolamento.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Il trattamento dei dati degli interessati, avvenuto in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ha avuto inizio con la pubblicazione online “degli elenchi relativi agli ammessi con riserva e i convocati alla preselezione della procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di n. 94 unità di personale suddivise in 11 profili professionali, indetta con DD n.5939/2015, come modificato con DD n. 6823/2015”per cui la violazione dei dati personali, che ha determinato la diffusione online degli stessi, si è protratta fino al XX, data in cui il titolare ha dichiarato di aver rimosso i predetti documenti e disponendone la deindicizzazione.

Si rappresenta, altresì, che al fine della determinazione della norma applicabile, sotto il profilo temporale, deve essere richiamato il principio di legalità di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 689 del 24/11/1981 per cui «Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati». L’applicazione di tale principio determina l’obbligo di prendere in considerazione le disposizioni vigenti al momento della commessa violazione. Pertanto, seppure la condotta oggetto dell’istruttoria da parte di questa Autorità sia iniziata prima (nel 2015) della data di piena applicazione del Regolamento, nel caso che ci occupa tale momento - considerando la natura permanente della condotta contestata - deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta illecita che, dagli atti dell’istruttoria, risulta essersi protratta almeno fino al XX, pertanto il Regolamento e il Codice, successivamente alla modifiche del d.lgs.101 del 2018, costituiscono le disposizioni alla luce delle quali è stato valutato quanto lamentato nel reclamo.

Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio, e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla Regione Umbria, per aver diffuso, mantenendo online gli elenchi di numerosi interessati (circa 2.500), relativi agli ammessi con riserva e ai convocati alla preselezione della procedura selettiva di cui trattasi determinando un'indebita diffusione di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), e 17 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che la Regione ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere i predetti documenti e a richiedere la deindicizzazione (v. nota del XX), non ricorrono i presupposti per l'adozione di misure correttive, di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi è stato considerato che la rilevata condotta, tenuta in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha avuto a oggetto la diffusione di dati personali, anche alla luce delle indicazioni che, sin dal 2014, il Garante, ha fornito a tutti i soggetti pubblici nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” sopra citate. Tale diffusione di dati personali si è protratta per un considerevole lasso di tempo (oltre 5 anni).

Di contro è stato considerato: che la Regione si è attivata per rimuovere i dati personali dei soggetti interessati, collaborando  con l'Autorità nel corso dell'istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi; inoltre ha proceduto alla pubblicazione degli elenchi dei candidati nella erronea convinzione che il bando di concorso e potesse costituire una idonea base giuridica e di essere tenuta ad assolvere agli obblighi di informazione agli interessanti relativi alla procedura, mediante pubblicazione online. Considerato che la pubblicazione riguarda esclusivamente dati comuni, si è ritenuto di applicare un'ulteriore riduzione della sanzione. Si è tenuto, inoltre, favorevolmente atto che non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila) per la violazione degli artt. 5, 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), e 17 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto dell’esteso lasso temporale durante il quale i predetti dati sono stati resi reperibili in rete, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara illecita la condotta tenuta dalla Regione Umbria, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), e 17 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice

ORDINA

Alla Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Corso Vannucci,96 - 06100 Perugia (PG), C.F. 80000130544 di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

alla Regione Umbria, – fermo restando quanto disposto dall’art. 166, comma 8 del Codice – del Codice, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ravvisando altresì la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei