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Newsletter 22/06/21 - Telemarketing: Garante privacy sanziona Iren per 3 mln di euro - Garante privacy a Sindaco: via dal profilo social video e foto di minori disagiati - Garante privacy: no al controllo indiscriminato dei lavoratori

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NEWSLETTER N. 478 del 22 giugno 2021


Telemarketing: Garante privacy sanziona Iren per 3 mln di euro
Il consenso va acquisito per ciascun passaggio dei dati tra più titolari

Il consenso, inizialmente rilasciato da un cliente ad una società anche per attività promozionali di terzi, non può estendere la sua efficacia anche a successive cessioni ad ulteriori titolari. Tali cessioni infatti non sarebbero supportate dal necessario consenso, specifico ed informato dell’interessato.

Sulla base di questo principio, il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di circa 3 milioni di euro ad Iren Mercato S.p.A., società operante nel settore energetico, per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso. A seguito di diversi reclami e segnalazioni il Garante ha accertato che la società aveva infatti trattato dati personali per attività di telemarketing, che non aveva raccolto direttamente, ma che aveva acquisito da altre fonti. Iren infatti aveva ottenuto liste di anagrafiche da una S.r.l., che a sua volta le aveva acquisite, in veste di autonomo titolare del trattamento, da altre due aziende. Queste ultime società avevano ottenuto il consenso dei potenziali clienti per il telemarketing effettuato sia da loro che da parte di terzi, ma tale consenso non copriva anche il passaggio dei dati dei clienti dalla S.r.l. all’Iren.

L’ammontare della sanzione applicata dal Garante, è stato motivato anche dal fatto che le liste anagrafiche, prive di tutti i consensi necessari e di cui il Garante ha vietato ogni ulteriore utilizzo a fini promozionali, riguardavano diversi milioni di persone. L’Autorità ha infine rivolto un avvertimento alla società per aver fornito una rappresentazione ed una documentazione probatoria incompleta ed inidonea durante l’istruttoria.

 


Garante privacy a Sindaco: via dal profilo social video e foto di minori disagiati  
La pubblicazione in chiaro lede la privacy e la dignità delle persone

Per denunciare situazioni di degrado presenti nel suo Comune, un sindaco non può pubblicare sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili e di persone disagiate, o di presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti offensivi degli utenti del social network.

Lo ha stabilito il Garante per la privacy, in un recente provvedimento, ordinando al sindaco di Messina di rimuovere dal proprio profilo le immagini pubblicate e sanzionandolo per 50mila euro.

L’Autorità è intervenuta a seguito di alcune segnalazioni che denunciavano un utilizzo di dati non conforme alla disciplina in materia di dati personali da parte del sindaco.

Nel corso del procedimento è emerso che all’interno della pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina”, tra gli altri contenuti, era pubblicato un video che ritraeva persone riconoscibili e in evidenti condizioni di difficoltà socio-economica, senza che la loro identificabilità fosse giustificata da ragioni di interesse pubblico. La pubblicazione del video, a giudizio del Garante, travalica i limiti posti dal principio di essenzialità dell’informazione stabilito dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dalla Regole deontologiche dei giornalisti, viola il diritto di non discriminazione e lede la dignità delle persone riprese.

In un’altra pagina del profilo era stata pubblicata, inoltre, l’immagine di un ragazzo disabile, associata al provvedimento che assegnava ai genitori un posto auto nei pressi dell’abitazione, per di più con l’indirizzo in chiaro. Anche in questo caso la diffusione è risultata ingiustificata ed in contrasto sia con il principio di essenzialità dell’informazione che con le disposizioni poste a tutela dei minori e delle persone con problemi di salute.

Altre immagini e video - diffusi senza rendere irriconoscibili i minori ripresi in condizioni di degrado per documentare la questione delle “baraccopoli” o la descrizione delle condizioni di salute di una bambina - sono risultati anch’essi in contrasto con le norme a tutela della riservatezza e in violazione delle regole fissate dalla Carta di Treviso.  Quanto alle immagini di presunti trasgressori delle norme sul decoro urbano, il Sindaco aveva provveduto ad eliminarle nel corso dell’istruttoria.

A conclusione del procedimento l’Autorità ha quindi vietato al sindaco di Messina l’ulteriore trattamento dei dati, eccettuata la loro conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria, e gli ha ordinato il pagamento di una sanzione di 50mila euro.

 


Garante privacy: no al controllo indiscriminato dei lavoratori
L’Autorità sanziona il comune di Bolzano per 84mila euro

Non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

È quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano, avviato sulla base del reclamo presentato da un dipendente che, nel corso di un procedimento disciplinare, aveva scoperto di essere stato costantemente controllato. L’amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l’orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l’inattendibilità dei dati di navigazione raccolti.

Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr. Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all'attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato.

Nel provvedimento l’Autorità ha rimarcato che l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Nell’ambito dell’istruttoria, sono state inoltre riscontrate violazioni anche in merito al trattamento dei dati relativi alle richieste di accertamento medico straordinario da parte dei dipendenti, effettuate attraverso un apposito modulo, Il modulo, messo a disposizione dall’amministrazione, prevedeva la presa visione obbligatoria da parte del dirigente dell’unità organizzativa, circostanza che comportava un trattamento di dati sulla salute illecito.

Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione dell’amministrazione, ha disposto una sanzione di 84.000 euro per l’illecito trattamento dei dati del personale. Il Comune dovrà anche adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell’accordo sindacale.

 


 

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