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Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione - Affare assegnato n. 621 (impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti)

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IL VIDEO DEL'AUDIZIONE

 

Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali - Affare assegnato n. 621 (impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti) Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

Commissione 7a e 12a riunite del Senato della Repubblica

(27 aprile 2021)

 

1. Il contesto

Ringrazio le Commissioni per quest'invito al confronto su di un tema che, come pochi altri, racconta delle implicazioni sociali, culturali, ma direi anche antropologiche, della pandemia. La chiusura delle scuole, a marzo 2020, anticipatrice del lockdown totale che di lì a poco sarebbe intervenuto, ha rappresentato in maniera inequivocabile la gravità della situazione pandemica. Per altro verso, la prosecuzione delle chiusure di molte scuole sinora  ha imposto- per oltre un anno, proprio ai ragazzi nella fascia più delicata dell'esistenza quale è l'adolescenza- la d.a.d. quale succedaneo impari dell'attività formativa.

Nella definizione di "succedaneo impari" è racchiuso il senso profondo di ciò che ha rappresentato l'anno trascorso per molti studenti. Da un lato, infatti, va sottolineata l'insostituibilità della dimensione sociale e relazionale della scuola come comunità. In questo senso la didattica, a tutte le età, è necessariamente didattica in presenza, fatta di convivenza tra corpi, di condivisione di spazi e tempi e proprio in questo emerge l'irriducibile unicità della scuola tradizionale come insostituibile esperienza umana e sociale, sintesi di scuola-luce e scuola-dispositivo per riprendere la definizione di Massimo Recalcati. Tra le tante privazioni che bambini e ragazzi – davvero la fascia della popolazione più pregiudicata dalla pandemia – hanno subito in quest'anno, quella della vita nella comunità scolastica è certamente la più rilevante, avendo sottratto proprio coloro che più necessitano della relazione intersoggettiva alle straordinarie opportunità di confronto e crescita che solo la scuola "in presenza" può offrire.

Dall'altro lato, non può sottovalutarsi la funzione succedanea, di "faticosissima supplenza" che la d.a.d. ha svolto rispetto alla scuola tradizionale, accelerando in misura esponenziale un processo, quale quello di digitalizzazione dell'attività formativa, che prima della pandemia era, nella migliore delle ipotesi, soltanto in nuce. In pochissime settimane scuole, insegnanti, studenti e relative famiglie, hanno dovuto affrontare una sfida davvero epocale: rendere le piattaforme aule virtuali in cui ambientare le attività formative di ogni ordine e grado, ricreare, dietro agli schermi, comunità unite dal confronto e dalla magia del rapporto educativo. Superando il gap generazionale così rilevante sul piano del rapporto con le nuove tecnologie, docenti e studenti hanno dovuto acquisire in un tempo brevissimo competenze digitali significative, che hanno consentito la prosecuzione della didattica. Le diseguaglianze-che la scuola tradizionale si sforza in ogni suo aspetto di attenuare – sono tuttavia prepotentemente riemerse, in forma spesso anche drammatica, sul terreno dell'accesso alle risorse tecnologiche, dimostrando anche sotto questo profilo quanto davvero l'accesso alla rete sia oggi, se non un autonomo diritto fondamentale, sicuramente il presupposto di altri, innumerevoli, diritti fondamentali.

Pur con questi limiti, la d.a,d ha rappresentato una straordinaria sfida alla capacità di resilienza di tutta la comunità scolastica, ha educato ad affrontare il reale pur con tutte le sua asperità ed, in questo senso, ha fornito un insegnamento di vita che ai ragazzi sarà estremamente utile nel prosieguo. In tale prospettiva, la definizione di scuola-Telemaco coniata ancora una volta da Massimo Recalcati ben esprime l'idea, sottesa alla d.a.d., di un modello educativo capace di accettare le difficoltà come sfide attorno a cui costruire un processo di soggettivazione.

2. La scuola on-line e la privacy di ragazzi e docenti

Ma come ogni aspetto della traslazione on line della nostra vita, anche la d.a.d. presenta dei rischi e delle difficoltà di gestione con cui ci si è dovuti, sin  da subito, misurare. Tra i principali, vi sono i pregiudizi alla riservatezza individuale che un uso scorretto di questi metodi di apprendimento a distanza può determinare. La categoria dei rischi potenziali è vastissima: dalla diffusione di conversazioni o scene di vita quotidiana di natura confidenziale, per via di un microfono o di una videocamera indebitamente accesi, all'infiltrazione (verificatasi più di una volta) di hacker o comunque agenti esterni che offrano alla visione degli studenti contenuti inappropriati; dall'uso secondario e indebito dei dati di studenti e docenti da parte delle piattaforme utilizzate per l'e-learning, alle implicazioni, negative per la stessa qualità della didattica, dell'ingerenza eccessiva e costante dell'occhio elettronico nella lezione.  

Consapevole di questi rischi tanto quanto dell'esigenza di impedire che essi rappresentassero un fattore ostativo alla soluzione, comunque apprezzabile della d.a.d., già dal 28 marzo 2020 il Garante ha adottato uno specifico atto di indirizzo, ricognitivo delle implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sulla privacy, fornendo prime indicazioni per garantirne lo svolgimento nel modo più corretto. In quella sede si è sottolineato, in particolare, come il ricorso a piattaforme generaliste e dotate di varie funzionalità, tra le quali anche quelle proprie delle reti sociali, implicasse naturalmente maggiori rischi, proporzionali al più vasto ambito di utilizzo dei dati stessi e necessitasse, quindi, di maggiore consapevolezza nell'uso e di una corrispondente pedagogia digitale.

Per questo, da un lato con un'apposita nota alla Ministra si è auspicata- previo perfezionamento della cornice normativa di riferimento- la valorizzazione del registro elettronico come piattaforma idonea all'interazione a distanza tra docenti e studenti in condizioni più sicure (e più consolidate sotto il profilo dei rapporti tra i protagonisti del trattamento), rispetto a quelle offerte dalle piattaforme generaliste(1). Dall'altro lato, si è evidenziato come queste ultime non possano condizionare la fruizione dei servizi didattici all'assenso al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi online di natura non didattica.

Nel caso di ricorso a piattaforme generaliste, si è rimarcata l'esigenza di attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare e- per quanto concerne i docenti - sempre nel rispetto delle garanzie sancite dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori per il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, non interferendo con la libertà di insegnamento.

In questo senso, la stabile introduzione della didattica a distanza nel sistema dell'istruzione dev'essere corredata da adeguate garanzie sul piano del trattamento dei dati degli interessati (minori, famiglie e docenti), anche attraverso iniziative che dovessero maturare nel settore pubblico, purché nel rispetto del principio di proporzionalità, evitando di creare nuove banche dati nazionali sulle valutazioni dell'apprendimento dei singoli studenti.

Tornando alle indicazioni fornite dal Garante con l'atto d'indirizzo del 26 marzo 2020, sul piano della disciplina si è precisato come il ricorso alla d.a.d. non implichi la prestazione del consenso da parte dei genitori o dei docenti, essendo il conseguente trattamento di dati personali riconducibile alle funzioni istituzionali degli istituti scolastici o istituzionali. Si è inoltre sottolineata l'esigenza di garantire trasparenza e correttezza del trattamento, valorizzando gli obblighi informativi anche sul piano della effettiva comprensibilità, da parte dei minori, delle notizie fornite.

Queste indicazioni sono state ulteriormente sviluppate dalle Linee guida del Ministero dell'istruzione sulla didattica digitale integrata (DDI) e la tutela della privacy- alla cui redazione l'Autorità ha contribuito -, con le quali si è in particolare sottolineata, sul versante della tutela dei docenti, l'esigenza di verificare che le piattaforme di e-learning siano configurate in modo da prevenire che vengano raccolte, anche accidentalmente, informazioni relative alla loro vita privata(2). Si è peraltro chiarito come la valutazione d'impatto privacy debba essere predisposta solo in caso di ricorso a soluzioni tecnologiche nuove e particolarmente invasive o comunque implicanti il monitoraggio sistematico degli utenti o, in generale, un rischio elevato per diritti e libertà delle persone. Ulteriori indicazioni sul tema sono state fornite con specifiche faq pubblicate sul sito del Garante e con altre disponibili sul sito del Miur, alla stesura di una delle quali il Garante ha partecipato.

3. Il proctoring

Tra le implicazioni più complesse della remotizzazione delle attività formative, in particolare universitarie, vi è il proctoring, ovvero l'uso, essenzialmente da parte degli Atenei, di sistemi di supervisione del comportamento degli studenti durante le prove d'esame a distanza, al fine di garantirne il corretto svolgimento. Il tema è delicatissimo: da un lato, infatti, soprattutto rispetto agli esami universitari è necessario evitare che la remotizzazione delle prove equivalga a sistematica violazione, da parte degli studenti, delle regole di correttezza nella loro effettuazione . Dall'altro lato, tuttavia, i sistemi di rilevazione non devono essere indebitamente invasivi e comportare un monitoraggio dello studente eccedente le effettive necessità. L'urgenza di provvedere sul punto è, certamente, evidente. Benché infatti il rispetto delle regole di svolgimento delle prove vada garantito anche on-line, non sarebbero tollerabili né sistemi quali quello, inaccettabile sul piano anzitutto della dignità, del bendaggio degli occhi degli studenti cui abbiamo assistito (peraltro neppure in ambito universitario), né tantomeno una sorveglianza elettronica priva dei necessari limiti e garanzie.

Alcuni Atenei hanno infatti autonomamente provveduto, pur in assenza di presupposti normativi idonei, ad attivare programmi informatici di supervisione volti a verificare, ad esempio tramite il riconoscimento facciale, l'assenza di fenomeni di sostituzione di persona e, più in generale, di comportamenti scorretti.

Nei casi sinora sottopostici, è stata in generale rilevata l'esigenza di una previsione normativa che disciplini tale trattamento-  non legittimabile su base consensuale per l'assenza di reale libertà nella manifestazione di volontà da parte di chi, come lo studente, versa in una posizione di debolezza nel rapporto con l'Ateneo-  e introduca misure adeguate per rendere i controlli, certamente doverosi, non eccedenti le necessità effettive di verifica della corretta esecuzione delle prove. In alcuni casi, infatti, sono stati utilizzati programmi che non si limitano a inibire alcune funzionalità dei dispositivi che potrebbero agevolare condotte scorrette, ma realizzano un'estesa profilazione del comportamento dello studente durante la prova (attività sul web, applicazioni in uso, tasti digitati sulla tastiera e movimenti del mouse) che rischia  di eccedere le effettive necessità o che, comunque, necessiterebbe di garanzie e limiti adeguati.

Sono state poi riscontrate informative non sempre puntuali, limiti di conservazione dei dati eccedenti le esigenze reali e ipotesi di trasferimento dei dati all'estero – in particolare negli Usa- carenti di adeguati presupposti di liceità.

Il precedente Governo aveva poi sottoposto informalmente al Garante uno schema di atto d'indirizzo relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici a distanza, per i quali si pone a fortiori l'esigenza di normare se e fino a che punto sia legittimo l'utilizzo di simili programmi informatici. Da ultimo questa esigenza appare allo stato essere stata superata dall'art. 10 del d.l. 44 2021che non appare ammettere l'impiego di tali sistemi per le prove concorsuali pur richiedendo l'utilizzo di strumenti informatici.

In ogni caso, nella misura in cui la remotizzazione dell'attività formativa e, appunto, delle prove d'esame o concorsuali dovesse proseguire, sarebbe certamente necessario subordinare l'ammissibilità di tali tecniche di rilevazione a una specifica disciplina, tesa a coniugare tutela della privacy ed esigenze di controllo di eventuali condotte scorrette dei candidati. Laddove il Parlamento intendesse accogliere questo invito, il Garante non farà certamente mancare il suo contributo.

Grazie per l'attenzione.

 

(1) Circa il data breach occorso poche settimane fa- per effetto di un ramsomware - ad Axios, fornitore del principale servizio di registro elettronico, è stata effettuata la dovuta comunicazione al Garante e il procedimento è in corso; parallelamente del resto alle indagini condotte dalla Procura della Repubblica  per i reati informatici configurabili.

(2) Sul rapporto tra dad e tutela dell'autodeterminazione informativa dei docenti è stata sollevata, dal una Corte tedesca, questione pregiudiziale interpretativa dinanzi alla Cgue, inerente la corretta ermeneutica da accordare alla disposizione del Gdpr (art. 88) che legittima gli Stati membri a introdurre norme più specifiche sul trattamento dei dati dei dipendenti nel contesto del rapporto lavorativo. La Corte chiede, in particolare, ai giudici di Lussemburgo, se a tal fine la norma interna debba rispondere ai requisiti contenutistici prescritti dall'art. 88.2 Gdpr (previsione di misure appropriate e specifiche a tutela della dignità umana, dei legittimi interessi e dei diritti fondamentali degli interessati). Il secondo quesito interpretativo concerne la possibilità di ulteriore applicazione, nel contesto emergenziale in atto, di norme interne in materia, carenti tuttavia dei requisiti suddetti.

Scheda

Doc-Web
9581498
Data
27/04/21

Argomenti


Tipologie

Audizioni e memorie

Vedi anche (10)