g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'11 marzo 2021 [9577017]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

VEDI NEWSLETTER DEL 27 APRILE 2021

[doc. web n. 9577017]

Provvedimento dell'11 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 96 dell'11 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 21 febbraio 2020 con cui XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX,  in proprio e quale rappresentante legale della figlia minore, ha chiesto la rimozione di un articolo pubblicato il 24 ottobre 2019 dalla testata on line pocketnews.it, edita da Sem Servizi editoriali e multimediali S.p.A., nel quale, nel dare conto delle circostanze particolari legate al ritrovamento del corpo senza vita di una donna – rispettivamente moglie e madre degli interessati – sono stati riportati dettagli ritenuti non essenziali ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, quali, in particolare, l’indirizzo di residenza della vittima presso il quale vive tuttora la sua famiglia, ivi inclusa la figlia minore di età, violando in tal modo il proprio diritto di riservatezza;

CONSIDERATO che il reclamante ha lamentato, in particolare, il pregiudizio causato alla minore dalla condotta tenuta dall’editore, tenuto anche conto della specificità della vicenda narrata, rappresentando di aver provveduto a sporgere denuncia-querela nei confronti del medesimo relativamente al reato di trattamento illecito di dati di cui all’art. 167 del Codice;

VISTA la nota del 2 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 6 luglio 2020 con la quale l’editore resistente ha comunicato di aver sospeso la pubblicazione dell’articolo, precisando che non vi era stata alcuna intenzione di violare la riservatezza degli interessati e che i dati riportati al suo interno erano stati a loro volta resi pubblici dalle forze dell’ordine che avevano eseguito le indagini sulla morte della donna senza mai fare alcun riferimento ai figli della medesima;

VISTA la nota del 6 luglio 2020 con la quale il reclamante ha eccepito che, a differenza di quanto dichiarato dall’editore, l’articolo risultava ancora reperibile in rete, rilevando come il comportamento tenuto dalla società resistente non fosse in alcun modo giustificabile in quanto gli inquirenti si sarebbero limitati a dare notizia dei fatti senza autorizzare la pubblicazione di dati particolarmente delicati rispetto ai quali il titolare del trattamento avrebbe dovuto, anteriormente alla diffusione, effettuare una valutazione autonoma sulla base delle norme in materia di trattamento dei dati personali per fini giornalistici;

VISTA la nota del 2 novembre 2020 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Sem Servizi editoriali e multimediali S.p.A. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali dell’interessata e della sua famiglia con modalità che apparivano non conformi al principio di essenzialità dell’informazione, nonché a quelli di liceità e  correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che il trattamento oggetto di contestazione, essendo riferito alla diffusione di dati personali contenuti all’interno di un articolo pubblicato da una testata giornalistica on line, deve essere ricondotto nell’ambito delle finalità giornalistiche di cui all’art. 136 del Codice e che pertanto, nel caso in esame, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del predetto Codice, nonché le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

RILEVATO che:

il titolare del trattamento ha provveduto a pubblicare un articolo che, nel ripercorrere gli eventi relativi ad una vicenda di cronaca riguardante l’avvenuto decesso di una donna, ha riportato dettagli, quali l’indirizzo di residenza della medesima, nonché aspetti della sua vita intima, che non appaiono essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti;

la pubblicazione di tali dati, oltre a non risultare rispondente al principio di essenzialità dell’informazione, appare altresì pregiudizievole per i diritti dei soggetti coinvolti, quali i familiari della vittima ed in particolare la figlia minore,  tenuto conto del fatto che l’indirizzo di residenza indicato coincide con quello presso il quale gli stessi tuttora abitano e che gli ulteriori dettagli riportati in merito all’esistenza di una relazione della donna con la persona indagata per la sua morte risultano idonei ad aggravare ulteriormente gli effetti causati su di essi dalla notizia senza di contro aggiungere, almeno nell’immediatezza dei fatti, elementi determinanti ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che la diffusione di dati personali quali l’indirizzo di residenza della vittima, nonché dei dettagli riguardanti la vita intima della medesima, sia avvenuta in contrasto con gli artt. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento e 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche e che pertanto il relativo trattamento, in quanto effettuato con le predette modalità, sia da reputarsi illecito in quanto idoneo a pregiudicare i diritti dei familiari della vittima ed in particolare della figlia minore della medesima;

CONSIDERATO che:

il titolare del trattamento ha comunicato nel corso del procedimento di aver provveduto a sospendere la pubblicazione dell’articolo oggetto di contestazione che, sulla base di una verifica effettuata dall’Autorità, non risulta più reperibile in rete;

non risultano precedenti analoghe violazioni commesse dal medesimo titolare;

alla luce di tali elementi si reputa pertanto proporzionata l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO di dover disporre nei confronti di Sem Servizi editoriali e multimediali S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dell’indirizzo di residenza della vittima della vicenda di cronaca descritta nell’articolo e delle ulteriori informazioni sopra individuate con modalità tali da ledere i diritti dei reclamanti, con particolare riguardo alla figlia minore della vittima, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico e di libera manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Sem Servizi editoriali e multimediali S.p.A. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Sem Servizi editoriali e multimediali S.p.A. la misura del divieto di ulteriore trattamento dell’indirizzo di residenza della vittima della vicenda di cronaca descritta nell’articolo e delle ulteriori informazioni sopra individuate con modalità tali da ledere i diritti dei reclamanti, con particolare riguardo alla figlia minore, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Sem Servizi editoriali e multimediali S.p.A.;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Sem Servizi editoriali e multimediali S.p.A. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

d) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Sem Servizi editoriali e multimediali S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei