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Provvedimento del 10 dicembre 2020 [9576141]

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[doc. web n. 9576141]

Provvedimento del 10 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 289 del 10 dicembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 6 novembre 2019 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Piras, ha chiesto di ordinare a Vito Biolchini, in qualità di gestore del blog www.vitobiolchini.it, la “rimozione dei contenuti e/o dei link relativi ai contenuti” reperibili tramite l’URL indicato nell’atto introduttivo “nonché [la] conseguente deindicizzazione dai motori di ricerca (…) mediante rimozione del [predetto] URL dagli indici o mediante spostamento dei contenuti in un’area del sito web non indicizzabile dai motori di ricerca”;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante presenza in rete di articoli riguardanti vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto e riguardo alle quali è stato successivamente assolto con sentenza di “accertamento della insussistenza e/o della sua estraneità ai fatti oggetto di contestazione”;

rilevato il venir meno dell’interesse pubblico alla conoscibilità di tali informazioni tenuto peraltro conto del fatto che attualmente non esercita funzioni pubbliche o incarichi di tipo politico come all’epoca di svolgimento dei fatti descritti;

VISTA la nota del 12 febbraio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto alla società resistente di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 2 marzo 2020 con la quale il titolare del trattamento ha rappresentato che:

il contenuto contestato dal reclamante “è di massimo interesse sociale, in considerazione del protagonista e della specifica vicenda illustrata” e si caratterizza, oltre che per la continenza delle modalità espressive utilizzate, anche per “l’analisi critica dei fatti esposti operata dall’autore (…) distinguendolo dal taglio critico della stampa quotidiana” e giustificandone ancora oggi la permanenza on line “sostanziandosi in una lettura (…) destinata a conservare un proprio autonomo valore storiografico”;

non si ritiene pertanto che il predetto contenuto debba essere rimosso o deindicizzato reputando sussistente l’interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti esposti e delle opinioni espresse dal giornalista, tenuto conto del ruolo ricoperto all’epoca dall’interessato e dei riflessi che gli eventi descritti hanno prodotto nell’ambito del sistema politico locale;

l’articolo oggetto di richiesta “risulta difficilmente reperibile attraverso i motori di ricerca di più largo utilizzo, salvo impiego di chiavi di ricerca estremamente raffinate”, ridimensionandosi con ciò la potenzialità lesiva dello stesso dedotta dal reclamante anche in considerazione del fatto che si è provveduto, in adempimento del dovere di esercitare in modo corretto la professione giornalistica, a disporne l’aggiornamento sulla base dei successivi sviluppi della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante;

VISTA la nota del 28 agosto 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di fornire le proprie osservazioni in ordine al riscontro fatto pervenire dal titolare del trattamento;

VISTA la nota dell’11 settembre 2020 con la quale il reclamante, nel prendere atto dell’aggiornamento dell’articolo disposto dall’editore, ha ribadito la richiesta di rimozione e/o deindicizzazione dei relativi contenuti rappresentando che:

questi ultimi, “oltre che inattuali, si caratterizzano per la loro attitudine lesiva della [propria] immagine personale e professionale, nonché della [propria] reputazione (…) in quanto riferiti a vicende rivelatesi non solo illecite, ma anche non veritiere, in quanto smentite dagli accertamenti processuali” successivi;

la conservazione dei predetti articoli non può pertanto ritenersi giustificata in virtù dell’esistenza di un legittimo esercizio del diritto di cronaca, ormai ampiamente espletato, rispetto al quale dovrebbe invece prevalere il diritto dell’interessato a non restare indeterminatamente associato a vicende ormai da tempo esaurite e che, in virtù del riconoscimento della sua totale estraneità ai fatti avvenuto tramite accertamenti giudiziali divenuti irrevocabili, risultano lesive della propria identità personale, oltreché della propria reputazione;

la perdurante reperibilità di tali contenuti non può dirsi motivata neppure da un presunto ruolo pubblico ricoperto dal medesimo il quale, una volta cessato dalla carica politica, è infatti tornato ad esercitare la propria attività all’interno di una società privata completamente estranea alle vicende narrate e richiamando altresì, a sostegno della fondatezza delle proprie istanze, diverse recenti decisioni del giudice di legittimità in materia di diritto all’oblio, tra le quali, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 19681 del 22 luglio 2019;

nel caso in esame, non può ritenersi operante nemmeno l’eccezione di cui all’art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento, relativo al trattamento delle informazioni per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, posto che “l’archiviazione (…) presuppone un’attività di organizzazione e strutturazione ben diversa dalla semplice pubblicazione dei contenuti sul web” ove le informazioni sono “solo memorizzate senza limiti e senza tempo, poste tutte al medesimo livello, senza una valutazione del relativo peso, prive di contestualizzazione e di collegamento con altre informazioni”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G. U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di cancellazione degli articoli conservati nell’archivio dell’editore avanzata in via principale avanzata in via principale, che:

il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno dei relativi articoli anche in considerazione del ruolo ricoperto dal medesimo e che, per tale motivo, non può essere ritenuto illecito;

l’attuale trattamento effettuato attraverso la conservazione dei predetti articoli all’interno dell’archivio on-line dell’editore deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento);

il titolare del trattamento ha peraltro provveduto a disporre l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo oggetto di reclamo in modo da dare evidenza dell’esistenza di un seguito giudiziario favorevole per l’interessato, conformando così il trattamento ai principi di esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento;

la fattispecie in esame differisce da quella affrontata nello specifico dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nell’ambito della sentenza 19681/2019 richiamata dal reclamante tenuto conto del fatto che quest’ultima, pur ripercorrendo in termini generali l’evoluzione del diritto all’oblio, si è soffermata principalmente sul rapporto tra di esso ed il diritto alla rievocazione storica di fatti del passato compiuta da un editore tramite la ripubblicazione di notizie vere già in precedenza legittimamente diffuse senza che fossero sorte contestazioni in ordine al contenuto degli articoli;

l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sè un importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondata la richiesta di cancellazione del contenuto dell’articolo indicato nell’atto di reclamo;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione di quest’ultimo dai motori di ricerca esterni al sito web del titolare del trattamento, che:

le informazioni contenute nell’articolo oggetto di reclamo, risalenti al 2016 e riferite all’intervenuta condanna in primo grado dell’interessato a tre anni di reclusione, attengono ad un’epoca nella quale quest’ultimo ricopriva un ruolo pubblico sia in ambito politico che economico in considerazione dell’attività svolta;

l’autore dell’articolo ha effettuato un’analisi critica delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il reclamante, nonché, più in generale, delle ripercussioni sul rapporto fiduciario che lega l’elettorato ai propri rappresentanti politici derivanti dalla scelta effettuata da coloro che, sottoposti a procedimento penale, non hanno ravvisato l’opportunità di rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico ricoperto a seguito del proprio rinvio a giudizio, come avvenuto anche nel caso di specie;

sebbene tale contenuto possa conservare una propria utilità in termini di ricostruzione delle problematiche emerse in un particolare momento storico-politico, anche con riguardo ad una specifica realtà regionale, occorre tenere conto del fatto che le premesse dalle quale prende le mosse l’autore e le conclusioni cui perviene appaiono condizionate da un presupposto di fatto, ovvero il coinvolgimento del reclamante in alcune vicende, che risulta essere stato smentito da accertamenti giudiziari successivi resi in via definitiva e che ne hanno disposto l’assoluzione;

in considerazione dell’intervenuta assoluzione dell’interessato con riguardo ai fatti contestati, il contenuto attualmente reperibile in rete, benché abbia costituito espressione di un legittimo esercizio del diritto di cronaca all’epoca della loro originaria pubblicazione, appare attualmente rispondente ad una finalità di tipo diverso essenzialmente legata alla “conservazione del dato in ragione della rilevanza storico-sociale delle notizie di stampa” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020), anche in virtù del ruolo ricoperto dall’interessato con riguardo alle attività svolte sia in ambito politico che economico;

il soddisfacimento di tale finalità appare tuttavia realizzabile garantendo la disponibilità dell’articolo all’interno dell’archivio on-line dell’editore senza che ciò richieda la perdurante diffusione di tali informazioni tramite i motori di ricerca generalisti che, pur se aggiornate, appaiono pregiudizievoli per l’interessato in quanto riguardanti fatti risalenti a diversi anni prima ed il cui accadimento è stato peraltro smentito in sede giudiziaria;

la protezione normativa dell’archivio storico giornalistico ha formato oggetto di disciplina anche nell’ambito del Regolamento europeo che, pur ponendo a salvaguardia della sua integrità alcune limitazioni con riguardo ai diritti esercitabili dagli interessati relativamente ai dati personali che li riguardino contenuti al suo interno, ha comunque previsto l’adozione di garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli stessi mediante la predisposizione di misure tecniche ed organizzative che possano assicurare il rispetto del principio della minimizzazione dei dati (cfr. art. 89, par. 1, del Regolamento);

RITENUTO pertanto, di dover ordinare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), del Regolamento, a Vito Biolchini, in qualità di gestore del blog www.vitobiolchini.it, di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo indicato nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Vito Biolchini in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di cancellazione del contenuto degli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento;

b) ordina, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), del Regolamento, a Vito Biolchini, in qualità di gestore del blog www.vitobiolchini.it, di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo indicato nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Vito Biolchini, in qualità di gestore del blog www.vitobiolchini.it, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Vito Biolchini a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei