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Provvedimento del 27 gennaio 2021 [9549257]

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[doc. web n. 9549257]

Provvedimento del 27 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 31 del 27 gennaio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 27 marzo 2020 con cui XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli nei quali è stato riportato un commento postato in rete dalla medesima, che ricopriva all’epoca il ruolo di assessore nella giunta comunale di un ente locale, riguardante un grave fatto di cronaca;

CONSIDERATO che l'interessata ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di detti contenuti risalenti ad alcuni anni prima, tenuto conto anche del fatto che:

gli stessi erano stati originariamente pubblicati all’interno del proprio profilo privato, ma ripresi dalla stampa in considerazione del ruolo pubblico dalla stessa; 

rispetto ad essi non può più ritenersi sussistere l’interesse del pubblico ad averne conoscenza dato che la stessa non ricopre più la funzione svolta all’epoca;

VISTA la nota del 19 giugno 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 9 luglio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

di non poter effettuare alcuna valutazione con riguardo al gruppo di URL indicati con i nn. da 1 a 3 a pag. 1 del predetto riscontro in quanto “le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome della reclamante”;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata dall’interessata con riguardo ai restanti URL in quanto le pagine ad essi collegate contengono articoli di recente pubblicazione riferiti ad esternazioni rese dall’interessata che all’epoca ricopriva la carica politica di assessore “ruolo che la reclamante ha mantenuto fino al commissariamento [del relativo] Comune nel XX”;

l’interesse del pubblico alla conoscibilità di tali informazioni viene confermato anche dalla professione attualmente svolta dalla medesima, come risultante da quanto riportato all’interno di articoli collegati ad alcuni degli URL oggetto di reclamo;

VISTA la nota del 19 luglio 2020 con la quale la reclamante ha rilevato che i commenti contenuti negli articoli connessi agli URL dei quali ha chiesto la rimozione risalgono ad alcuni anni prima e che la loro perdurante reperibilità in associazione al proprio nominativo non può ritenersi giustificata da alcun interesse pubblico tenuto conto del fatto che il mandato politico all’epoca ricoperto è cessato da più di un anno e che la stessa non svolge attualmente alcun ruolo di rilievo per la collettività in quanto, pur essendo iscritta ad un albo professionale regionale, non esercita la relativa attività;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 3 nella prima pagina della  memoria trasmessa dalla resistente nel corso del procedimento, che la medesima ha dichiarato di non poter effettuare alcuna valutazione in quanto “le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome della reclamante” e ritenuto  pertanto che, con riguardo alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL, non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c). e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite i predetti URL risultano pubblicati in epoca recente (2017-2019) e riguardano opinioni liberamente espresse in rete dalla stessa reclamante quale commento riferito a gravi fatti di cronaca;

tali commenti hanno suscitato particolare interesse da parte della stampa in considerazione del ruolo pubblico che la medesima ricopriva all’epoca, circostanza quest’ultima che vale ad attribuire al giudizio manifestato un impatto diverso da quello che può avere un’analoga opinione espressa da un comune cittadino e ciò anche riguardo alle aspettative di riservatezza;

in considerazione dell’esiguo lasso di tempo decorso e della specifica attinenza con la sfera pubblica delle circostanze dedotte nel reclamo è da reputarsi tuttora sussistente l’interesse della collettività a conoscere i contenuti reperibili tramite gli URL sopra indicati;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo a tali URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento in ordine alla non reperibilità degli URL indicati con i nn. da 1 a 3 della prima pagina del riscontro fornito dal medesimo in associazione al nominativo dell’interessata e ritiene pertanto che, con riguardo alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL, non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei