g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 14 gennaio 2021 [9548213]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9548213]

Provvedimento del 14 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 14 del 14 gennaio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Ferroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 6 luglio 2020, dal sig. XX nei confronti di Google LLC, con il quale il reclamante ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di sette URL rinvianti a:

cinque articoli pubblicati tra il 2012 e il 2015, in siti di informazione e blog, relativi ad una vicenda giudiziaria che lo ha visto condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta legata ad una operazione finanziaria coinvolgente diverse società nazionali ed internazionali operanti nel settore della telefonia;

due articoli del 2012, pubblicati in un sito di informazione svizzero, concernente un caso di subappalti in materia edilizia avvenuto in Canton Ticino (Svizzera) per la costruzione dello stabilimento della “XX”, produttrice di abbigliamento sportivo, nel quale sarebbero coinvolte due società gestite dal reclamante.

CONSIDERATO che il reclamante, in particolare, ha sostenuto:

di aver subito nel 2012, a seguito del processo presso il Tribunale di Milano, una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, interamente espiata nel 2015, prima con un periodo di custodia cautelare, e, successivamente, attraverso l’istituto dell’affidamento in prova;

di aver provveduto a chiedere la riabilitazione presso il Tribunale di sorveglianza di Milano, con procedimento attualmente sospeso per l’emergenza Covid-19;

a seguito della conclusione dell’iter giudiziario, di aver provato ad inserirsi nel mondo lavorativo, ma la presenza in rete degli articoli sopra citati comporterebbero un grave e irreparabile pregiudizio alla sua reputazione, con conseguente danno all’immagine nell’esercizio dell’attività lavorativa;

di aver diritto all’applicazione dell’art. 17 del Regolamento e, in particolare del diritto a non essere ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca, mentre la notizia, ampiamente diffusa a suo tempo, continua a permanere stabilmente indicizzata nelle pagine web, provocando un grave danno alla sua persona e alla sua reputazione;

che il mantenimento di una vecchia notizia di cronaca contrasterebbe inoltre con quanto previsto dall’art. 27, comma 3, della Costituzione, sulla funzione rieducativa della pena, in quanto non consentirebbe di restituire il condannato a una società civile che mantiene ben saldo il ricordo di quanto il condannato ha fatto;

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato di aver inviato a Google, il 30 maggio 2017, una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in questione, che detta Società ha rigettato, ritenendo le informazioni in essi contenute giustificate da interesse pubblico;

VISTA la nota dell’8 maggio 2020 con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 30 luglio 2020 con la quale quest’ultimo ha dichiarato:

relativamente agli URL indicati nel primo elenco della propria memoria di risposta (da n. 1 a n. 5) di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto tali URL rimandano ad articoli di cronaca giudiziaria pubblicati tra il 2012 e il 2015 che riferiscono di un’indagine della Guardia di Finanza relativa ad una “vasta operazione finanziaria volta alla frode”, coinvolgente diverse società nazionali ed internazionali operanti nel settore della telefonia e per le quali l’interessato è stato arrestato e condannato per bancarotta fraudolenta; gli articoli riportano, inoltre, di ulteriori condotte criminose, come, ad esempio, il riciclaggio di denaro sporco, sulle quali avrebbe indagato la procura sammarinese nell’ambito della medesima inchiesta; per tali URL, pertanto, Google ha ritenuto di dover escludere la sussistenza di un diritto all’oblio per: a) evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono ad un periodo compreso tra il 2012 e il 2015; b) ruolo pubblico del reclamante, che svolge la professione di consulente aziendale; c) natura giornalistica dei contenuti in questione, relativi a notizie riportate in organi di stampa di rilevanza nazionale;

relativamente ai due restanti URL, di escludere la sussistenza del diritto all’oblio, in quanto, pur trattandosi di due articoli giornalistici che riportano informazioni diverse rispetto alla suddetta vicenda giudiziaria, riferiscono di un caso di “mala edilizia” avvenuto in Svizzera per la costruzione dello stabilimento della “XX”, nel quale sono state coinvolte due società gestite dal reclamante e per i quali sussistono i medesimi profili di rilievo pubblico sopra enunciati.

CONSIDERATO che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c). e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito del trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014 (causa C-131/12), nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

PRESO ATTO che il reclamante nel corso del procedimento ha dichiarato di non ricoprire allo stato alcun ruolo pubblico;

RILEVATO che gli URL in questione si riferiscono ad eventi che hanno riguardato l’interessato, in tempi tutto sommato recenti, anche in relazione a reati gravi e che presentano una forte correlazione fra la sua professione di consulente aziendale ancorché non attualmente svolta per le ragioni contingenti dallo stesso dedotte;

RILEVATO altresì che il procedimento di riabilitazione, seppur purtroppo rallentato dall’attuale emergenza pandemica, non può dirsi concluso, privando l’esame della vicenda di utili parametri di riferimento, che potrebbero essere presi in considerazione in caso di esito positivo dello stesso;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Ferroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei