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Provvedimento del 26 novembre 2020 [9532030]

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[doc. web n. 9532030]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 247 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 25 marzo 2019, a corredo di un articolo pubblicato sul sito web www.leggo.it riconducibile a Leggo S.r.l., di un video idoneo a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 25 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Leggo S.r.l. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie, né pubblica immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 26 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 3 aprile 2019 con la quale Leggo S.r.l. ha dichiarato:

"di aver ottemperato alla limitazione del trattamento, provvedendo in data 27.03.2019 alla rimozione del filmato dal proprio sito e dai propri server, cessando in tal modo ogni ulteriore trattamento”;

che nella notizia non era contenuto alcun riferimento all’identità del soggetto ripreso e “che la bassa definizione del filmato non ne consentiva l’identificazione”;

che, all’atto della pubblicazione, è stata ritenuta rispondente all’interesse pubblico la conoscenza delle informazioni pubblicate “in connessione con pregressi e notissimi eventi che hanno riguardato persone sottoposte alla custodia delle forze dell’ordine”;

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Leggo S.r.l. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

VISTE le note del 29 luglio e del 2 agosto 2019 con le quali il titolare del trattamento, anche per il tramite dell’avv. Domenico Sorrentino incaricato di rappresentarlo, ha chiesto la proroga del termine previsto dall’art. 166, comma 6, del Codice per il deposito di eventuali memorie scritte tenuto conto dell’incidenza del periodo estivo sulla possibilità per il titolare di esercitare un diritto di difesa effettivo e tempestivo;

VISTA la nota del 6 agosto 2019 con la quale l’Autorità, a seguito di valutazione delle motivazioni rappresentate, ha concesso la proroga del termine fissando la nuova scadenza al 23 settembre 2019;

VISTA la nota del 16 settembre 2019 con la quale il titolare del trattamento, in riscontro a quanto contestato dall'Autorità, ha chiesto di essere audito ed ha altresì rappresentato:

di aver prontamente ottemperato all’ordine di limitazione del trattamento, disponendo la rimozione del video nella data del 27 marzo 2019;

di aver reputato la pubblicazione del video rispondente all’interesse pubblico in quanto avente lo scopo di testimoniare le “criticità e [i] rischi che possono riscontrarsi, in taluni casi, nel rapporto tra cittadini e forze dell’ordine, delle difficoltà in cui queste sono talvolta chiamate ad operare e del grado di professionalità richiesto al fine di evitare che nella gestione di tali criticità possano essere travalicati i limiti del lecito uso della forza, con conseguenze imprevedibili e talora drammatiche”, come avvenuto in alcune vicende di cronaca recente;

che il soggetto ripreso non risultava identificato né nel corpo dell’articolo, né nel video e che la potenziale identificabilità del medesimo era comunque attenuata dalla bassa definizione e “dalla scarsa qualità delle immagini, oltre che dal periodo estremamente limitato nel quale il video è rimasto on line (dalla tarda serata del 20 marzo alla mattina del 27 marzo)”;

che, nel caso in esame, non si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 8, comma 2, delle Regole deontologiche, in quanto “l’ambiente delle riprese è quello di una sala d’attesa ed il soggetto non appare sottoposto ad alcuna forma di restrizione della libertà personale”, mentre, con riguardo all’asserita divulgazione di dati relativi alla salute del protagonista del video, la diffusione delle informazioni risulta riconducibile a dichiarazione rese spontaneamente da quest’ultimo in un luogo peraltro accessibile al pubblico;

che non vi é stata alcuna volontà della redazione del giornale di violare le norme di settore - in quanto “il redattore che ha pubblicato la notizia ha valutato che il soggetto non fosse riconoscibile e che pertanto non vi fosse un illecito trattamento di dati personali” - e che peraltro l’editore non può effettuare un filtro preventivo sui contenuti “anche in osservanza di quanto previsto dal CCNL giornalisti ove si prevede la competenza esclusiva del Direttore in merito al controllo dei contenuti medesimi”;

la ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione di provvedimenti correttivi, invocando, in subordine, l’applicazione di una misura adeguata tenuto conto che i fatti contestati sono avvenuti nella vigenza del periodo di prima applicazione del Regolamento secondo la previsione di cui all’art. 22, comma 13, d.lgs. n. 101 del 2018;

VISTA la nota del 30 settembre 2019 con la quale l’Autorità ha comunicato al titolare del trattamento la data del 15 ottobre 2019 per lo svolgimento dell’audizione, nonché la successiva richiesta dell’11 ottobre 2019 con la quale Leggo S.r.l., a fronte di un documentato impedimento, ha chiesto la fissazione di una nuova data che l’Autorità ha indicato nel successivo 21 ottobre;

VISTO il verbale dell’audizione del 21 ottobre 2019 nel corso della quale il titolare del trattamento, oltre a richiamare gli argomenti difensivi dedotti nella memoria già depositata, ha prodotto un’integrazione della medesima con la quale ha chiesto l’archiviazione del procedimento ovvero, nell’ipotesi in ci fosse riconosciuta l’illiceità del trattamento posto in essere, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento il quale, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Leggo S.r.l. attraverso la pubblicazione, a corredo della notizia riportata nel relativo articolo, di un video ritraente un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

la diffusione del video, infatti, come argomentato da parte del titolare del trattamento, poteva reputarsi rispondente all’interesse pubblico in quanto finalizzata, alla luce di recenti fatti di cronaca connessi a vicende analoghe, a documentare quanto avvenuto nell’interazione tra il soggetto fermato e gli agenti di polizia in servizio;

la qualità dell’immagine diffusa attraverso il video è tuttavia apparsa, contrariamente a quanto affermato dal titolare, idonea a consentire l’identificabilità del soggetto ripreso, informazione quest’ultima da ritenersi non essenziale per il perseguimento delle finalità di cronaca da parte del predetto titolare;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da rendere identificabile il soggetto ripreso, ha pertanto inteso arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo connesso alla divulgazione di dettagli, quali il volto in chiaro, idonei a renderlo riconoscibile quanto meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

il trattamento effettuato appare in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche non essendo la diretta identificabilità del protagonista del video un dato essenziale ai fini dell’informazione complessivamente fornita, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, pur non trattandosi di soggetto sottoposto ad uno stato di costrizione evidente, l’identificabilità del medesimo, in considerazione della specificità della situazione nella quale è stato ritratto, risulta idonea a ledere la sua dignità;

con riguardo, infine, al trattamento di dati inerenti lo stato di salute del protagonista del video, pur essendo gli stessi stati disvelati direttamente dal medesimo in uno stato di evidente alterazione, occorre tenere conto del fatto che il titolare del trattamento, nel darne risalto all’interno dell’articolo, ha utilizzato modalità tali da indurre il lettore a ritenere tali informazioni come un dato accertato, condotta che per tale ragione non appare conforme a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, delle regole deontologiche;

le valutazioni preliminari effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 25 marzo 2019 possono pertanto ritenersi sostanzialmente confermate;

RITENUTO che, nel caso di specie, la diffusione di dati personali idonei a rendere identificabile l’interessato ripreso all’interno del video oggetto di contestazione sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, 8, comma 1, e 10, comma 1, delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il trattamento ha coinvolto un solo soggetto, peraltro non direttamente identificato tramite l’indicazione di eventuali generalità nel testo dell’articolo, e che la durata della diffusione è stata limitata a pochi giorni;

il titolare del trattamento ha dichiarato di aver disposto la pubblicazione del video non con l’intento di ledere la sfera giuridica del soggetto ripreso, ma nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione tenuto conto dell'originalità del fatto e della necessità di documentare, a testimonianza del corretto operato delle forze di polizia, quanto avvenuto all’interno del commissariato, rilevando di aver disposto la pubblicazione del video con la convinzione che il soggetto ritratto non fosse riconoscibile da alcuno e che pertanto non fosse ravvisabile un trattamento illecito di dati;

Leggo S.r.l., come comunicato nel corso del procedimento, ha eseguito il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento provvedendo alla rimozione integrale del video, oltreché dell’articolo ad esso collegato, cessando in tal modo il relativo trattamento;

con riferimento ai dati relativi alla salute dell’interessato occorre tenere conto del fatto che, anche se riportati nel testo dell’articolo pubblicato a corredo delle immagini, l’origine degli stessi è comunque da ricondurre ad esternazioni rese dallo stesso interessato, peraltro in uno stato di evidente alterazione, e non all’autonoma pubblicazione da parte del giornale di dati clinici di valore documentato;

i fatti contestati si sono verificati nel periodo di vigenza del regime di applicazione progressiva delle misure sanzionatorie previsto dall'art. 22 del d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, il verificarsi della condotta nel periodo di vigenza dell’art. 22 del d.lgs. n. 101 del 2018 – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Leggo S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dell’interessato ripreso all’interno del citato video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Leggo S.r.l. la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati dell’interessato ripreso all’interno del video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Leggo S.r.l. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

c) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

d) dispone l’adempimento di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Leggo S.r.l., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei