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Provvedimento del 10 dicembre 2020 [9529506]

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[doc. web n. 9529506]

Provvedimento del 10 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 265 del  10 dicembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 14 marzo 2020 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco D’Ambrosi, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli che riportano informazioni relative a vicende personali e professionali risalenti nel tempo ed aventi ad oggetto la presunta paternità del medesimo, all’epoca ordinato al ministero presbiteriale, nonché i presunti guadagni connessi a corsi di formazione e ad attività editoriali e musicali da lui effettuate;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di contenuti ormai risalenti nel tempo, essendo la maggior parte di essi riferibili al periodo 2010-2011, oltreché in alcuni casi inesatti in quanto fondati su una rappresentazione ritenuta fuorviante dei fatti riportati all’interno dei relativi articoli;

VISTA la nota del 18 giugno 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 8 luglio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato di:

aver aderito alla richiesta dell’interessato con riguardo ad un gruppo di URL indicati con i nn. da 1 a 38 del proprio riscontro – riportati nelle prime tre pagine di quest’ultimo e riguardanti principalmente le vicende di vita personale dell’interessato definite ormai da tempo – e di avere pertanto, con riguardo ad essi, disposto il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca “per le query correlate al nome del reclamante”;

non poter effettuare alcuna valutazione con riguardo al gruppo di URL indicati con i nn. da 1 a 8 a pag. 3 del predetto riscontro in quanto “le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante”;

non poter aderire alla richiesta di rimozione dei restanti URL ritenendo non sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio in quanto alcuni di essi rinviano a contenuti di  recente pubblicazione (periodo 2015-2017), mentre gli altri riportano, come confermato anche dall’interessato, informazioni relative “ai corsi di formazione attualmente organizzati e tenuti” dal medesimo e che pertanto la reperibilità delle stesse risponda ad un interesse pubblico attuale in funzione del ruolo professionale da lui ricoperto;

gli articoli reperibili tramite i predetti URL rimandano a contenuti pubblicati da testate giornalistiche di rilevanza nazionale;

VISTA la nota del 18 luglio 2020 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha, in particolare, rappresentato:

che, sebbene l’adesione parziale alla richiesta di rimozione da lui avanzata sia stata limitata da Google alle versioni europee del motore di ricerca, la stessa debba invece intendersi come diretta ad ottenere tale risultato in ogni versione mondiale di quest’ultimo ed ha chiesto all’Autorità di pronunciarsi sul punto;

che, con riguardo agli URL che il titolare del trattamento ha dichiarato di non visualizzare tra i risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, da una prova effettuata “per due di essi esiste tutt’ora la pagina collegata”, chiedendo pertanto di disporre la rimozione anche con riguardo ad essi;

la contraddittorietà del riscontro fornito dal titolare del trattamento, avendo quest’ultimo motivato il mancato accoglimento della richiesta con riguardo ad una parte degli URL indicati sulla base della ritenuta insussistenza del fattore temporale derivante dalla recente pubblicazione degli articoli ad essi collegati, posto che alcuni di quelli per i quali ha invece comunicato l’adesione risalgono anch’essi ad un periodo recente;

la presenza di numerose inesattezze negli articoli collegati agli URL per i quali è stata negata la rimozione, rilevando che il contenuto dei corsi da lui tenuti “viene completamente travisato, tanto nel messaggio quanto nelle fonti” dando luogo ad un risultato avulso dalla realtà analogamente alla ricostruzione dei suoi rapporti con la società che cura la promozione dei predetti corsi e della quale egli sarebbe dipendente e non titolare;

che successivamente alla presentazione del reclamo sono emersi nuovi risultati di ricerca, all’epoca non visualizzati, chiedendo che l’istanza di rimozione formulata nel reclamo sia valutata con riguardo a tutti i risultati di ricerca associati al suo nominativo e riconducibili alle medesime vicende;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO, preliminarmente, che;

nel corso del presente procedimento possono essere esaminate solo le richieste contenute nell’atto di reclamo, così come specificate all’interno di quest’ultimo e già previamente avanzate al titolare del trattamento (cfr. art. 142, comma 1, del Codice e artt. 8, comma 1. e 15, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019), non potendosi invece valutare generiche istanze, formulate nella memoria successiva fatta pervenire dal reclamante, dirette ad estendere la domanda a tutti i contenuti presenti in rete e riferiti alle vicende che lo hanno riguardato;

in ordine ai nuovi contenuti l’interessato potrà, se del caso, presentare specifico interpello al titolare del trattamento e, solo in caso di mancato riscontro o di riscontro ritenuto inidoneo da parte di quest’ultimo, potrà rivolgersi all’Autorità;

PRESO ATTO che:

con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 38 e riportati nelle prime tre pagine della memoria trasmessa da Google, quest’ultima ha dichiarato di aver provveduto a disporne il blocco dalle versioni europee del motore di ricerca per ricerche condotte con il nome del reclamante;

con riferimento agli URL - indicati con i nn. da 1 a 8 a pag. 3 della memoria della resistente - per i quali il titolare ha comunicato di non poter effettuare le richieste valutazioni non essendo gli stessi visualizzabili in associazione al nominativo dell’interessato, quest’ultimo ha confutato tale affermazione eccependo che con riguardo a due di essi, nello specifico quelli indicati con i nn. 5 e 6 dell’elenco sopra citato, fosse ancora sussistente la pagina collegata;

l’Autorità, in esito a verifiche effettuate, ha potuto constatare che, allo stato attuale, detti URL, ad eccezione di quello identificato con il n. 5, rinviano per lo più a pagine vuote o prive di contenuti connessi alle vicende riguardanti l’interessato e che pertanto, per tale ragione, non risultano reperibili per ricerche condotte in associazione al suo nominativo;

CONSIDERATO altresì, con riguardo alla richiesta volta ad ottenere la rimozione da tutte le versioni del motore di ricerca anche extraeuropee - esplicitata per la prima volta dall’interessato nelle osservazioni fatte pervenire a seguito della parziale adesione comunicata da Google nel corso del procedimento - che:

la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 24 settembre 2019 (causa C-507/17) ha escluso la sussistenza, in capo al gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di rimozione, di un generale obbligo di disporre tale deindicizzazione su tutte le versioni del predetto motore, dovendo invece procedere ad effettuarla con riguardo alle versioni del medesimo corrispondenti agli Stati membri dell’Unione europea;

l’intervento posto in essere da Google in seguito all’accoglimento della richiesta di rimozione di parte degli URL indicati dall’interessato, e consistito nel disporre il blocco dei predetti URL dalle versioni europee del motore per ricerche condotte con il nome del medesimo, appare pertanto conforme alla pronuncia del giudice europeo;

la fattispecie in esame non appare caratterizzata dalla presenza di elementi tali da richiedere che l’Autorità conduca un’autonoma valutazione in ordine alla portata territoriale dell’intervento di deindicizzazione già posto in essere dal gestore del motore di ricerca al fine di garantirne, se del caso, un’estensione più ampia;

RITENUTO pertanto, con riguardo ai profili sopra evidenziati, che non si ritengono sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del c.d. “diritto all’oblio” (artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento), occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 3 a pag. 3 del riscontro di Google, che:

gli articoli collegati ad essi, pubblicati in epoca recente (2015-2017), contengono informazioni riguardanti corsi di formazione tuttora tenuti dall’interessato e che risultano aggiornate anche relativamente alle precedenti vicende sia personali che professionali che lo hanno coinvolto;

la conoscenza delle informazioni riportate all’interno di tali articoli, in quanto collegate ad aspetti riguardanti un’attività ancora svolta dal reclamante, deve pertanto ritenersi rispondente all’interesse pubblico;

le doglianze sollevate dal medesimo in merito all’asserita falsità della ricostruzione della sua attività operata dai rispettivi autori, con specifico riguardo all’avvenuto travisamento del contenuto di detti corsi, non possono formare oggetto di valutazione da parte dell’Autorità essendo dirette a contestare profili, quali la veridicità di fatti e circostanze, rispetto ai quali la medesima non ha competenza, spettando il relativo accertamento all’autorità giudiziaria anche in considerazione del fatto che, in tal caso, il bene giuridico leso potrebbe più propriamente ritenersi il diritto alla reputazione;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo ai sopra indicati URL;

RILEVATO con riguardo agli ulteriori URL – ovvero quelli per i quali il titolare ha opposto un diniego alla rimozione, ed indicati con i nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 a pag. 4 del riscontro fornito dal medesimo, nonché quello indicato con il n. 5 a pag. 3 di quest’ultimo che il reclamante, contrariamente a quanto dichiarato dalla resistente, ha confermato essere visualizzabile in associazione al proprio nominativo – che:

gli articoli ed i commenti reperibili tramite i predetti URL sono risalenti a circa dieci anni fa e, pur riportando informazioni riguardanti alcuni corsi all’epoca già effettuati dall’interessato, contengono tuttavia dati non aggiornati in ordine ad altre vicende personali e professionali relative al medesimo che, ad oggi, risultano concluse;

con riferimento a tale ultimo profilo, i predetti articoli contengono, in particolare, notizie obsolete relativamente al ministero presbiteriale esercitato dal medesimo – dal quale è invece cessato a partire dal 2015 – aspetto quest’ultimo che, anche con riguardo agli argomenti trattati, assumeva un’autonoma rilevanza in ordine alle problematiche connesse al rapporto tra il contenuto dei corsi proposti ed il ruolo esercitato nell’ambito della Chiesa cattolica;

le informazioni in tal modo reperibili possono, alla luce di quanto sopra esposto, risultare fuorvianti rispetto ad un corretto inquadramento dei fatti ivi riportati, tenuto conto del fatto che il profilo di attualità che gli stessi conservano riguardo all’attività tuttora svolta dall’interessato, e che si esplica tramite l’organizzazione di specifici corsi tenuti dal medesimo, è salvaguardato dalla reperibilità in rete di articoli relativi a tali aspetti e che risultano però aggiornati anche con riferimento alle ulteriori vicende personali e professionali che lo hanno coinvolto;

gli URL nn. 8 e 9 rimandano a contenuti inaccessibili per la generalità degli utenti in quanto visibili solo dai sottoscrittori di specifico abbonamento, ragione quest’ultima idonea a privare le pagine corrispondenti di qualsiasi valenza informativa utile per il pubblico, nonché ad elidere  uno dei parametri necessari per poter condurre il giudizio di bilanciamento richiesto dagli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, circostanza quest’ultima tale da determinare ex se la prevalenza delle ragioni dell’interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 a pag. 4 del riscontro fornito dal medesimo, nonché di quello indicato con il n. 5 a pag. 3 di quest’ultimo, e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta Società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al disposto blocco, per le ricerche condotte con il nome del reclamante, degli URL individuati con i nn. da 1 a 38 nelle prime tre pagine della memoria trasmessa da Google nel corso del procedimento, nonché di quanto dalla stessa comunicato relativamente alla circostanza che gli URL indicati con i nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 a pag. 3 della predetta memoria non siano visualizzabili in associazione al nominativo del medesimo;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 a pag. 4 del riscontro fornito dal medesimo, nonché di quello indicato con il n. 5 a pag. 3 di quest’ultimo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento:

c) dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei