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Parere su uno schema di decreto concernente il riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle imprese, delle attività di guida escursionistica ambientale e di guide del Parco in conseguenza dell’emergenza Covid-19 - 29 ottobre 2020 [9487962]

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[doc. web n. 9487962]

Parere su uno schema di decreto concernente il riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle imprese, delle attività di guida escursionistica ambientale e di guide del Parco in conseguenza dell’emergenza Covid-19 - 29 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 211 del 29 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale ha preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del vice segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto concernente il riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle imprese, delle attività di guida escursionistica ambientale e di guide del Parco in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

Il decreto è adottato in attuazione dell’articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge n. 120/2020, con il quale, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, alle imprese che operano in determinate zone economiche ambientali (ZEA) è stato istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno in corso volto a riconoscere un contributo economico alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale, che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto, dopo aver individuato i soggetti beneficiari del contributo e i relativi requisiti di ammissibilità (artt. 2-4), disciplina le modalità di accesso alla misura di ristoro (art. 6).

In particolare, si prevede che il Ministero pubblichi un bando in cui sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle istanze e che gli interessati al contributo presentino la domanda tramite applicazione web resa accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero. A tal fine i richiedenti si autenticano utilizzando le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

In base all’articolo 7, l’Amministrazione responsabile per l’attuazione del progetto è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale delle società SOGEI - Società generale d’informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web, per le attività di istruttoria delle istanze ricevute, l’identificazione dei beneficiari ammessi e la definizione del contributo, e di CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione dell’erogazione dei contributi e degli adempimenti connessi.

L’articolo 9 disciplina i controlli sull’erogazione del contributo stabilendo che ad essi provveda il Ministero, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda, avvalendosi della Guardia di Finanza, ai cui uffici sono trasmesse, a richiesta, le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Infine, l’articolo 10 reca disposizioni sul trattamento dei dati personali, chiarendo che titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre le predette società sono responsabili del trattamento cui il Ministero ricorre previa stipula del contratto o atto giuridico previsto dall’articolo 28 del Regolamento.

RITENUTO

3. Lo schema di provvedimento - già sottoposto al Garante in una prima versione – ricalca sostanzialmente il modello utilizzato in precedenti decreti ministeriali per il rilascio di “bonus” o altre provvidenze, la cui attuazione è demandate alle stesse società SOGEI e CONSAP quali responsabili del trattamento, sui cui schemi il Garante ha reso parere fornendo indicazioni che sono state sostanzialmente tenute in conto nella stesura definitiva dei provvedimenti.

Ci si riferisce, in particolare, ai decreti concernenti il c.d. “bonus cultura” riservato ai diciottenni, con l’applicazione “18App” (parere 18 dicembre 2019, n. 224 – reperibile sul sito dell’Autorità doc. web 9220734; cfr. decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177),  il bonus sui “dispositivi antiabbandono” dei bambini in autoveicoli chiusi (parere 15 gennaio 2020, n. 2 - doc. web 9264222), il c.d. bonus “paratie” per l’acquisto, appunto, di paratie divisorie nei veicoli di trasporto pubblico (parere 9 luglio 2020, n.136 - doc. web 9441718) e, infine, il “bonus mobilità” dello stesso ministero dell’Ambiente (parere 9 luglio 2020, n. 135 - doc. web 9439976; cfr. d.m. 14 agosto 2020 n. 177).

Lo schema trasmesso, peraltro, pur rinviando ad un successivo bando l’individuazione delle modalità di presentazione delle istanze e di verifica dei requisiti richiesti per poter fruire del beneficio, individua in maniera sufficientemente puntuale i predetti requisiti e i presupposti del trattamento dei dati.

Per tali motivi, l’articolato non presenta particolari criticità. Nondimeno, per conformarne pienamente il contenuto ai principi e alle garanzie previste dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che è opportuno citare nel preambolo del decreto), residua l’esigenza di perfezionare il testo nei termini seguenti.

3.1. Nel rispetto del principio di finalità (art. 5, par. 1, lett. b), Regolamento), si ritiene necessario integrare il primo comma dell’articolo 11 prevedendo che il trattamento di dati personali da parte del Ministero, anche attraverso i soggetti attuatori di cui si avvale, sia limitato alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del contributo di cui all’articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, come peraltro previsto nell’originaria versione della disposizione normativa (cfr. anche art. 12 d.m. 14 agosto 2020).

3.2. Sotto il profilo della sicurezza, si osserva che lo schema non fa riferimento alle necessarie misure tecniche e organizzative che devono essere adottate nell’ambito della piattaforma utilizzata per il progetto in esame, neanche nei provvedimenti di “attuazione” opportunamente previsti al comma 2 dell’articolo 11.

È quindi necessario che l’oggetto delle convenzioni che il Ministero dovrà stipulare con le società responsabili del trattamento, in ossequio al dettato dell’articolo 28 del Regolamento, riguardi non solo le modalità ed i tempi della gestione e conservazione dei dati, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento (come già previsto), ma anche le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati, rispetto ai rischi derivanti dalla loro distruzione o perdita o da accessi non autorizzati (cfr. art. 32 Regolamento).

Al riguardo si richiama l’attenzione del Ministero sulla circostanza che, in relazione al “bonus mobilità”, la Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria del dicastero ha recentemente comunicato al Garante di essere in procinto di stipulare le pertinenti convenzioni e che le misure tecniche ed organizzative riferite a quei trattamenti sono conformi a quanto previsto nell’ambito delle applicazioni web “18App” e “Bonus dispositivi antiabbandono” sulle quali il Garante già si è espresso. Pertanto, ove anche le misure di sicurezza relative al progetto in esame dovessero essere -come è auspicabile – conformi a quelle già previste dal Ministero per il “bonus mobilità”, in luogo della richiesta di parere sulle bozze di convenzioni, sarebbe sufficiente una comunicazione all’Autorità analoga a quella sopra descritta, corredata dei pertinenti atti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di decreto concernente il riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale, ai sensi dell’articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con le seguenti condizioni:

a) l’articolo 11, comma 1, dello schema sia integrato con la previsione che il trattamento di dati personali da parte del Ministero sia limitato alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del contributo previsto dall’articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020 (punto 3.1.);

b) all’articolo 11, comma 2, l’oggetto delle previste convenzioni sia integrato con riferimento alle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati (punto 3.2.).

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

Scheda

Doc-Web
9487962
Data
29/10/20

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante