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Parere sui lavori statistici “IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”, IST-02732- Modulo dell’indagine sulla immagine sociale della violenza nelle scuole; IST-01858-Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo” - 19 maggio 2020 [9370217]

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[doc. web n. 9370217]

Parere sui lavori statistici “IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”, IST-02732- Modulo dell’indagine sulla immagine sociale della violenza nelle scuole; IST-01858-Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo” - 19 maggio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 87 del 19 maggio 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e la prof.ssa Licia Califano, componenti, e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito Regolamento);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito Codice);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e, in particolare, l’art. 6-bis, comma 1-bis, inserito dall'art. 9, comma 6-bis, lett. c), del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26;

Visto l’art. 4-bis delle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, allegato A4 al Codice;

Visto il parere del Garante sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019 (PSN) (parere del 9 maggio 2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 9001732);

Visto il parere del Garante sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2019 (parere del 13 febbraio 2020, doc. web 9283929);

Considerato che il Garante, con il parere del 9 maggio 2018, ha sospeso, tra gli altri, i lavori statistici richiamati al punto 5 del parere e denominati “IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri; IST-02732- Modulo dell’indagine sulla immagine sociale della violenza nelle scuole; IST-01858-Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo”;

Visto l’art. 2-quinquesdecies del Codice che dà attuazione all’art. 36, par. 5, del Regolamento in relazione ai trattamenti che presentano rischi elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, come quello in esame;

Vista la nota dell’Ufficio del Garante con la quale si è invitato l’Istituto a trasmettere la documentazione necessaria al riesame dei lavori oggetto di parere non favorevole nel provvedimento del 9 maggio 2018 (nota del 23 dicembre 2019 prot. 45033);

Vista le note con le quali l’Istituto, nel sottoporre nuovamente all’Autorità i lavori statistici, IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri, IST-02732- Modulo dell’indagine sulla immagine sociale della violenza nelle scuole e IST-01858-Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo, ha trasmesso la documentazione rilevante e, in particolare, le valutazioni di impatto elaborate, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (note del 23 marzo 2020, prot. n. 0679407 e n. 0679420, nota via email del 17 aprile 2020);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con il provvedimento del 9 maggio 2018, relativo allo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019 (PSN) (cfr. punto 5), il Garante ha formulato parere non favorevole in relazione, tra gli altri, ai lavori IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri, IST-02732- Modulo dell’indagine sulla immagine sociale della violenza nelle scuole e IST-01858-Multiscopo sulle famiglie. L’Autorità ha, da ultimo, ribadito che tali lavori devono considerarsi sospesi anche nel parere sullo schema di PSN 2017-2019, aggiornamento 2019, del 13 febbraio 2020 (doc. web n. 9283929; cfr. punto 8).

Nel provvedimento del 2018, il Garante ha rilevato, in particolare, che tali lavori prevedono il coinvolgimento di soggetti minori di età, anche infra-quattordicenni, chiamati a rispondere (talvolta obbligatoriamente) a numerosi quesiti, spesso connessi ad aspetti molto delicati della vita quotidiana, che, oltre a rivelare informazioni, anche sensibili, sono idonee a creare situazioni di forte disagio e imbarazzo (es. difficoltà nelle attività quotidiane, la contraccezione e la vita sessuale, i determinanti della salute -abitudine al fumo, problemi di peso, attività fisica, consumo di alcol e la storia migratoria).

L’Autorità ha, quindi, evidenziato come la giovane età dei soggetti interessati imponga un'ancor più prudente valutazione dei rischi connessi alla realizzazione dei lavori statistici in esame, anche in ragione della previsione della conservazione dei dati identificativi diretti per un tempo indefinito, dell'integrazione dei dati raccolti con altre fonti amministrative nonché dell'obbligo di risposta, chiedendo l’acquisizione di specifici ulteriori elementi, con particolare riferimento alla valutazione d’impatto svolta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento.

OSSERVA

Premessa

Con note del 23 marzo 2020, l’Istat ha trasmesso le valutazioni di impatto e l’ulteriore documentazione rilevante relativa ai lavori statistici IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri, IST-02732- Modulo dell’indagine sulla immagine sociale della violenza nelle scuole e IST-01858- Multiscopo sulle famiglie uso del tempo (note prot. n. 0679407 e n. 0679420).

Successivamente, con nota del 17 aprile 2020, sono stati trasmessi i prospetti informativi relativi ai richiamati lavori statistici, revisionati alla luce dei rilievi formulati nel richiamato parere e delle ulteriori indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso di contatti anche informali intercorsi con i rappresentanti dell’Istituto, volti ad assicurare la conformità dei trattamenti alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Avvalendosi della facoltà di cui all’art. 35 del Regolamento, in base alla quale “una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti che presentano rischi elevati analoghi”, l’Istituto ha trasmesso una sola valutazione di impatto in riferimento ai lavori IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri e IST-02732- Modulo dell’indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole, in considerazione del fatto che il modulo di quest’ultima indagine, che riguarda gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, viene inserito all’interno della prima rilevazione.

Il prospetto informativo relativo al lavoro IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri rende noto, in particolare, che “l’indagine, rivolta a bambini che frequentano le scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie, si propone di studiare alcuni aspetti della vita quotidiana delle nuove generazioni con particolare riferimento alla cittadinanza, al senso civico, all’appartenenza, all’identità e ai progetti per il futuro. (...). Attenzione verrà dedicata anche alla vita nella scuola e nella famiglia e alle relazioni con i pari per l’influenza che esercitano sugli atteggiamenti e comportamenti dei ragazzi. Specifici quesiti saranno rivolti ad approfondire ulteriormente i temi principali per i ragazzi con background migratorio. (...)”.

La scheda informativa relativa al lavoro IST-01858-Multiscopo famiglie evidenzia che “la rilevazione Uso del Tempo ha come obiettivo la conoscenza dell'organizzazione della vita quotidiana delle persone e delle relazioni tra i tempi quotidiani dei vari componenti della famiglia. Tale rilevazione contribuisce all'approfondimento di diversi aspetti della vita quotidiana” inerenti, in particolare, al lavoro, alla gestione del tempo libero, alla ripartizione degli impegni domestici, i tempi e modi di utilizzo dei luoghi, dei mezzi di trasporto e di quelli di comunicazione di massa. Anche rispetto a tale lavoro, l’Istituto ha trasmesso, come richiesto, la valutazione d’impatto redatta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento.

1. Coinvolgimento diretto di soggetti minori di età e obbligo di risposta

Nelle valutazioni di impatto, l’Istituto descrive compiutamente la specifica finalità dei lavori statistici in esame e l’importanza, per il buon esito degli stessi -ai quali viene riconosciuta una particolare rilevanza socio-politica, soprattutto in relazione alla parità di genere - del coinvolgimento diretto dei soggetti minori di età.

1.a. IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri.

Con particolare riferimento al lavoro IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri, per sottolineare, inoltre, l’importanza di tale impostazione l’Istat ha richiamato quanto affermato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, istituito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176), con riferimento all’attuazione della medesima Convenzione e, in particolare, alla raccolta e analisi dei dati e allo sviluppo di indicatori sull’infanzia e l’adolescenza. In particolare, il Comitato ha evidenziato che, spesso, solo i minori stessi sono in grado di rappresentare se i diritti che li riguardano sono pienamente rispettati o meno. La possibilità di interpellare direttamente i minori (con opportune cautele legate all’età) rappresenta probabilmente una importante modalità per verificare, ad esempio, in quale misura i loro diritti civili, incluso il diritto fondamentale di cui all’art. 12 della Convenzione citata, sono osservati e tenuti in opportuna considerazione, ovvero se sono rispettati all’interno del nucleo familiare, in ambito educativo, ecc. (cfr. General comment no. 5 (2003) General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, artt. 4, 42 e 44, par. 6).

Il lavoro individua, quindi, come principali unità di rilevazione, i ragazzi delle scuole secondarie, di primo e secondo grado, italiani e stranieri, con un’età compresa tra i 10 e 18 anni.

A tale riguardo e affinché possano essere corrette eventuali incongruenze, si rileva che nell’ultima versione del prospetto informativo relativo a tale lavoro trasmesso all’Ufficio, è indicato che i dati raccolti riguarderanno soggetti dagli 11 anni di età in poi.

Diversamente da quanto dichiarato nel PSN 2017-2019 – aggiornamento 2018-2019, in considerazione della giovane età dei soggetti intervistati, l’Istat ha eliminato l’obbligo di risposta per i ragazzi con meno di 14 anni, riportando tale circostanza nel relativo prospetto informativo, mentre detto obbligo è stato mantenuto per i minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

In via preliminare, si evidenzia che l’obbligo di risposta è previsto dalla specifica disciplina di settore, in base alla quale nel PSN è contenuto l’elenco delle rilevazioni rispetto alle quali sussiste tale obbligo. Nel documento del recante i “Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989” allegato al PSN è specificato che tale obbligo ha la funzione di “certificare” la serietà e l’ufficialità della rilevazione statistica che la sanzione svolge e che può essere stabilito un sistema di sanzioni nei riguardi dei non rispondenti al fine di produrre  un “effetto educativo” per coloro che si rifiutano di rispondere (artt. 7 e 13, comma 3.bis del d.lgs. 322 del 1989).

Il lavoro in esame pur prevedendo l’obbligo di risposta non rientra tra quelli per i quali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

Nel prendersi favorevolmente atto della scelta di avere escluso l’obbligo di risposta per i minori infraquattordicenni, deve tuttavia evidenziarsi che non risulta condivisibile, in relazione ai principi in materia di protezione dei dati personali, quella di non estendere tale garanzia anche ai minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

La previsione dell’obbligo di risposta per i predetti soggetti minori di età sarebbe legata all’esigenza di promuovere l’adesione all’indagine da parte dei rispondenti, tenuto conto che comunque non verrebbe applicata alcuna sanzione.

Sul punto, per i profili di competenza di questa Autorità, si ritiene che le richiamate esigenze non sembrano giustificare, alla luce del principio di g proporzionalità, la scelta di conferire ai minorenni, tra i 14 e 18 anni, una tutela inferiore della propria sfera privata rispetto agli infraquattordicenni e che non siano, quindi, idonee a fondare l’imposizione agli stessi di un obbligo di risposta a quesiti tanto invasivi quanto quelli della rilevazione in esame.

Ciò, anche alla luce di quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella parte in cui richiede che gli Stati garantiscano “al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa” (art. 12).

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, pertanto, necessario che nel lavoro statistico IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi sia garantita la facoltatività delle risposte anche per i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni e che tale circostanza sia riportata nel relativo prospetto informativo. 

Le richiamate considerazioni non concernono, tuttavia, il modulo dell’indagine IST-02732, inserito nella rilevazione in esame, in quanto nel relativo prospetto informativo l’Istituto dichiara che non sussiste l’obbligo di risposta.

1.b. IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo

Con riguardo al coinvolgimento dei minori nella rilevazione IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo, l’Istat, alla luce dei rilievi formulati dal Garante nel provvedimento del 9 maggio 2018 n. 271 e in considerazione della giovane età dei soggetti intervistati, ha eliminato l’obbligo di risposta per i ragazzi minori di anni 15 e innalzato a 14 anni il limite per la compilazione in proxy dei quesiti, prevedendo che, in via facoltativa, i ragazzi tra 11 e 14 anni, possono compilare autonomamente il proprio diario giornaliero.

L’obbligo di risposta rimane quindi imposto solo per i minori ultra quindicenni.

Sul punto si evidenzia che la rilevazione in esame è prevista come facoltativa dal Regolamento (UE) 2019/1700 del 10 ottobre 2019 che “istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio”, anche se, nel lungo periodo, tutti gli Stati membri si prefiggono di effettuarla (cfr. art. 3, par 2). La facoltatività è determinata, in particolare, dalla complessità e dai costi connessi alla sua realizzazione. In proposito, infatti, il richiamato Regolamento europeo rileva come “l’Unione dovrebbe sostenere finanziariamente la modernizzazione e l’attuazione della rilevazione di dati nei domini dell’uso del tempo”, ciò auspicabilmente per ampliare il numero dei paesi rispondenti (cons. 21).

Anche in base a tali elementi, la previsione dell’obbligo di risposta da parte dei minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, può ritenersi proporzionata tenuto conto, non solo, dell’investimento economico necessario per realizzarla, ma soprattutto del fatto che la tipologia di dati raccolti presenta un carattere meno invasivo della sfera privata dei minori rispondenti rispetto al lavoro IST-02607. Essi, infatti, ineriscono principalmente ai seguenti ambiti: caratteristiche della persona e della famiglia; salute (quesiti rispetto ai quali l’obbligo di risposta non può comunque essere applicato, art. 7, comma 2 del d. lgs. 6 settembre 1989 n. 322); partecipazione al mercato del lavoro; percorso formativo e livello di istruzione conseguito (art. 3, par. 3 del Regolamento (UE) 2019/1700).

Inoltre, anche in tal caso, l’Istituto accompagna l’imposizione dell’obbligo di risposta con una campagna di sensibilizzazione dei ragazzi sulla rilevanza di dare il proprio personale contributo alla conoscenza dei fenomeni che li riguardano, in un’ottica di sviluppo di senso civico e di appartenenza. L’Istituto ha, infine, rappresentato che eventuali dinieghi non verrebbero sanzionati.

Tuttavia, affinché la previsione dell’obbligo di risposta per i soggetti ultra quattordicenni, possa essere ritenuta una misura effettivamente proporzionata e rispettosa della sfera privata degli interessati, si ritiene necessario, anche in omaggio al principio di correttezza e trasparenza del trattamento, che l’Istituto evidenzi chiaramente nell’informativa (resa tramite una lettera inviata alle famiglie a firma del Presidente), all’atto della rilevazione nonché nel relativo prospetto informativo che al mancato conferimento dei dati per i quali è previsto un obbligo di risposta non corrisponde l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’Istituto (artt. 5, par. 1 lett. a), 13, par. 2 lett. e) del Regolamento).

2. Ulteriori garanzie a tutela dei minori

L’Istituto ha previsto ulteriori misure a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei giovani partecipanti alle rilevazioni.

In particolare, nel lavoro IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri tali misure concernono la previsione di una propria utenza e password per ciascuno studente -consegnati in busta sigillata dal facilitatore comunale il giorno della rilevazione a scuola-, percorsi diversi a seconda dell’età del ragazzo, la traduzione dei questionari in 10 lingue.

L’Istituto, inoltre, ha conferito ai comuni il compito di reclutare gli intervistatori e i facilitatori e di gestire e coordinare la loro attività nella fase di raccolta dei dati. È dei rilevatori il compito di supportare i ragazzi, durante l’autonoma compilazione via web del questionario. L’incaricato del comune svolge, invece, il compito di facilitatore ed è tenuto a essere “presente nella scuola al momento della compilazione del questionario solo per organizzare e vigilare sulla riservatezza della compilazione e aiutare il singolo alunno in caso di difficoltà tecniche o di concetto”.

Inoltre, facendo seguito a una delle osservazioni formulate dal Garante nel parere del 9 maggio 2018, l’Istituto ha precisato che “non si procederà alla costruzione di un "data base sui giovani" e di un "data set integrato e longitudinale per l'analisi dei processi di integrazione dei cittadini stranieri”.

Anche in relazione al lavoro IST-01858 è stata evidenziata la specifica attività formativa svolta da parte dei Comuni nei confronti degli intervistatori per facilitare il contatto con i rispondenti minorenni.

Inoltre, l’Istituto ha precisato che “per l’indagine Uso del tempo non è prevista la successiva integrazione (record linkage) delle informazioni raccolte con altre fonti informative”.

In riferimento ai tipi di dati trattati, si prende, infine, favorevolmente atto della scelta di considerare come quesiti di natura sensibile e dunque non soggetti all’obbligo di risposta, quelli relativi allo Stress (sezione 5.2 e 5.3 del modello denominato ISTAT IMF-13B) che attengono certamente ad aspetti relativi alla salute psico-fisica dei rispondenti.

3. Conservazione dei dati

Con riferimento all’attuazione del principio di limitazione della conservazione dei dati raccolti per gli scopi statistici, in primo luogo, si prende favorevolmente atto dell’impegno mostrato dall’Istituto di avviare uno specifico studio al riguardo e si conferma la disponibilità, già manifestata per le vie brevi, a fornire un contributo in tale ambito, nell’ottica della più proficua collaborazione istituzionale e in coerenza con i compiti attribuiti all’Autorità (artt. 5, par. 1, lett. e) e 57, par. 1, lett. c) del Regolamento).

Ciò premesso, in base al richiamato principio, i dati sono “conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato”.

Sul punto rileva, altresì, la specifica disciplina di settore in base alla quale i dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale per altri scopi statistici - di interesse pubblico e previsti da una specifica base normativa quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dalla Regole deontologiche (art.6-bis, comma 4 del d.lgs. 322 del 1989). 

Tanto premesso, si rileva che l’Istituto ha definito, nel prospetto informativo relativo al lavoro IST-02607, in sei anni il tempo di conservazione dei dati per la realizzazione del lavoro e in venti anni il tempo di ulteriore conservazione “per analisi di tipo longitudinale da svolgersi anche attraverso linkage con archivi amministrativi, al fine di seguire i percorsi di inclusione e scolastici degli intervistati”.

In relazione al lavoro IST-01858 l’Istituto ha chiarito che il tempo di conservazione dei dati necessario per il conseguimento dello scopo statistico è di 60 mesi. Successivamente i dati della indagine saranno conservati “in forma pseudonimizzata per un periodo complessivo di dieci anni, durante i quali saranno utilizzati per effettuare lavori di approfondimento, di analisi e ricerca nei molteplici ambiti che rientrano nelle finalità dell’indagine”.

Sul punto, si ritiene che in entrambi i casi lo scopo dell’ulteriore trattamento -previsto per il lavoro IST 02607 in 20 anni e per il lavoro IST-01858 in 10 anni- risulti privo del necessario grado di determinatezza che il Regolamento richiede.

Su tale base, nelle more della revisione delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale allegato A4 al Codice (art. 2-quater del Codice), si ritiene necessario, anche alla luce della richiamata disciplina di settore, che gli ulteriori trattamenti siano preventivamente resi noti al Garante. Ciò, anche al fine di consentire una verifica circa la compatibilità degli stessi rispetto allo scopo della raccolta, soprattutto laddove siano previste operazioni record linkage con archivi amministrativi, tenuto anche conto dell’adeguatezza delle misure implementate ai sensi dell’art. 89 del Regolamento.

4. Informazioni agli interessati

Come noto, le schede informative dei lavori statistici valgono come informativa agli interessati esclusivamente quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l’interessato e il conferimento delle informazioni a quest’ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 6, comma 2, delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale, allegato A4 al Codice).

Essendo le rilevazioni in esame svolte raccogliendo i dati direttamente presso gli interessati è quindi necessario che gli stessi ricevano personalmente e direttamente un’adeguata informativa. L’Istat ha pertanto previsto la trasmissione di una nota, a firma del Presidente, comprensiva di una specifica sezione sul trattamento dei dati personali. In via preliminare si prende favorevolmente atto che l’Istat ha integrato la richiamata sezione recependo le indicazioni formulate dall’Ufficio del Garante, nel corso degli incontri informali, volte ad assicurare che tutti gli elementi informativi di cui all’art. 13 del Regolamento siano già evidenziati in questa fase. Tuttavia, si rileva che nella sezione relativa al “Trattamento dei dati” contenuta nella lettera informativa a firma del Presidente sull’indagine IST-01858, pur essendo indicato il tempo di conservazione per gli ulteriori trattamenti statistici (10 anni), viene omessa l’indicazione di quello necessario al perseguimento del primario scopo statistico del lavoro (60 mesi).

Si ritiene pertanto necessario che l’Istituto provveda a integrare la sezione “Trattamento dati personali” del lavoro IST-08158 con tale ulteriore elemento (art. 58, par. 2, lett. d).

5. Pseudonimizzazione dei dati trattati

Con riferimento alle tecniche di pseudonimizzazione dei dati trattati nei lavori in esame l’Istituto formula un generico rinvio a quanto già rappresentato all’Autorità in relazione al “Sistema integrato di microdati amministrativi” (SIM), contrassegnato dal codice IST-02270 SIM.

L’Autorità si è già espressa rispetto all’utilizzo del c.d. codice SIM nel provv. del 23 gennaio 2020 (doc. web. 9261093). Si tratta di un codice univoco che identifica l’individuo nell’ambito delle banche dati Istat provenienti da fonti amministrative e destinate alla raccolta e al trattamento delle informazioni statistiche sugli individui.

Tale processo di pseudonimizzazione presenta specifiche criticità in relazione all’effettiva attuazione dei principi di minimizzazione dei dati trattati e di limitazione della conservazione.

Sulla base di tali criticità, connesse in particolare al conferimento di una struttura rigida al dato e all’impossibilità di differenziare i tempi di conservazione dei dati in relazione alle diverse finalità statistiche perseguite, il Garante ha già evidenziato la necessità dell’introduzione di un meccanismo di disaccoppiamento gerarchico dei codici nelle varie basi di dati e di rotazione degli stessi nel tempo.

È stato, quindi, prescritto all’Istituto di adottare idonee tecniche di pseudonimizzazione, conformemente alle indicazioni fornite nel richiamato provvedimento e di comunicare al Garante, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, le iniziative intraprese o che si intendono intraprendere al fine di darvi attuazione.

Si ritiene quindi necessario che l’Istituto estenda, anche ai lavori in esame, l’applicazione delle misure che intende adottare per conformarsi al richiamato provvedimento dandone assicurazione all’Autorità.

6. Esattezza dei dati e correttezza del trattamento

L’Istat, nella documentazione trasmessa, con nota del 17 aprile 2020, in relazione ai tre lavori statistici in esame, ha chiarito che la fase di individuazione del campione è realizzata in modo che questo sia adeguatamente rappresentativo del fenomeno oggetto di analisi.

In particolare, l’Istituto, nel richiamare le “Linee guida per la qualità dei processi statistici”, ha evidenziato come “l’ampiezza ottimale del campione sarà determinata con metodi statistici in modo da garantire una adeguata precisione delle stime per le principali variabili d’indagine a livello di intera popolazione e per i principali domini di studio” e che è prevista la selezione di un numero maggiore di unità campione per sopperire alla riduzione attesa della numerosità campionaria, determinata dall’alto numero di unità non elegibili o dai casi di mancate risposte. Per coprire adeguatamente la popolazione obiettivo dell’indagine, si provvede ad integrare le liste con quelle dell’anagrafe comunale per selezionare un campione efficiente.

In tale contesto, se si considera il fine per cui ogni rilevazione statistica è effettuata, ovvero quello di raggiungere una migliore comprensione di un fenomeno sociale, allo scopo di far discendere da tale nuova conoscenza idonei interventi da parte dei decisori pubblici (che di volta in volta possono consistere in leggi, atti amministrativi, programmazione di investimenti ecc.) assume particolare rilievo, anche alla luce dei principi di correttezza del trattamento e di esattezza dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e d) del Regolamento)  la circostanza che ogni qualità riferita al singolo interessato sia rappresentata all’interno del campione allo stesso modo in cui essa è presente nella popolazione. In termini probabilistici, ciò accade se vi è perfetta corrispondenza tra le distribuzioni di probabilità del campione e quella della popolazione per le variabili oggetto di rilevazione. Ogni scostamento è fonte di possibili distorsioni (“bias”) delle stime dei vari indicatori rappresentativi del fenomeno che si intende analizzare e degli interventi dei decisori pubblici con conseguenti effetti negativi sul singolo interessato.

Sul punto, seppure in astratto, i criteri per la definizione del campione non risultino critici, si rileva che l’Istat non ha adeguatamente rappresentato gli specifici indicatori (qualitativi e ove possibile, quantitativi), utilizzati per verificare l’efficacia della metodologia applicata per la definizione del campione (cfr. in particolare punti 64, 65, da 72 a 74, delle Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default, adopted on 13 November 2019, European Data Protection Board).  

Come già rappresentato nel provvedimento n. 10 del 23 gennaio 2020 (doc web n. 9261093) l’omissione, nella valutazione di impatto, di una compiuta descrizione delle scelte effettuate per garantire l’effettività dei principi applicabili al trattamento, si pone in contrasto con il principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2 e 24 del Regolamento).

Si ritiene, pertanto, necessario che l’Istituto provveda a integrare, dandone comunicazione all’Autorità, le valutazioni d’impatto relative ai lavori statistici in esame con metriche che rendano evidente la metodologia impiegata per limitare ogni scostamento tra le distribuzioni dei campioni e quella della popolazione per le variabili in esame, in particolare per gruppi poco numerosi (“rari”) di interessati, che più di altri possono patire gli effetti di tali scostamenti.

7. Le garanzie per la diffusione dei dati

Relativamente alla diffusione dei dati, la finalità statistica implica che il risultato del trattamento non sia riconducibile a interessati identificati o identificabili (cons. 161 del Regolamento). L’Istat ha pertanto fornito talune indicazioni sulle tecniche di aggregazione applicate in fase di diffusione dei dati per escludere il rischio di reidentificazione degli interessati, evidenziando che “l’impossibilità di reidentificazione è inoltre rafforzata dal fatto che nel caso di molte indagini campionarie (...) non è possibile diffondere dati aggregati a un livello territoriale più dettagliato della Regione”. 

Sul punto, si rappresenta che, in linea generale, la sola applicazione ex-ante di tecniche di aggregazione, non consente sempre di prevenire casi di singolarità all’interno di un campione. In aggiunta, possono, infatti, verificarsi di frequente situazioni, variabili in ragione del contesto, nelle quali la disponibilità di una informazione ausiliaria da parte di un soggetto terzo (cd attaccante) può consentire la re-identificazione di un interessato presente in un campione sottoposto a preventive tecniche di aggregazione. Questa evenienza (cd attacco) è tanto più verosimile per taluni gruppi di interessati caratterizzati da specifiche qualità, quanto più queste sono “rare” all’interno del campione. Al fine di prevenire tali rischi di reidentificazione, si ritiene quindi opportuno associare alla fase preliminare di aggregazione dei dati, un successivo studio condotto sui dati aggregati in grado di determinare l’effettiva probabilità di re-identificazione di un interessato in fase di diffusione dei risultati statistici. Tale analisi deve tenere conto sia di tutti i fattori oggettivi e misurabili -quali la numerosità degli interessati all’interno di ciascuna partizione in cui il campione estratto può essere scomposto-, sia degli altri fattori contestuali, variabili di caso in caso, quali la probabilità che un attacco di re-identificazione possa verificarsi e che lo stesso abbia successo in funzione dell’informazione ausiliaria verosimilmente nella disponibilità di un soggetto terzo cd attaccante.

Su tali basi, seppure in astratto i criteri di aggregazione prospettati e sopra richiamati non risultino critici, si prescrive, come sopra evidenziato ai fini dell’effettività del principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2 e 24 del Regolamento), di integrare le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati personali con l’indicazione sia delle metodologie ex-ante poste in essere per scongiurare la presenza di singolarità all’interno di ogni partizione in cui il campione può essere scomposto, sia del modello di attacco assunto per quantificare la probabilità di re-identificazione di un interessato all’interno del campione. Ciò evidenziando in termini numerici la probabilità di re-identificazione stimata nei termini sopra descritti e dandone comunicazione all’Autorità.

8. Il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto

L’Istituto ha chiarito nella documentazione trasmessa che i direttori centrali delle strutture dell’Istat sotto la cui responsabilità sono poste le indagini in oggetto, sono indicati come designati dal titolare al trattamento dei dati personali e che per le fasi del trattamento di rispettiva competenza, il titolare ha attribuito a tali figure specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali.

Tuttavia, i prospetti informativi inseriti nel PSN, qualificano il Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche demografiche e del Censimento della popolazione e il Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati, quali “Responsabili del trattamento dei dati” (cfr. documentazione trasmessa il 17 aprile 2020).

Si invita pertanto l’Istituto a rendere coerenti tra loro i documenti sopra richiamati.

9. Progetto Eurostat-Istat per il test di una applicazione da utilizzare per la compilazione del diario giornaliero

Nella documentazione trasmessa, l’Istituto ha rappresentato infine, di aver aderito a un progetto europeo “ESSnet Smart surveys”, promosso da Eurostat, che si pone l’obiettivo di testare “una applicazione (App) per la compilazione del diario giornaliero di uso del tempo” che consentirebbe ai rispondenti di trasmettere le informazioni senza il tramite dell’intervistatore.

Lo studio dell’applicazione è ancora nella sua fase iniziale, pertanto, l’Istat non dispone allo stato di alcuna documentazione tecnica relativa allo strumento proposto da Eurostat ma ha dichiarato che “tale strumento sarà sottoposto all’analisi del rischio prima del suo utilizzo”.

L’Autorità accoglie favorevolmente l’utilizzo di strumenti innovativi quale quello sopra descritto. Resta, tuttavia, inteso che tale applicazione, utilizzata nell’ambito delle rilevazioni statistiche dell’Istituto, comportando un trattamento di dati personali, che possono riguardare altresì le particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del Regolamento, deve essere realizzata in conformità al quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto dei rischi per i diritti degli interessati che potrebbero derivare dal trattamento. Tali rischi dovranno essere accuratamente individuati e valutati in sede di aggiornamento della valutazione di impatto.

Considerato il carattere innovativo che l’utilizzo di questa applicazione comporterà per le rilevazioni dell’Istituto e in particolare per compilazione dei diari giornalieri e dei rischi che possono derivare dall’utilizzo di tale strumento ai diritti fondamentali dei rispondenti, si invita l’Istituto, prima di avviare la fase di test sul campo, a trasmettere al Garante, non appena disponibile, ogni documentazione utile relativa a funzionamento di tale applicazione e le valutazioni effettuate nell’ambito della richiamata valutazione di impatto.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, dell’art. 6- bis del d.lgs. 322 del 1989 e dell’art. 4-bis delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, Allegato A.4 al Codice, esprime, nei termini di cui in motivazione, parere favorevole sui lavori statistici “IST-02607-Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”, IST-02732- Modulo dell’indagine sulla immagine sociale della violenza nelle scuole; IST-01858-Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo”;

b) ai sensi dell’art. 36 par. 4 del Regolamento e dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice prescrive all’Istituto:

di integrare la sezione “Trattamento dati personali” della lettera informativa a firma del presidente relativa al lavoro IST-08158 –“Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo”; con l’indicazione dei tempi di conservazione dei dati necessari al perseguimento dello scopo della raccolta (cfr. punto 4);

nel lavoro statistico IST-02607- Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri, di garantire la facoltatività delle risposte anche per i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni e che tale circostanza sia riportata nel relativo prospetto informativo (cfr. punto 1.a);

di evidenziare nella lettera informativa inviata alle famiglie a firma del Presidente all’atto della rilevazione nonché nel prospetto informativo del lavoro IST-01858-Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo” che al mancato conferimento dei dati per i quali è previsto un obbligo di risposta non corrisponde l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’Istituto (cfr. punto 1.b);

di rendere noto preventivamente al Garante gli ulteriori trattamenti che si intendono effettuare con i dati relativi alle rilevazioni oggetto del presente parere (cfr. punto 3);

di comunicare al Garante le tecniche di pseudonimizzazione che intende applicare ai lavori in esame per conformarsi al provvedimento del 23 gennaio 2020, doc. web n. 9261093 (cfr. punto 5).

di integrare, dandone comunicazione all’Autorità, le valutazioni d’impatto relative ai lavori statistici in esame con metriche che rendano evidente la metodologia impiegata per limitare ogni scostamento tra le distribuzioni dei campioni e quella della popolazione per le variabili utilizzate (cfr. punto 6);

con riferimento alle garanzie assunte per la diffusione dei risultati statistici, di integrare, dandone comunicazione all’Autorità, le valutazioni d’impatto relative ai lavori statistici in esame, sia con le metodologie ex-ante poste in essere per scongiurare la presenza di singolarità all’interno di ogni partizione in cui il campione può essere scomposto, sia del modello di attacco assunto per quantificare la probabilità di re-identificazione di un interessato all’interno del campione. evidenziando in termini numerici la probabilità di re-identificazione stimata (cfr. punto 7);

c) richiede a Istat di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 30 giorni dalla data della ricezione del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero

Roma, 19 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia