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Parere su alcune disposizioni del disegno di legge 11 novembre 2019, n. 36 (“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020”) in materia, rispettivamente, di gestione di alloggi di edilizia abitativa pubblica e di anagrafe sanitaria provinciale degli assistiti - 23 gennaio 2020 [9266796]

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[doc. web n. 9266796]

Parere  su alcune disposizioni del disegno di legge 11 novembre 2019, n. 36 (“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020”) in materia, rispettivamente, di gestione di alloggi di edilizia abitativa pubblica e di anagrafe sanitaria provinciale degli assistiti - 23 gennaio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 11 del 23 gennaio 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Viste le richieste di parere della Provincia autonoma di Trento;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. Con due distinte note, trasmesse all’Autorità in tempi diversi (n. D319/2019/6.4-2/STG, inoltrata via mail il 9 dicembre 2019 e n. D319/2019/6.4-2/STG, inoltrata via mail il 10 dicembre 2019) la Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su alcune disposizioni del disegno di legge 11 novembre 2019, n. 36 (“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020”) in materia, rispettivamente, di gestione di alloggi di edilizia abitativa pubblica e di anagrafe sanitaria provinciale degli assistiti.

Si precisa, per una corretta ricostruzione, come, in entrambe le note la Provincia stessa riconoscesse che, a parere di questa Autorità, informalmente interpellata, “la pubblicazione delle disposizioni normative [potesse] essere effettuata soltanto a seguito della decorrenza del termine di cui all’arti. 154, comma 5, del d. lgs. n. 196/2001” utile al Garante per esprimere il richiesto parere.

Si prende tuttavia atto di come il predetto disegno di legge n. 36 è stato approvato dalla Provincia in data 17 dicembre 2019 e la relativa legge (23 dicembre 2019 n. 12) pubblicata sul Bollettino provinciale 24 dicembre 2019, n. 51, straord. n. 2, quindi prima che scadesse il termine di 45 giorni di cui all’articolo 154, comma 5, del Codice, richiamato dalla stessa Provincia.

Le disposizioni di interesse oggetto delle due richieste di parere – che sono trattate dall’Autorità congiuntamente al fine di adottare al riguardo un unico provvedimento – risultano ora agli articoli 12 (modifiche all’articolo 24 della legge n. 16/2010 in materia di salute, per quanto riguarda l’Anagrafe degli assistiti) e 16 (modifiche alla legge n. 15/2005 in materia di edilizia abitativa) del testo normativo approvato.

RILEVATO

2. Preliminarmente si richiama l’attenzione della Provincia sulla procedura di consultazione del Garante.

Una volta avviato il procedimento consultivo, il parere dell’Autorità deve essere atteso ed acquisito nei termini di legge, in modo da porre l’Amministrazione richiedente nella condizione di valutare le osservazioni e le indicazioni rese dall’Autorità di controllo nell’espletamento della sua funzione consultiva prima dell’adozione formale dell’atto normativo (cfr. art. 57, par. 1, lett. c), Regolamento e art. 154, comma 5, Codice; ma anche art. 16, l. n. 241 del 1990), cosicché possano essere evidenziate – in via preventiva – eventuali incongruenze o difformità rispetto ai principi, alle regole e alle garanzie previste dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, il Garante formula di seguito le osservazioni di propria competenza sulle disposizioni della legge provinciale n. 12 del 2019 aventi impatto sulla protezione dei dati e, in particolare, sugli articoli 12 e 16 e, per l’effetto, sulle disposizioni modificate da tali norme, nei termini di seguito riportati.

RITENUTO

3. Con riguardo all’anagrafe provinciale degli assistiti, l’articolo 12 del predetto disegno di legge, nell’introdurre il comma 3-bis all’articolo 24 della legge provinciale n. 6/2010 relativa alla tutela della salute in provincia di Trento, prevede un sistema di aggiornamento dell’anagrafe sanitaria provinciale, in attesa della messa a regime dell’anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

Come è noto, l’articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale - CAD) ha previsto che l’ANA sia istituita nell'ambito del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale anagrafe, realizzata dal predetto Ministero in accordo con il Ministero della salute, una volta istituita, subentrerà, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali. Tali elenchi sono allo stato previsti dall’articolo 19 della legge n. 833/1978, in base al quale gli utenti del Servizio sanitario nazionale devono essere iscritti in appositi elenchi, periodicamente aggiornati, tenuti presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza. Ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 526/82, le unità sanitarie locali sono tenute ad aggiornare gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati.

Allo stato, l’Anagrafe nazionale degli assistiti non è stata ancora istituita.

Ciò stante, considerati l’obbligo di aggiornamento degli elenchi degli iscritti al SSN in capo alle aziende sanitarie locali, la mancata attuazione delle disposizioni relative all’ANA e la natura transitoria della disposizione in esame, si ritiene che nulla osti alla previsione di un sistema di aggiornamento dell’anagrafe sanitaria provinciale attraverso canali informatici, purché il progetto sia realizzato in conformità ai principi e alle regole dettate dalla normativa europea.

Sotto questo profilo, occorre considerare che, in base all’articolo 6, par. 3, del Regolamento, la base giuridica su cui si fonda un trattamento effettuato per l’esecuzione di un interesse pubblico, o eventuali atti regolamentari attuativi della stessa, dovrebbero contenere diposizioni specifiche per adeguarsi ai parametri di liceità previsti dal predetto Regolamento, con riguardo, in particolare, alla titolarità del trattamento, alle limitazioni delle finalità, alle categorie di interessati, alla tipologia dei dati trattati, dei destinatari e delle operazioni eseguite, nonché alle misure di sicurezza adottate, in modo da renderla essa stessa proporzionata rispetto alle finalità perseguite.

Ciò posto, si rileva che la norma in esame risulta priva di alcuni di tali elementi che sono, invece, essenziali a garantire la conformità del sistema ipotizzato alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, la disposizione in oggetto non specifica: a) quali siano le banche dati che sarebbero oggetto di “interconnessione” o di “interoperabilità” al fine di garantire l’aggiornamento dell’anagrafe sanitaria provinciale; la disposizione in esame, infatti, si riferisce genericamente a “canali informatici di interconnessione o di interoperabilità messi a disposizione dall’azienda stessa o, se questi non ancora operativi, con estrazioni dei dati di variazione in formati e con tracciati definiti dall’azienda”, senza specificare quali siano le basi dati oggetto di interconnessione e a quale titolare del trattamento le stesse afferiscano; b) la tipologia dei dati oggetto di interconnessione in conformità al principio di minimizzazione dei dati (la norma si limita infatti ad escludere che tra questi si annoverino le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati); c) le misure idonee a garantire la limitazione delle finalità perseguite e la sicurezza del sistema di interconnessione; d) il periodo di conservazione dei dati, ai fini delle operazioni di aggiornamento.

Ad ogni modo, utili indicazioni al riguardosi ricavano dalla relazione che accompagna la disposizione in esame, che contiene almeno alcuni dei predetti elementi: la titolarità delle banche dati (azienda sanitaria e comuni della Provincia di Trento), la categoria di interessati, la tipologia dei dati trattati e dei destinatari, la tipologia delle operazioni eseguite e la descrizione delle misure di sicurezza.Pertanto, si richiama l’attenzione dell’Amministrazione  sulla necessità di modificare l’articolo in esame integrandolo con gli elementi sopra rappresentati, ovvero specificando questi ultimi in atti regolamentari attuativi dello stesso – anche facendo riferimento alle indicazioni riportate nella citata relazione – così scongiurando il rischio che i trattamenti effettuati in applicazione di detta norma – ove resti invariata – violino le disposizioni del Regolamento e del Codice nei termini descritti.

4. Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell’articolo 16 e, per l’effetto, le modifiche apportate alla legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, recante disposizioni in materia di politica provinciale della casa, esse intenderebbero ricondurre a motivi di interesse pubblico rilevante il trattamento effettuato dalla Provincia nell’ambito dell’edilizia abitativa pubblica in attuazione degli articoli 5 e 9 della predetta legge n. 15 – anch’essi modificati, e che, ai sensi degli art. 6, par. 1, lett. e), e 10 del Regolamento, dovrebbero costituire la base giuridica del trattamento – ampliando il trattamento di dati giudiziari fino ad oggi posto in essere per le medesime finalità.

La novella normativa è, infatti, volta a introdurre restrizioni per l’accesso e la permanenza all’interno degli alloggi popolari, prevedendo che il requisito relativo all’assenza di condanne anche non definitive, o di applicazione di pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall’articolo 3-bis del decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto dela violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ovvero di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall’articolo 380, comma 2 del codice di procedura penale,  debba riguardare non solo il richiedente, ma tutti i componenti del nucleo familiare.

Ferma restando la legittimità (che non spetta al Garante accertare), sotto il profilo del rispetto del riparto di attribuzione del potere legislativo tra Stato e regioni o province autonome, della suddetta estensione, dei requisiti ostativi alla concessione dell’alloggio, a tutti i componenti il nucleo familiare,  essa comporta comunque, una raccolta di dati relativi a condanne penali degli interessati che, per la loro natura, richiedono garanzie adeguate ai sensi degli articoli 10 del Regolamento e 2-octies del Codice.

Il trattamento di tali particolari categorie di dati può avvenire soltanto se le disposizioni di legge – o di regolamento – specifichino, in particolare, i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali degli interessati (cfr. art. 2-sexies del Codice richiamato dall’art. 2-octies, comma 5).

Si richiama, pertanto, l’attenzione della Provincia sull’assenza nel testo della legge approvato delle specificazioni suindicate, nonché sulla particolare protezione riservata ai dati personali di cui all’articolo 10 del Regolamento in riferimento ai minori e conseguentemente sul rischio che i trattamenti effettuati in applicazione di detta norma – ove non modificata – possano violare le disposizioni del Regolamento e del Codice nei termini descritti, suggerendosi pertanto di integrarle con gli elementi sopra rappresentati o di indicare puntualmente gli stessi in un atto regolamentare attuativo della norma in oggetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere sulle disposizioni normative oggetto delle richieste di consultazione in materia di anagrafe provinciale degli assistiti e di edilizia abitativa, con le osservazioni di cui ai punti 2, 3 e 4, segnalando la necessità di modificare le disposizioni nei termini di cui in motivazione.

Roma, 23 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianche Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia