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Parere su uno schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri attraverso i registratori telematici - 18 dicembre 2019 [9217337]

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[doc. web n. 9217337]

Parere su uno schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri attraverso i registratori telematici - 18 dicembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 221 del 18 dicembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” (art. 1, comma 540) e che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria” (art. 1, comma 544);

Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, recante “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, che individua i dati che gli esercenti devono memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle entrate ai fini della predetta lotteria dei corrispettivi - tra i quali rileva, in particolare, il c.d. codice lotteria (pseudonimo del codice fiscale del consumatore) - e sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 197 del 31 ottobre 2019, doc. web n. 9175238, rinviando a un successivo esame i necessari approfondimenti sulla disciplina dei registratori telematici di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, recante la “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127”, che l’Agenzia delle entrate aveva rappresentato essere in fase di revisione;

Vista la richiesta di parere dell’Agenzia delle entrate, del 10 dicembre 2019, sullo schema di provvedimento del Direttore, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”, e il relativo documento di “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, con cui:

- viene adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile per i produttori dichiarare fino al 31 dicembre 2019 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria (introdotte dal predetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019);

- vengono modificate le specifiche tecniche del predetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, anche al fine di cogliere le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici;

- viene prevista la possibilità per l’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti;

Rilevato che lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite nelle interlocuzioni intercorse con i rappresentati dell’Agenzia delle entrate al fine di assicurare, in vista dell’avvio della lotteria dei corrispettivi, la conformità al Regolamento del trattamento effettuato dagli esercenti nell’ambito della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate, tenuto conto del fatto che, seppur sottoposti a pseudonimizzazione, i dati oggetto di trattamento debbono essere considerati come dati personali in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili (cfr. cons. 26, e art. 4, punti 1) e 5), del Regolamento), e che, pertanto, come ribadito anche nel documento contenente le specifiche tecniche, l’esercente in quanto titolare del trattamento dei dati presenti nelle memorie del registratore telematico (o del server RT) deve mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire la conformità del trattamento al Regolamento (art. 24 del Regolamento);

Rilevato, in particolare, che - anche a fronte della prevista conservazione da parte degli esercenti delle c.d. memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio per dieci anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c., in cui sono memorizzati, tra gli altri, i dati dei corrispettivi - le misure di garanzia, individuate nel documento contenente le specifiche tecniche, dirette, oltre che ai produttori dei registratori telematici, anche agli esercenti, prevedono che:

- il registratore telematico (o il server RT) sia configurato in modo da permettere all’esercente di disciplinare l’accesso, anche da remoto, ai dati contenuti nelle memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio, nonché da inibire o abilitare, in qualunque momento, la lettura, l’esportazione e la ristampa, anche virtuale, dei dati contenuti nelle memorie. Ciò, superando la disciplina precedente che non consentiva modalità di accesso riservato ai dati contenuti all’interno delle memorie;

- relativamente ai server RT, presso ogni punto vendita sia presente una postazione di lavoro collegata al predetto server e munita di stampante, dalla quale gli addetti al controllo – mediante apposite credenziali di autenticazione – possano in qualunque momento accedere a tutte le funzioni previste dalle specifiche tecniche, incluse le stampe;

- il registratore telematico (o il server RT), dopo aver predisposto, a partire dai dati contenuti nelle memorie, i file XML secondo i tracciati definiti negli allegati alle specifiche tecniche, firmi digitalmente gli stessi con il c.d. certificato dispositivo rilasciato dall’Agenzia delle entrate al momento dell’attivazione del registratore telematico (o del server RT) e contenente un identificativo univoco dello stesso;

- la trasmissione dei predetti file XML all’Agenzia delle entrate avvenga, mediante API REST, su canale cifrato esclusivamente con protocollo TLS 1.2;

- gli aggiornamenti del firmware fiscale (effettuati sia localmente che da remoto dai tecnici abilitati) del registratore telematico (o del server RT) per essere validi siano firmati elettronicamente dal produttore e approvati dall’Agenzia;

- le operazioni di lettura delle memorie e di chiusura giornaliera, di definizione e modifica della mappa dei punti cassa connessi a un server RT nonché quelle di modifica del firmware fiscale siano registrate nel registratore telematico (o nel server RT);

Rilevato che, soprattutto nei casi di utilizzo di registratori telematici accessibili o gestibili da remoto o di server RT, i maggiori rischi derivanti dal trattamento determinano la necessità che gli esercenti e i produttori dei registratori telematici, in conformità ai principi di privacy by design e by default, valutino adeguatamente la capacità dei prodotti e dei servizi di soddisfare i requisiti del Regolamento;

Considerato, in ogni caso, necessario valutare il predetto trattamento effettuato dagli esercenti nell’ambito dell’esame del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottarsi d’intesa con l’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 1, comma 544, della legge n. 232 del 2016, già all’attenzione di questa Autorità, alla luce dei rischi che l’introduzione della lotteria dei corrispettivi complessivamente comporta per i diritti e le libertà degli interessati, relativi anche a possibili utilizzi impropri di tali dati, individuando, in ogni fase del trattamento, le misure appropriate ad assicurarne la conformità al Regolamento;

Ritenuto che, pertanto, per i profili di competenza, sullo schema di provvedimento in esame non vi sono rilievi da formulare;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 36, § 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante disposizioni in materia di “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri” e sul documento di “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”,

Roma, 18 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia